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Informationen zum Dokument  BGer 6B_934/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_934/2014 vom 06.03.2017
 
6B_934/2014
 
 
Sentenza del 6 marzo 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Rüedi,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
aaa.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. aa.________Ltd,
 
patrocinata dall'avv. Georg Zondler,
 
3. G.________,
 
4. Cliente 01,
 
5. H.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
6. I.________,
 
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
 
7. Cliente 02,
 
8. bb.________Inc.,
 
9. Cliente 03,
 
10. cc.________Familienstiftung,
 
11. dd.________Inc.,
 
12.ee.________Inc.,
 
13. J.________,
 
14. Cliente 04,
 
15. Cliente 05,
 
16. K.________,
 
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,
 
17. ff.________SA in liquidazione,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
 
18. gg.________Inc.,
 
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni,
 
19. Titolare relazione 06,
 
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
 
20. hh.________Corp. SA,
 
patrocinata dall'avv. Andrea Molino,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Sequestro conservativo, arbitrio,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte
 
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti. A.A.________ è stato condannato al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni di franchi, nonché al pagamento, in parte in solido con altri coimputati, di vari importi ai numerosi accusatori privati. La Corte delle assise criminali ha confiscato [recte: mantenuto il sequestro conservativo di] valori patrimoniali di pertinenza del condannato, tra cui i saldi di conti bancari intestati a aaa.________SA con esplicita riserva di eventuali diritti di pegno dell'istituto bancario. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti.
1
B. Adita con appelli del condannato e di aaa.________SA, con sentenza del 18 agosto 2014, rettificata il 29 settembre 201, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto il primo e respinto il secondo. In sostanza ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione per dolo eventuale, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa per dolo eventuale, amministrazione infedele qualificata per dolo eventuale, nonché di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendolo da alcune imputazioni di appropriazione indebita aggravata. Ha confermato la sua condanna al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni di franchi, a garanzia del quale la CARP ha ordinato il sequestro conservativo di numerosi beni di pertinenza di A.A.________, tra cui anche i saldi dei conti intestati a aaa.________SA. Ha devoluto il risarcimento compensatorio, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati, i cui crediti sono stati riconosciuti.
2
C. Avverso questo giudizio, aaa.________SA, rappresentata dal suo amministratore unico, si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il dissequestro a suo favore degli importi depositati sui conti bancari ad essa intestati.
3
Il Ministero pubblico comunica di non avere particolari osservazioni sul gravame e la CARP si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale. gg.________Inc. (opponente 18) si limita a postulare la reiezione del ricorso. Identica conclusione formulano, in esito alle loro rispettive osservazioni, aa.________Ltd (opponente 2), ff.________SA in liquidazione (opponente 17), i clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico beneficiario delle predette strutture societarie, nonché bb.________Inc. (opponenti 7-16). G.________ (opponente 3) si richiama alla sentenza impugnata, senza formulare conclusioni. Il cliente 01, H.________, I.________, il titolare della relazione 06 e hh.________Corp. SA sono rimasti silenti.
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La ricorrente ha replicato per mezzo di un patrocinatore e l'opponente 2 nonché gli opponenti 7-16 hanno duplicato, mentre gli opponenti 17 e 18 hanno solo ribadito le loro conclusioni.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1).
