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Informationen zum Dokument  BGer 6B_592/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_592/2016 vom 13.01.2017
 
6B_592/2016
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Rüedi,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. A.A.________,
 
patrocinato dall'avv. Flavio Amadò,
 
2. B.B.________,
 
3. C.B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Giovanni Molo,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Confisca, prescrizione,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 19 aprile 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Nel contesto di un procedimento penale avviato nei confronti di D.B.________, per titolo segnatamente di infrazione aggravata alla LStup, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto sotto sequestro vari beni. In seguito al decesso dell'imputato, occorso nelle Filippine il 15 marzo 2009, con decreto del 23 aprile 2009 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento, senza tuttavia pronunciarsi sul destino di quanto sequestrato.
1
Nell'ottica di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 segg. CPP, il 12 maggio 2011 il Procuratore pubblico ha aperto l'istruzione penale nei confronti degli eredi di D.B.________, ossia, per quanto notogli, dei figli E.B.________, A.A.________, B.B.________ e C.B.________, nonché di F.B.________, madre degli ultimi due, residenti nelle Filippine. Dopo aver interpellato i primi due e tentato di interpellare gli altri, con decreto del 1° giugno 2012 il Procuratore pubblico ha dissequestrato la somma di fr. 40'000.--, considerata non provento di reato, a favore di E.B.________ e di A.A.________ e ordinato la confisca dei saldi attivi di vari conti bancari.
2
B. G.A.________, madre dell'allora ancora minore A.A.________, ha interposto opposizione al decreto di confisca presso la Corte delle assise correzionali di Lugano, conformemente a quanto indicato quale rimedio giuridico nel decreto medesimo. L'opposizione è stata trasmessa alla citata Corte dal Ministero pubblico, a cui era pervenuta.
3
Con giudizio del 24 dicembre 2015, la Corte delle assise correzionali ha ordinato la confisca di tutti gli averi oggetto di sequestro, compreso l'importo di fr. 40'000.-- che il Procuratore pubblico aveva dissequestrato.
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C. Accogliendo i reclami interposti da A.A.________, nonché da B.B.________ e C.B.________, con decisione del 19 aprile 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha constatato la nullità del decreto di confisca e del giudizio della Corte di primo grado, ha accertato la prescrizione del diritto di ordinare la confisca e ha rinviato gli atti al magistrato inquirente al fine di determinare come procedere allo scopo di stabilire gli aventi diritto degli averi sotto sequestro nonché di avviare e condurre in modo corretto, in relazione allo stupefacente sequestrato, una procedura indipendente di confisca.
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D. Il Ministero pubblico si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP, con conseguente crescita in giudicato del "decreto d'accusa" (recte: decreto di confisca) emanato il 1° giugno 2012 dal Procuratore pubblico, subordinatamente il rinvio degli atti alla CRP per nuovo giudizio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
7
 
Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 142 V 2 consid. 1).
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1.1. Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), ovvero le decisioni che si fondano sul diritto penale materiale o il diritto di procedura penale (sentenza 6B_1035/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 1.1), come la decisione qui impugnata. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) dal pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 3 LTF) contro una sentenza resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il gravame appare sotto i citati aspetti ammissibile.
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1.2. Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF), nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF). È finale la decisione che pone definitivamente fine al procedimento, sia essa una decisione di merito o una decisione che conclude il procedimento per motivi processuali (DTF 141 III 395 consid. 2.2). Una decisione di rinvio, pur non ponendo fine al procedimento, è equiparata a una decisione finale immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, qualora essa non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità chiamata a (ri) pronunciarsi sul caso (DTF 140 V 321 consid. 3.2). Nelle altre ipotesi il rinvio costituisce una decisione incidentale e come tale impugnabile unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 139 V 99 consid. 1.3). In linea di principio una decisione incidentale non è suscettibile di causare alle parti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, il semplice prolungamento della durata della procedura o il semplice incremento delle relative spese non comportando un simile pregiudizio, che deve viepiù essere di natura giuridica (DTF 141 III 395 consid. 2.5). Al contrario, per l'autorità a cui gli atti sono rinviati, la giurisprudenza ammette di regola sussistere un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui la sentenza di rinvio, che non si limita a esigere un esame più approfondito di una questione, impone di emanare una decisione che considera contraria al diritto. Dal momento che non può impugnare le proprie decisioni, queste possono crescere in giudicato senza che l'autorità possa adire il Tribunale federale (DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 286).
