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Informationen zum Dokument  BGer 4A_654/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_654/2016 vom 27.03.2017
 
{T 0/2}
 
4A_654/2016
 
 
Sentenza del 27 marzo 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
prestito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2016
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
 
Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 24 giugno 2014, in accoglimento della petizione presentata da B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Blenio ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr. 155'000.--, oltre interessi;
 
che con sentenza 10 ottobre 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________;
 
che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso del 14 novembre 2016;
 
che giusta l'art. 39 cpv. 3 primo periodo LTF le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera;
 
che il 23 novembre 2016 il Tribunale federale ha chiesto alla competente autorità del domicilio germanico indicato dal ricorrente sul ricorso di notificare a quest'ultimo il decreto della medesima data con cui viene invitato a versare entro il termine di 30 giorni un anticipo spese di fr. 5'500.-- e a designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso d'inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale;
 
che il 23 dicembre 2016 l'autorità richiesta ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto eseguire la notifica perché il ricorrente ha lasciato la Germania;
 
che al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 20 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo spese con decreto pubblicato nel Foglio federale del 14 febbraio 2017 (art. 39 cpv. 3 secondo periodo e 63 cpv. 2 LTF);
 
che il 24 marzo 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che eccezionalmente si rinuncia a prelevare spese giudiziarie;
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione all'opponente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.
 
Losanna, 27 marzo 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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