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1.1. Il gravame è diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF). Esso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente e, in quanto titolare dei conti posti sotto sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a cui è stato condannato A.A.________, dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF). Essa ha quindi diritto di interporre ricorso in materia penale.
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1.2. Contro la sentenza impugnata anche A.A.________ ha inoltrato un parallelo ricorso in materia penale che, con sentenza 6B_949/2014 di data odierna, questo Tribunale ha parzialmente accolto in punto segnatamente alla sua condanna al pagamento di un risarcimento compensatorio a garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro conservativo, tra l'altro, pure sui saldi dei conti intestati alla ricorrente. L'impugnativa qui in esame non diventa per questo solo motivo priva di oggetto. Infatti, l'esito del procedimento in seguito al rinvio pronunciato non è scontato, non essendo esclusa la possibilità di una nuova condanna a un tale risarcimento. Per economia processuale, si giustifica pertanto di non attendere la nuova decisione su rinvio per vagliare il rimedio esperito dall'insorgente.
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1.3. Nella sua replica la ricorrente dichiara rimettersi al Tribunale federale per quanto attiene alla verifica dell'esistenza ( 
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Con la sua duplica l'opponente 2 ha fornito a questo Tribunale un estratto aggiornato della sua iscrizione nel "Business Filing" dello Stato dell'Ohio, da cui si evince la sua esistenza. Quanto alla capacità di essere parte delle società offshore rispettivamente della fondazione del Liechtenstein, non si scorgono problemi e nemmeno la ricorrente ne adombra alcuno. Riguardo agli opponenti 7, 9, 14 e 15, sono sempre stati designati in sede cantonale con riferimento ai loro conti, designazione che questo Tribunale ha ripreso al fine di evitare confusioni. La loro identità è comunque nota figurando negli atti di causa; l'insorgente non pretende del resto il contrario. L'ammissibilità di un simile modo di procedere può nella fattispecie rimanere indecisa. Gli opponenti 7, 9, 14 e 15 hanno presentato delle osservazioni in comune con gli opponenti 8, 10-13 e 16, tutti rappresentati dallo stesso patrocinatore. Sicché, anche volendo sanzionare con l'inammissibilità la mancata designazione esatta dell'identità dei primi negli scritti rivolti al Tribunale federale, le osservazioni dovrebbero comunque essere prese in considerazione nella misura in cui emanano anche dai secondi. Vi potrebbero essere delle conseguenze a livello di spese e ripetibili. Ma, come si vedrà, gli opponenti risultando soccombenti, spese e ripetibili devono in ogni caso essere poste a loro carico.
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1.4. Si rivela invece d'acchito inammissibile la breve risposta al ricorso presentata dall'opponente 3 in quanto priva di conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2. La ricorrente lamenta un accertamento inesatto dei fatti in relazione all'ammontare degli importi sequestrati e alla titolarità dei due conti bancari su cui sono depositati. Le somme sui conti non raggiungerebbero la cifra di oltre 1,5 milioni di franchi indicata nei considerandi della decisione impugnata. L'insorgente sostiene poi di essere un soggetto giuridico distinto rispetto a A.A.________ e nessuna autorità avrebbe mai fatto valere il principio della trasparenza. Tutti gli averi depositati sui conti sequestrati proverrebbero dalla locazione degli immobili di proprietà della ricorrente, di modo che l'assunto della CARP secondo cui gli importi in questione sarebbero di pertinenza di A.A.________ e come tali gravabili da un sequestro conservativo non si fonderebbe su alcun accertamento di fatto. Il denaro sequestrato apparterrebbe giuridicamente ed economicamente all'insorgente.
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Gli opponenti 2, 7-16 e 17 sostengono tutti in sostanza che la società insorgente sarebbe economicamente riconducibile al solo A.A.________ e rientrerebbe pertanto nei beni di pertinenza di quest'ultimo. In modo più o meno esplicito ritengono quindi che il mantenimento del sequestro conservativo dei saldi attivi dei conti intestati alla ricorrente si giustificherebbe alla luce del principio della trasparenza.
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Erwägung 3
 