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Nella fattispecie, constatate la nullità della procedura e l'intervenuta prescrizione del diritto di ordinare la confisca dei valori patrimoniali, la decisione impugnata rinvia gli atti al Ministero pubblico, affinché da un lato dissequestri i beni dopo aver proceduto ad accertarne gli aventi diritto e dall'altro avvii una procedura indipendente di confisca in relazione a quanto non sussumibile a valori patrimoniali. Ci si può pertanto chiedere se il rinvio pronunciato dalla CRP costituisca una decisione finale, atteso che annulla l'intera procedura e impone l'avvio ab novo di altre procedure distinte (v. DTF 141 II 359 consid. 1.1), oppure con più probabilità una decisione incidentale, tenuto conto che contiene indicazioni più o meno precise sulla sorte da riservare ai beni sotto sequestro (v. sentenza 1C_80/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1.1). Non occorre approfondire la questione visto che il ricorso è comunque proponibile, nel primo caso in virtù dell'art. 90 LTF, nel secondo perché sono in concreto date le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia il pregiudizio giuridico irreparabile, il ricorrente contestando in particolare la ritenuta intervenuta prescrizione del diritto di ordinare la confisca.
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2. La CRP ha innanzitutto ritenuto di poter lasciare irrisolta la questione di sapere se gli opponenti, quali eredi del titolare dei beni confiscati, dovessero essere considerati un litisconsorzio necessario, dal momento che sia il decreto del 1° giugno 2012 sia la successiva decisione del 24 dicembre 2015 del tribunale di primo grado si rivelavano nulli, rispettivamente che il diritto di ordinare la confisca era prescritto. Per la Corte cantonale infatti la confisca dei beni avrebbe dovuto essere ordinata contestualmente al decreto di abbandono emanato a seguito del decesso dell'imputato sulla base del vecchio Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI), in vigore all'epoca. Non essendo intervenuta allora, non era più possibile pronunciare una confisca nell'ambito di una successiva procedura indipendente. Ma anche volendo considerare applicabili alla fattispecie le disposizioni del nuovo CPP unificato e riconoscere l'ammissibilità di una procedura indipendente di confisca, la CRP ha ritenuto che le pertinenti norme sono state disattese in modo crasso e manifesto, con conseguente nullità dell'intera procedura. I giudici cantonali hanno pure aggiunto che il diritto di ordinare la confisca era in ogni caso decaduto per intervenuta prescrizione. In simili circostanze, imponendosi il dissequestro di tutti i valori patrimoniali, la CRP ha rinviato gli atti al Ministero pubblico, lasciandogli la possibilità di valutare come agire per determinarne gli aventi diritto, visto che non si conoscono per certo gli eredi del defunto imputato. Riguardo infine a quanto sotto sequestro non sussumibile a valore patrimoniale, essa ha incaricato il Ministero pubblico di esaminare se possa rientrare nella nozione di oggetto pericoloso ai sensi dell'art. 69 CP, la cui confisca non soggiace a prescrizione, e se del caso di avviare un procedimento giusta gli art. 376 segg. CPP.
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3. Si impone di vagliare in primo luogo la problematica della prescrizione del diritto di ordinare la confisca, perché se effettivamente intervenuta sarebbe superfluo l'esame delle altre censure ricorsuali. Al proposito l'insorgente si duole della violazione dell'art. 70 cpv. 3 CP, i giudici cantonali avendo escluso di applicare alla confisca il termine di prescrizione di quindici anni previsto per l'azione penale in caso di infrazione aggravata alla LStup.
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3.1. Per la CRP, nell'ambito di una procedura indipendente di confisca, il diritto di confiscare si prescrive in sette anni dalla commissione del reato, la prescrizione più lunga a cui soggiace tale reato essendo applicabile unicamente nel caso in cui la confisca sia pronunciata quale misura accessoria in un procedimento penale a carico dell'autore. Atteso che i reati da cui avrebbero tratto origine i beni sarebbero stati commessi negli anni 2001, 2002 e 2003, la possibilità di confiscarli è dunque decaduta per intervenuta prescrizione al più tardi il 24 aprile 2010, ovvero ben due anni prima dell'emanazione il 1° giugno 2012 del decreto di confisca. L'abbandono decretato il 23 aprile 2009 non ha peraltro estinto la prescrizione perché, oltre a non costituire una sentenza di prima istanza giusta l'art. 97 cpv. 3 CP, non ha trattato la problematica della confisca degli averi patrimoniali.
