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Informationen zum Dokument  BGer 1C_228/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_228/2017 vom 27.04.2017
 
{T 0/2}
 
1C_228/2017
 
 
Sentenza del 27 aprile 2017
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Merkli, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
ricusazione; termine per versare l'anticipo spese,
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 marzo 2017
 
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 27 febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha assegnato a A.________ e a B.________ un ultimo termine di cinque giorni per versare l'importo di fr. 500.--, quale anticipo delle spese giudiziarie nell'ambito del procedimento con cui essi hanno chiesto in un'altra procedura la ricusazione del pretore Marco Peverelli;
 
che questa decisione, quale rimedio di diritto, indicava il reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello entro dieci giorni dalla notificazione;
 
che avverso la decisione pretorile gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con istanza di revisione del 6 marzo 2017, inoltrando contemporaneamente anche un reclamo al Tribunale d'appello;
 
che con sentenza del 7 marzo 2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, per carenza di competenza;
 
che con sentenza del 16 marzo 2017, la terza Camera civile del Tribunale d'appello, statuendo nella composizione a giudice unico, ha dichiarato inammissibile il reclamo sottopostole dagli interessati;
 
che con un unico atto del 20 aprile 2017, A.________ e B.________ presentano un ricorso sia contro la decisione del 7 marzo 2016 del Tribunale amministrativo sia contro quella del 16 marzo seguente della terza Camera civile del Tribunale d'appello;
 
che non sono state chieste osservazioni al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1);
 
che sulla base dell'art. 29 del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RTF), la I Corte di diritto pubblico è competente per trattare i ricorsi in materia di diritto pubblico, ossia nella fattispecie quello diretto contro la decisione del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (causa 1C_228/2017), mentre la I Corte di diritto civile tratta quelli in materia civile (art. 31 RTF) e, pertanto, specificamente quello rivolto contro la decisione della terza Camera civile del Tribunale d'appello (causa 4A_205/2017);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2);
 
che quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, i ricorrenti devono addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto la carenza di competenza, e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 139 II 233 consid. 2.3 pag. 235; 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 134 consid. 2);
 
che il giudice delegato, esaminata d'ufficio la propria competenza (art. 5 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm), ha rilevato che il rimedio della revisione giusta l'art. 57 LPAmm presuppone che l'istanza sia inoltrata alla medesima autorità che ha emanato la decisione dedotta in revisione (art. 58 cpv. 1 LPAmm);
 
ch'egli ne ha concluso che il Tribunale cantonale amministrativo non ha la competenza per giudicare un'istanza di revisione avente per oggetto una decisione adottata dal giudice civile, contro la quale peraltro gli insorgenti hanno già adito l'autorità competente, ossia la terza Camera civile del Tribunale d'appello;
 
che lo stesso magistrato ha rilevato come le altre richieste degli istanti non sono sufficientemente circostanziate per imporre, in applicazione dell'art. 6 LPAmm, una trasmissione d'ufficio del loro scritto ad altre autorità;
 
che i ricorrenti adducono, in maniera del tutto generica e lesiva delle esigenze di motivazione (art. 42 LTF) e peraltro chiaramente a torto, che il giudice delegato non avrebbe esaminato le questioni della competenza e della trasmissione d'ufficio;
 
che il ricorso, manifestamente abusivo, visto che la vertenza è evidentemente di competenza del giudice civile come espressamente indicato nei rimedi di diritto dell'ordinanza pretorile, può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF;
 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, al Tribunale amministrativo e, per conoscenza, al Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
 
Losanna, 27 aprile 2017
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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