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Informationen zum Dokument  BGer 6B_112/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_112/2017 vom 17.02.2017
 
6B_112/2017
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________ Sagl,
 
patrocinate dall'avv. Fiorenzo Cotti,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. C.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 7 dicembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 24 luglio 2015 A.________ e la B.________ Sagl hanno querelato C.________, deputato al Gran Consiglio del Cantone Ticino, per i reati di diffamazione e calunnia, in relazione al contenuto di una sua interrogazione parlamentare del 10 maggio 2015 al Consiglio di Stato;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, in particolare dopo che il querelato ha rinunciato all'immunità parlamentare, con decisione del 3 agosto 2016 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, le querelanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 7 dicembre 2016, la CRP ha respinto il reclamo;
 
che A.________ e la B.________ Sagl impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che le ricorrenti chiedono inoltre di annullare il decreto di non luogo a procedere e di rinviare la causa al Ministero pubblico, affinché apra l'istruzione penale nei confronti di C.________ e lo condanni per i reati di diffamazione e, subordinatamente, di calunnia;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico;
 
che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
 
che nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 2.6.1.1), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
 
che questa legge è applicabile anche ai membri del Gran Consiglio (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI; FRANCESCO CATENAZZI, Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici: campo di applicazione e procedura, in: La responsabilità dello Stato, 2014, pag. 123);
 
che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
 
che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
 
che il danneggiato può in particolare chiedere il risarcimento del danno derivante da una lesione illecita della sua personalità (cfr. art. 11 cpv. 1 LResp/TI);
 
che, nella fattispecie, le espressioni ritenute dalle ricorrenti lesive del loro onore sono state formulate dal querelato nella veste di deputato, nel contesto di un atto parlamentare;
 
che la rinuncia da parte del querelato all'immunità parlamentare non muta tale veste e che, d'altra parte, le ricorrenti non si esprimono al riguardo;
 
che in concreto eventuali pretese di risarcimento nei confronti del querelato, in relazione all'esercizio della sua funzione di membro del parlamento cantonale, sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, il quale come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;
 
che non trattandosi pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alle ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenza 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
 
che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, le ricorrenti sarebbero abilitate a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
 
che le ricorrenti non fanno tuttavia valere la violazione di simili garanzie, in particolare non rimproverano alla Corte cantonale di avere disatteso il loro diritto di essere sentite;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alle ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 febbraio 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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