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3.2. Giusta l'art. 70 cpv. 3 CP, il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. Le disposizioni sulla prescrizione dell'azione penale (art. 97 e 98 CP) si applicano per analogia alla prescrizione della confisca (DTF 141 IV 305 consid. 1.4 pag. 310).
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La disciplina della prescrizione della confisca di valori patrimoniali è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1994 del codice penale (RU 1994 1615). Inizialmente il termine è stato fissato a cinque anni, se però il perseguimento del reato soggiaceva a un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo era determinante anche per la prescrizione della confisca (vecchio art. 59 n. 1 cpv. 3 CP). In seguito alla nuova regolamentazione sulla prescrizione dell'azione penale e in particolare all'abbandono della sospensione e dell'interruzione della prescrizione (RU 2002 2993), il termine di prescrizione del diritto di ordinare la confisca è stato prolungato a sette anni, riservata sempre l'applicazione di termini più lunghi previsti per il perseguimento del reato (RU 2002 2986).
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Secondo NIKLAUS SCHMID, la cui opinione è condivisa e fatta propria dalla CRP, se il reato generatore di valori patrimoniali è commesso in Svizzera, il diritto di ordinare la confisca nell'ambito di una procedura indipendente si prescrive in sette anni (NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 aed. 2007, § 2, n. 222 ad art. 70-72 CP). Un'eventuale prescrizione più lunga a cui soggiace il perseguimento di un tale reato sarebbe dunque determinante unicamente qualora la confisca sia pronunciata come misura accessoria. Non si scorge tuttavia quali ragioni possano giustificare l'applicazione di termini di prescrizione diversi in funzione del tipo di procedimento che conduce alla confisca. Né l'attuale art. 70 cpv. 3 CP né il vecchio art. 59 n. 1 cpv. 3 CP distinguono tra confisca ordinata quale misura accessoria in un procedimento penale e confisca pronunciata nell'ambito di una procedura indipendente. I termini stabiliti dalla disposizione sono invero di rilievo proprio per quest'ultima ipotesi. Nel messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere) si rilevava infatti che un disciplinamento autonomo della prescrizione della confisca non era necessario ove questa era pronunciata come misura accessoria nel quadro di un procedimento penale. Nel caso in cui ciò non fosse però possibile, occorreva porre dei limiti temporali al diritto dello Stato di confiscare (FF 1993 III 225 n. 224). Eccezion fatta dell'ambito contravvenzionale, il legislatore ha scelto di far coincidere tali limiti con i termini di prescrizione applicati al perseguimento del reato di cui i valori patrimoniali sono il risultato o la ricompensa.
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3.3. In concreto, il reato generatore di valori patrimoniali è un'infrazione aggravata alla LStup commessa negli anni 2001, 2002 e 2003, ovvero un reato per cui l'azione penale si prescriveva in dieci anni sino al 30 settembre 2002 (con possibilità di sospensione e di interruzione della prescrizione, v. vecchio art. 72 CP [RU 1951 7 e RU 1971 789]) e in quindici anni dal 1° ottobre 2002 (v. vecchio art. 19 n. 1 cpv. 9 LStup [RU 1975 1225] combinato all'art. 70 CP nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 [RU 1994 2290] rispettivamente nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002 sino al 31 dicembre 2006 [RU 2002 2993]). Trattasi di termini di prescrizione superiori a quelli minimi di cinque (fino al 30 settembre 2002), rispettivamente sette anni (dal 1° ottobre 2002), di cui al vecchio art. 59 n. 1 cpv. 3 CP (RU 1994 1615 e RU 2002 2986). Ritenendo applicabili tali termini invece di quello più lungo a cui soggiace il perseguimento del reato e concludendo per l'intervenuta prescrizione del diritto dello Stato di confiscare i valori patrimoniali, la CRP ha quindi violato il diritto.
