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Informationen zum Dokument  BGer 5A_41/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_41/2017 vom 26.01.2017
 
{T 0/2}
 
5A_41/2017
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
banca B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che la banca B.________SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il "vaglia cambiario sottoscritto da C.________AG (...) e avallato da A.________ (...) ";
 
che con decisione 24 maggio 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria - per fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 16 marzo 2016 - l'opposizione interposta dall'escusso;
 
che con sentenza 29 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la sentenza pretorile;
 
che la Corte cantonale ha fatto presente al reclamante che il vaglia cambiario, emesso a garanzia dei mutui concessi dalla banca procedente a C.________AG, era già stato sottoscritto l'11 settembre 2011 - cioè quando il firmatario, avv. D.________, era ancora amministratore unico della società emittente - e che la data del 16 marzo 2016 indicata sul titolo è stata poi inserita dalla banca in conformità al suo accordo dell'11 settembre 2011 con C.________AG;
 
che pertanto secondo i Giudici cantonali il vaglia cambiario in bianco (biancosegno), completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, insieme all'autorizzazione sottoscritta l'11 settembre 2011 dall'escusso nella sua qualità di avallante costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF;
 
che con ricorso 17 gennaio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo il mantenimento della sua opposizione al precetto esecutivo;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione, poiché il ricorrente si limita a riproporre la medesima censura già discussa dall'autorità inferiore (" [i]l vaglia cambiario (...) è stato emesso in data 16 marzo 2016 e sottoscritto da una persona che, in tale data, non aveva nessun potere giuridico per rappresentare C.________AG ") senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nella querelata sentenza;
 
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 gennaio 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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