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Informationen zum Dokument  BGer 2D_68/2011  Materielle Begründung
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BGer 2D_68/2011 vom 07.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2D_68/2011
 
Sentenza del 7 dicembre 2011
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Nicola Fornara,
 
ricorrente,
 
contro
 
casa di cura B.________,
 
patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller,
 
C.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Giuseppe Galfetti,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Appalti pubblici,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
 
la sentenza emanata l'11 ottobre 2011 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.
 
Fatti:
 
A.
 
L'11 ottobre 2011 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 15 agosto 2011 dalla A.________SA contro la decisione con cui il 4 agosto 2011 la casa di cura B.________, ha aggiudicato un appalto relativo a dei lavori di ristrutturazione a un altro concorrente, la C.________SA. La Corte cantonale ha ritenuto che l'insorgente, classificatasi quarta miglior offerente non fruiva di alcuna possibilità di ottenere l'appalto e, di riflesso, non era legittimata a ricorrere. A titolo abbondanziale ha poi giudicato che il gravame risultava comunque infondato nel merito.
 
B.
 
Il 30 novembre 2011 la A.________SA ha esperito al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuova decisione. Censura, in sintesi, la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
 
2.
 
2.1 Oggetto del contendere è una decisione in materia di commesse pubbliche. In concreto il quesito di sapere se erano adempiuti i requisiti cumulativi posti dall'art. 83 lett. f n. 1 e 2 LTF e, quindi, era aperta la via del ricorso (ordinario) in materia di diritto pubblico oppure se, come ritenuto dalla ricorrente, tale rimedio di diritto era precluso, motivo per cui poteva essere esperito solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 LTF) può rimanere irrisolto dato che, comunque sia, per i motivi esposti di seguito (cfr. consid. 2.2), il ricorso si rivela inammissibile.
 
2.2 Come accennato nei fatti, la sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6. 3 pag. 120; DTF 132 III 555 consid. 3.2 pag. 560); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie l'argomentazione della ricorrente è tutta tesa a dimostrare che arbitrariamente le è stata negata la legittimazione ricorsuale. Essa non spiega invece in che cosa la seconda motivazione - formulata a titolo abbondanziale dalla Corte cantonale - secondo cui il ricorso risultava comunque infondato nel merito, sarebbe inficiata d'arbitrio, apparirebbe cioè - e non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.). Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).
 
3.
 
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alle controparti che non sono state invitate a determinarsi (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si concedono ripetibili per la sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.
 
Losanna, 7 dicembre 2011
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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