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4. Relativamente alla procedura da seguire per ordinare la confisca, il ricorrente contesta che, sotto l'egida del CPP/TI, il procuratore pubblico fosse competente per pronunciare una simile misura contestualmente al decreto di abbandono. Gli art. 214 segg. CPP/TI non precisavano quale dovesse essere il contenuto di suddetto decreto. Rileva inoltre come, secondo il vecchio art. 59 CP rispettivamente l'art. 70 CP, la confisca è di competenza del giudice. Qualora il legislatore cantonale avesse voluto attribuirla al procuratore pubblico, lo avrebbe previsto in modo chiaro ed esplicito. Nessuna norma cantonale conferiva al magistrato inquirente la facoltà di confiscare. Anzi l'art. 163 CPP/TI gli precludeva la possibilità di ordinare una confisca anticipata. La competenza del procuratore pubblico di pronunciare la misura avrebbe dovuto essere esplicitamente disciplinata, non essendo sufficiente una norma dal contenuto indeterminato quale era l'art. 165 CPP/TI richiamato dalla CRP. Sarebbe un errore considerare, come fatto dai giudici cantonali, l'art. 350 CPP/TI una disposizione superflua rispetto all'art. 165 CPP/TI. Per di più, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità cantonale, la procedura d'impugnazione del decreto di abbandono non garantiva la conformità ai principi giurisprudenziali in materia di "giudice" nell'ambito della confisca. Ma anche volendo ammettere che in base al previgente CPP/TI fosse possibile ordinare una confisca nel contesto di un decreto di abbandono emanato dal procuratore pubblico, l'insorgente ritiene che il magistrato inquirente potesse quanto meno optare per una procedura indipendente di confisca. Il contrario significherebbe impedire di confiscare valori manifestamente provento di un grave reato, nonché inficiare (a posteriori) una prassi consolidata e mai rimessa in discussione nemmeno dall'allora Camera dei ricorsi penali. Nel ritenere un obbligo del procuratore pubblico di ordinare la confisca nell'ambito di un decreto di abbandono, la CRP sarebbe quindi incorsa nell'arbitrio.
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4.1. La CRP ha ritenuto non vi fossero ragioni di scostarsi dal chiaro tenore dell'art. 165 cpv. 1 CPP/TI, secondo cui l'autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva; in mancanza di una tale decisione decade il sequestro. Determinare il destino dei beni sotto sequestro al termine del procedimento penale, anche in caso di abbandono, appare logico e ragionevole tenuto conto del carattere accessorio all'azione penale della misura provvisionale. Scopo di una decisione sulla confisca contestuale al decreto di abbandono, continua l'autorità cantonale, è quello di non lasciare irrisolta la questione della sorte di quanto sequestrato e quindi di decidere in merito. Il procuratore pubblico era competente per decretare un abbandono e pertanto anche per ordinare contemporaneamente la confisca. Richiamando la DTF 126 IV 107, la CRP ha poi considerato che l'esigenza del "giudice" posta dal diritto federale in materia di confisca è rispettata, nella misura in cui la decisione del procuratore pubblico poteva essere impugnata dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere in fatto e in diritto. Secondo l'art. 216 cpv. 1 CPP/TI contro i decreti di abbandono era possibile adire l'allora Camera dei ricorsi penali, autorità che adempiva i dettami giurisprudenziali. La Corte cantonale ha poi escluso l'applicazione dell'art. 350 cpv. 2 CPP/TI che attribuiva al presidente del Tribunale penale cantonale la competenza di ordinare la confisca al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito. Tale norma non menzionava infatti la confisca contestuale al decreto di abbandono disciplinata per l'appunto dall'art. 165 CPP/TI. Quest'ultima disposizione imponeva al magistrato inquirente di ordinare la misura al momento dell'abbandono del procedimento, emanando un'unica decisione. Non avendolo fatto, per la CRP non è più possibile introdurre successivamente una procedura indipendente di confisca.
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4.2. Occorre premettere che, eccezion fatta dei casi menzionati dall'art. 95 lett. c e lett. d LTF, la violazione del diritto cantonale in quanto tale non costituisce motivo di ricorso al Tribunale federale. È possibile tuttavia censurare una sua applicazione contraria al diritto federale, segnatamente al divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 140 I 320 consid. 3.1). Chiamato a esaminare l'interpretazione di disposizioni sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, questo Tribunale si distanzia dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale soltanto se appare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione di fatto, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità. Non è compito del Tribunale federale stabilire quale sia l'interpretazione corretta del diritto cantonale, ma unicamente determinare se quella illustrata nel giudizio impugnato sia sostenibile. La mera possibilità che un'altra soluzione appaia concepibile, persino preferibile, non costituisce ancora arbitrio (DTF 141 IV 305 consid. 1.2; 141 I 70 consid. 2.2).
