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Informationen zum Dokument  BGer 1B_183/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_183/2016 vom 23.05.2016
 
{T 0/2}
 
1B_183/2016
 
 
Sentenza del 23 maggio 2016
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Basilea Città, Binningerstrasse 21, 4051 Basilea.
 
Oggetto
 
detenzione; scarcerazione,
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello
 
del Cantone di Basilea Città, del 4 maggio 2016.
 
 
Considerando:
 
che con decisione dell'8 aprile 2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Basilea Città, respinta una domanda di scarcerazione, ha prorogato fino al 4 luglio 2016 la carcerazione preventiva di A.________, arrestato il 12 febbraio 2016 e contro il quale è stato aperto un procedimento penale per violazione della legge sugli stupefacenti, falsificazione di carte di legittimazione e diverse violazioni della LCStr;
 
che l'interessato ha impugnato questa decisione con uno scritto redatto in lingua italiana, poi completato in tedesco dalla difesa obbligatoria;
 
che con giudizio del 4 maggio 2016 il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea-Città ha respinto il reclamo dell'arrestato;
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo la sua scarcerazione, la restituzione della somma di denaro sequestrata, l'esenzione delle spese giudiziarie fissate nel giudizio impugnato, il diritto di potersi difendere personalmente e di ricevere quindi tutti gli atti processuali in lingua italiana nonché l'archiviazione del procedimento penale;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che poiché in questa causa il ricorrente, che non conosce la lingua tedesca nella quale è redatta la decisione impugnata, non è patrocinato dal difensore designatogli, la presente sentenza può eccezionalmente essere stilata in lingua italiana (art. 54 cpv. 1 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 140 I 320 consid. 3.2);
 
che nella fattispecie l'atto di ricorso, che si limita a criticare in maniera generica le modalità in cui sarebbero state svolte le indagini preliminari, disattende del tutto queste esigenze di motivazione, visto che non si confronta minimamente con i differenti motivi posti a fondamento della decisione impugnata, segnatamente l'esistenza di gravi indizi di reato, l'evidente pericolo di fuga nonché quello di collusione e l'impossibilità della messa in libertà provvisoria contro cauzione;
 
che il ricorrente, limitandosi a compilare una lista di norme legali, non si confronta neppure con le esaurienti spiegazioni, fondate su dottrina e giurisprudenza, relative al suo diritto di essere informato nella lingua a lui comprensibile sui motivi di privazione della libertà;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente e, per conoscenza, al suo avvocato d'ufficio, al Ministero pubblico e al Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città.
 
Losanna, 23 maggio 2016
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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