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Informationen zum Dokument  BGer 4A_523/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_523/2016 vom 10.10.2016
 
{T 0/2}
 
4A_523/2016
 
 
Sentenza del 10 ottobre 2016
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Monica Del Tredici Berini,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione di disconoscimento del debito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 luglio 2016
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che la B.________SA ha escusso con precetti esecutivi del 19 febbraio 2013 e 27 maggio 2013 A.________ per ottenere il pagamento di fr. 173'687.60, importo corrispondente all'ammontare di un credito acquistato all'incanto svoltosi nell'ambito del fallimento delle C.________SA;
 
che, avendo il Pretore del distretto di Lugano rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al secondo precetto esecutivo, A.________ ha introdotto il 7 gennaio 2014 un'azione di disconoscimento del debito, respinta dal Pretore adito il 22 giugno 2015;
 
che con sentenza 21 luglio 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dall'attore;
 
che A.________ ha chiesto al Tribunale federale, con ricorso in materia civile del 13 settembre 2016, di confermare " l'atto di disconoscimento del debito ", di cancellare le due esecuzioni dal loro registro, di annullare la vendita all'incanto dei crediti alla B.________SA e di assegnarli a lui;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che con un ricorso in materia civile non può essere attacata la decisione di un'autorità cantonale di prima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF);
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
 
che infatti il gravame si esaurisce in una critica della sentenza di primo grado con l'apodittica aggiunta, alla fine dello scritto, di generici rimproveri mossi alla Corte cantonale di un apprezzamento arbitrario delle prove e di una violazione " delle norme in punto alla rappresentanza ed alla LEF ";
 
che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 ottobre 2016
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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