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4.3. L'art. 70 cpv. 1 CP (rispettivamente il vecchio art. 59 n. 1 cpv. 1 CP) attribuisce esplicitamente al giudice la competenza di ordinare la confisca di valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato. Per giudice s'intende un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 126 IV 107 consid. 1b/cc pag. 110). Il procuratore pubblico non risponde a questa definizione (DTF 108 IV 154 consid. 2b pag. 157 seg.). Ciò nonostante, sotto l'egida dei vecchi codici cantonali di procedura penale e della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (CS 3 286), il Tribunale federale non ha escluso che una decisione di confisca potesse essere presa da un'autorità non giudiziaria, quale il procuratore pubblico o il ministero pubblico della Confederazione. Tale decisione doveva tuttavia poter essere impugnata dinanzi a un organo giudiziario indipendente dotato di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (DTF 133 IV 278 consid. 2.2; 126 IV 107 consid. 1b/cc). Il nuovo codice di diritto processuale svizzero attribuisce esplicitamente la competenza di ordinare la confisca anche al ministero pubblico (v. art. 320 cpv. 2 secondo periodo, art. 353 cpv. 1 lett. h, art. 377 cpv. 2 CPP), rispettivamente alle autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni (v. art. 357 cpv. 2 CPP che rinvia agli art. 352 segg. CPP). Questa competenza non contrasta con quella prevista dal CP e neppure con il diritto a una decisione giudiziaria garantito dagli art. 29a e 30 cpv. 1 Cost. come pure dall'art. 6 CEDU e dall'art. 14 n. 1 Patto ONU II (RS 0.103.2), nella misura in cui le decisioni rese dalle precitate autorità possono essere impugnate mediante opposizione (art. 354 segg. CPP a cui rinviano sia l'art. 357 cpv. 2 CPP sia l'art. 377 cpv. 4 primo periodo CPP), rispettivamente mediante reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP), dinanzi a un'autorità giudiziaria con piena cognizione in fatto e in diritto (art. 393 cpv. 2 CPP; v. pure Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1176, n. 2.6.4.1 ad art. 321).
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4.4. Quanto alla possibilità di avviare una procedura indipendente di confisca, prima dell'entrata in vigore del CPP, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che di regola la confisca di valori patrimoniali dev'essere ordinata nell'ambito di un procedimento penale. Una successiva procedura indipendente è tuttavia possibile qualora, dopo la conclusione del procedimento penale, si scoprano dei nuovi valori patrimoniali confiscabili. Essa è invece esclusa se l'autorità poteva rendersi conto dell'esistenza di tali valori facendo prova della necessaria diligenza (sentenza 6B_801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3). Sotto l'egida del CPP, la giurisprudenza ha ribadito il carattere sussidiario della procedura indipendente di confisca rispetto al procedimento penale (sentenza 6B_733/2011 del 5 giugno 2012 consid. 3.1; v. pure sentenza 6B_437/2016 del 22 settembre 2016 consid. 2.1, destinata alla pubblicazione; sentenza 6B_887/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 2.4.2).
