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Informationen zum Dokument  BGer 1C_108/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_108/2017 vom 23.02.2017
 
{T 0/2}
 
1C_108/2017
 
 
Sentenza del 23 febbraio 2017
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Presidente,
 
Eusebio, Kneubühler,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
 
al Belgio; consegna di mezzi di prova,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
 
Fatti:
 
A. Il 19 gennaio 2015 il Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles (Belgio) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per titolo di corruzione pubblica nel quadro del versamento di tangenti a politici congolesi, allo scopo di far ottenere a una società riconducibile al gruppo C.________ l'attribuzione di una concessione relativa ai giochi d'azzardo e a scommesse sportive. L'autorità estera chiede alla Svizzera di acquisire documenti in possesso delle società del citato gruppo.
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B. Con decisione di chiusura del 21 ottobre 2016 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione alle autorità belghe di documentazione, cartacea e in formato elettronico, sequestrata presso C.________SA a Lugano. A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che con giudizio del 7 febbraio 2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione.
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C. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di riconoscergli la legittimazione a ricorrere e di rinviare l'incarto al TPF affinché esamini il gravame nel merito.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
5
 
Erwägung 2
 
2.1. Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che in considerazione della sua qualità di imputato nel procedimento penale estero sarebbe l'unico soggetto toccato direttamente dalle contestate misure di assistenza. Ora, secondo la costante giurisprudenza, con la quale egli non si confronta del tutto, questa evenienza non è sufficiente a fondare la sua legittimazione a ricorrere contro una perquisizione avvenuta nei locali di terzi, segnatamente di una società, neppure nell'ipotesi in cui egli ne sarebbe l'azionista unico (art. 9a lett. b OAIMP; RS 351.11; vedi sul tema DTF 130 II 162 consid. 1 pag. 164; 122 II 130 consid. 2b pag. 133; 116 Ib 106 consid. 2a pag. 110; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4aed. 2014, n. 530). Inoltre, il ricorrente neppure tenta di dimostrare che il TPF, con il criticato giudizio, si sarebbe scostato dalla prassi costante.
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2.2. Per di più, sotto l'aspetto rigorosamente formale, egli nemmeno ha chiesto l'annullamento della sentenza del TPF (art. 107 cpv. 1 LTF).
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 23 febbraio 2017
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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