3.1. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 141 I 49 consid. 3.4). Per quanto attiene più in particolare alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266).
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3.2. Benché nei suoi considerandi, riassumendo la posizione dell'autorità di prima istanza, la CARP abbia precisato che gli averi accumulati sui conti in parola ammontavano a circa fr. 1'550'000.--, la ricorrente riconosce che nel dispositivo i giudici cantonali hanno riportato i saldi esatti dei conti. In simili circostanze, l'eliminazione dell'invocato accertamento arbitrario dei fatti non appare determinante per l'esito del procedimento ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Determinante è infatti quanto figura nel dispositivo, ritenuto esatto, e non (esclusivamente) quanto menzionato nei considerandi. Non si giustifica quindi attardarsi oltre.
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3.3. Malgrado la CARP indichi che la ricorrente è titolare dei conti sui quali sono depositati gli averi posti sotto sequestro conservativo, nel dispositivo precisa trattarsi di beni di pertinenza di A.A.________. Come rettamente censurato nel gravame, tale assunto non poggia su alcun accertamento fattuale. I giudici precedenti non si richiamano al principio della trasparenza ( 
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Se è vero che la sentenza di prima istanza accerta un'identità economica tra A.A.________ e la società ricorrente, come evidenziato dagli opponenti, nulla di simile è invece contenuto nel giudizio impugnato, unico vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Risulta soltanto che le azioni della società insorgente sono state cedute alla moglie di A.A.________ con convenzione matrimoniale, che gli opponenti definiscono non valida richiamando le considerazioni dell'autorità cantonale. Sennonché, con sentenza 6B_966/2014 di data odierna, questo Tribunale non ha scorto motivi per ritenere nulla suddetta convenzione e ha definito arbitraria la conclusione per cui i beni della moglie siano in realtà di pertinenza dell'uomo, di modo che non vi è spazio per identificare la ricorrente con A.A.________. Al riguardo l'opponente 2 sostiene che quest'ultimo, malgrado la cessione, sarebbe ancora nella posizione di esercitare un influsso dominante sulla società. Niente nella sentenza impugnata però conferma un tale assunto.
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4. L'insorgente si duole della violazione degli art. 70 e 71 CP. Non sarebbero infatti adempiuti i presupposti per condannarla a un risarcimento compensatorio e di conseguenza nemmeno per porre sotto sequestro conservativo i suoi beni.
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4.1. Secondo l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Scopo di tale risarcimento è quello di evitare che la persona che ha disposto di beni soggetti a confisca sia avvantaggiata rispetto a chi li ha conservati. Questa misura si sostituisce alla confisca in natura e, rispetto a quest'ultima, non deve dunque comportare né vantaggi né inconvenienti. In ragione del sua natura sussidiaria, il risarcimento compensatorio può essere pronunciato solo se, nel caso in cui i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 62).
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Al fine di garantire l'esecuzione del risarcimento compensatorio, l'art. 71 cpv. 3 CP permette di sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Per interessato s'intende non solo l'autore, ma anche, a determinate condizioni, un terzo favorito, in un modo o nell'altro, dal reato (v. art. 70 cpv. 2 CP richiamato dall'art. 71 cpv. 1 CP; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64). Possono essere posti sotto sequestro conservativo solo i beni della persona condannata al pagamento di un risarcimento compensatorio (NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 aed. 2007, n. 174 ad art. 70-72 CP). Nei confronti di terzi non tenuti a un tale risarcimento, il sequestro conservativo non è ammissibile. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, è possibile porre sotto sequestro ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP i beni di un terzo qualora, sulla base del cosiddetto principio della trasparenza, il terzo e l'interessato siano sotto il profilo economico la stessa persona oppure qualora, malgrado le apparenze, l'interessato si riveli nei fatti essere il vero beneficiario dei valori ceduti a un uomo di paglia in virtù di un contratto simulato (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64).
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4.2. La CARP non ha condannato la ricorrente al pagamento di un risarcimento compensatorio in favore dello Stato. Giustamente, visto che dalla sentenza impugnata non emerge che essa abbia tratto un qualche vantaggio, diretto o indiretto, dai reati per i quali è stato condannato A.A.________, né che abbia acquisito i valori patrimoniali senza fornire una controprestazione adeguata e conoscendo i fatti che avrebbero giustificato una loro eventuale confisca (v. art. 70 cpv. 1 e 2 unitamente all'art. 71 cpv. 1 CP). In simili circostanze, i giudici cantonali avrebbero potuto porre sotto sequestro conservativo i beni intestati all'insorgente solo nel caso in cui avessero stabilito che in realtà la società ricorrente si identificava con la persona condannata al risarcimento compensatorio, in concreto con A.A.________, oppure nel caso in cui i valori in questione siano stati ceduti all'insorgente sulla base di un negozio simulato. Nulla di simile è però accertato, di modo che ordinando il sequestro conservativo del denaro depositato sui conti bancari intestati alla ricorrente la CARP ha violato il diritto federale.
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5. Ne segue che il ricorso si rivela fondato e va pertanto accolto e il sequestro conservativo dei conti intestati alla ricorrente va annullato. La causa dev'essere rinviata all'autorità precedente affinché ordini il dissequestro dei valori patrimoniali dell'insorgente e si pronunci nuovamente sugli oneri processuali della sede cantonale.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico degli opponenti che hanno concluso alla reiezione del gravame (aa.________Ltd, i clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, nonché bb.________Inc., ff.________SA in liquidazione e gg.________Inc.), secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4-5 LTF).
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Gli opponenti precitati insieme al Cantone Ticino dovranno anche sostenere le spese ripetibili della ricorrente vincente (art. 68 cpv. 1 LTF), limitatamente alla procedura di scambio di scritti, fase a partire dalla quale è rappresentata da un avvocato. Il gravame è stato invece interposto per il tramite del suo amministratore unico di allora e l'insorgente ha quindi difeso da sola i propri interessi (v. sentenza 4C.269/2002 del 17 dicembre 2002 consid. 4, non pubblicato in DTF 129 III 276).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata nella misura in cui ordina il sequestro conservativo delle somme depositate sui conti bancari intestati alla ricorrente e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico degli opponenti 2 e 7-18 in parti eguali e in solido.
 
3. Il Cantone Ticino e gli opponenti 2 e 7-18 rifonderanno in solido alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 marzo 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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