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4.5. L'art. 165 cpv. 1 CPP/TI imponeva di ordinare un'eventuale confisca al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva, pena la decadenza del sequestro. La norma si rivolgeva all'"autorità competente", senza ulteriori precisioni. Atteso che tra le facoltà del procuratore pubblico vi era anche quella di decretare l'abbandono del procedimento (art. 214 cpv. 1 CPP/TI), sulla base del solo tenore letterale della disposizione non si può escludere la competenza di suddetto magistrato di ordinare anche tale misura nel contesto del decreto di abbandono, come peraltro ritenuto dalla CRP. Questa competenza non rappresentava un unicum nel CPP/TI. Infatti, contrariamente a quanto affermato nel gravame, il CPP/TI conferiva esplicitamente al procuratore pubblico la possibilità di pronunciare la confisca nell'ambito del decreto d'accusa (art. 207 cpv. 3 e art. 208 cpv. 1 lett. d CPP/TI). È vero che le disposizioni relative al decreto di non luogo a procedere (art. 185 segg. CPP/TI) e al decreto di abbandono (art. 214 segg. CPP/TI) nulla indicavano al riguardo, ciò che ancora non significa che in questi ambiti fosse preclusa la competenza del procuratore pubblico di confiscare. Infruttuoso appare il richiamo ricorsuale a un'asserita "costante e continua prassi delle autorità inquirenti e giudicanti" di pronunciare la confisca non già con il decreto di non luogo a procedere o di abbandono, bensì nell'esclusivo quadro di una procedura indipendente ai sensi dell'art. 350 cpv. 2 CPP/TI. I precedenti citati nel gravame concernono infatti casi in cui è stato decretato il non luogo a procedere e non l'abbandono. Sennonché, l'art. 165 CPP/TI menziona unicamente l'abbandono del procedimento e non contempla l'ipotesi del non luogo a procedere, di modo che dalla giurisprudenza cantonale invocata nulla può essere dedotto in favore della tesi dell'insorgente. L'art. 165 CPP/TI è inserito nel capitolo "perquisizione e sequestro", in cui figura anche l'art. 163 CPP/TI relativo alla confisca anticipata. Orbene quest'ultima poteva essere ordinata solo dal giudice della Pretura penale su istanza motivata del procuratore pubblico. Può apparire poco congruente ammettere la competenza del magistrato inquirente di pronunciare la confisca per così dire ordinaria, ma non quella in via anticipata, per la quale era prevista unicamente e direttamente una procedura dinanzi a un'autorità giudiziaria. Per questo solo motivo l'interpretazione dell'art. 165 cpv. 1 CPP/TI effettuata dalla CRP non si rivela comunque insostenibile. Appare per contro problematica, ponendo mente all'esigenza di un "giudice" prevista dagli art. 69 segg. CP. L'abbandono decretato dal procuratore pubblico poteva essere impugnato, sulla base degli art. 216 segg. CPP/TI, dinanzi all'allora Camera dei ricorsi penali, ovvero un tribunale indipendente e imparziale, dotato di libero esame in fatto e in diritto (art. 286 cpv. 4 CPP/TI). Tuttavia, come d'altronde accennato anche nel giudizio impugnato, la procedura prevista non risulta propriamente consona a contestare la confisca ordinata nell'ambito di un decreto di abbandono. Innanzitutto l'art. 216 cpv. 1 CPP/TI, come evidenziato dal ricorrente, accordava alla sola parte civile la legittimazione a contestare suddetto decreto. La CRP rileva in ogni modo che essa poteva essere riconosciuta 
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4.6. Sulla base di questa interpretazione delle norme del CPP/TI, la confisca dei valori patrimoniali doveva dunque essere ordinata nel decreto di abbandono e non può pertanto essere seguito il ricorrente laddove sostiene che gli fosse in ogni caso possibile optare per una procedura indipendente di confisca. Come ricordato in precedenza (v. supra consid. 4.4), la giurisprudenza ha precisato che una successiva procedura indipendente è esclusa ove, malgrado l'esistenza di valori patrimoniali confiscabili fosse nota, l'autorità penale non abbia ordinato la misura nell'ambito del procedimento penale.
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4.7. La CRP ha comunque incaricato l'insorgente di avviare una procedura indipendente giusta gli art. 376 segg. CPP, allo scopo di confiscare eventuali oggetti pericolosi ai sensi dell'art. 69 CP, senza che al riguardo siano sollevate specifiche censure. Non v'è dunque ragione di soffermarsi sul tema.
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5. Il ricorrente rimprovera alla CRP anche la violazione dell'art. 377 cpv. 4 CPP. Pur ravvisando la problematica della possibile tardività dell'opposizione interposta contro il decreto di confisca, essa si sarebbe astenuta dall'approfondire la questione e dall'effettuare i necessari accertamenti presso La Posta svizzera. Dall'"accertamento del recapito IPLAR", rilasciato da quest'ultima e allegato al gravame, risulterebbe che l'opposizione, impostata in Italia, è stata consegnata alla Posta svizzera oltre la scadenza del termine legale di dieci giorni. L'opposizione avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata non valida, con conseguente crescita in giudicato del decreto di confisca.
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Non occorre chinarsi sulla censura né sull'ammissibilità del nuovo documento prodotto dinanzi al Tribunale federale (v. al riguardo art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). L'insorgente disattende infatti che la CRP ha ritenuto la nullità sia del decreto di confisca sia della decisione di prima istanza. Atteso che la nullità di una decisione può essere sollevata in qualsiasi momento dinanzi a qualsiasi autorità e che dev'essere constatata d'ufficio (DTF 138 II 501 consid. 3.1), rilevata la nullità del decreto di confisca, la CRP non necessitava di esaminare se esso fosse stato impugnato correttamente. Il ricorrente d'altra parte non censura adeguatamente il ritenuto carattere nullo di suddetto decreto, che la CRP ha fondato non solo sulla violazione dell'art. 355 CPP, ma anche su quella del CPP/TI.
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6. L'insorgente si duole infine delle istruzioni impartitegli dalla CRP, travalicando le competenze di cui all'art. 397 cpv. 3 CPP.
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6.1. Dopo aver constatato la nullità del decreto di confisca, la CRP ha rilevato che non si conoscono per certo gli eredi dell'imputato e quindi gli aventi diritto ai quali consegnare gli averi oggetto di sequestro. Per la Corte si dovrebbe stabilire, secondo il diritto successorio applicabile, chi essi siano, precisato che l'art. 267 cpv. 4-6 CPP non sembrerebbe appropriato allo scopo. I giudici cantonali hanno ipotizzato la nomina, da parte della competente autorità, di un amministratore dell'eredità giusta l'art. 554 CC. Hanno quindi rinviato gli atti al Procuratore pubblico con il compito di valutare come agire, esaminando al contempo se quanto sequestrato non sussumibile a valore patrimoniale costituisca oggetto pericoloso ai sensi dell'art. 69 CP e, se del caso, avviando un nuovo procedimento ex art. 376 segg. CPP.
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6.2. Giusta l'art. 397 cpv. 2 CPP, se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Riservati i casi di accoglimento del reclamo contro un decreto di abbandono, rispettivamente per denegata o ritardata giustizia, di cui all'art. 397 cpv. 3 e 4 CPP, di principio la giurisdizione di reclamo se annulla la decisione impugnata non può impartire istruzioni all'autorità che deve nuovamente chinarsi sul caso. Ciò non significa tuttavia che essa non possa stabilire in che modo l'autorità inferiore dovrà dar seguito alla decisione (ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2
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6.3. Malgrado nel gravame si citi erroneamente l'art. 397 cpv. 3 CPP relativo ai reclami contro i decreti di abbandono, in concreto ci si trova nella fattispecie dell'art. 397 cpv. 2 CPP, nel cui ambito la giurisdizione di reclamo non può di principio impartire istruzioni. A ben leggere la sentenza impugnata si può comunque rilevare come la CRP si limiti a ipotizzare soluzioni e non dia precise istruzioni al Procuratore pubblico, lasciandolo sostanzialmente libero di determinare come agire concretamente. Certo essa stabilisce da un lato la consegna agli aventi diritto dei valori patrimoniali e dall'altro l'avvio di un procedimento indipendente di confisca per gli altri oggetti sotto sequestro, ciò che però non equivale a impartire istruzioni in violazione dell'art. 397 cpv. 2 CPP. Di conseguenza non si può rimproverare alla CRP di aver travalicato le proprie competenze.
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7. Ne consegue che il ricorso si rivela fondato unicamente per quanto concerne la prescrizione del diritto di ordinare la confisca e la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente a questo punto. Per il resto, il gravame è infondato e va pertanto respinto.
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Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente non sono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) né sono accordate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Come esposto in fatti, gli opponenti non sono stati invitati a esprimersi sul ricorso. L'art. 102 LTF prevede uno scambio di scritti solo "se necessario". Nella fattispecie una risposta non è apparsa necessaria per statuire sul ricorso e neppure s'impone alla luce del diritto di essere sentito degli opponenti (su tale diritto v. DTF 142 III 48 consid. 4.1.1). Infatti, benché il ricorso venga parzialmente accolto, la posizione degli opponenti non ne risulta modificata. Se da un lato si stabilisce che il diritto di confiscare i valori patrimoniali, su cui gli opponenti avanzano pretese, non è prescritto, dall'altro lato la sentenza impugnata è tutelata, nella misura in cui annulla il decreto di confisca e stabilisce l'impossibilità, per ragioni procedurali, di ordinare la confisca dei valori patrimoniali in questione. In simili circostanze, non sono addossate loro spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) né sono loro accordate ripetibili, non essendo incorsi in spese necessarie (art. 68 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 1 §§ della sentenza impugnata è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore di E.B.________.
 
Losanna, 13 gennaio 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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