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Informationen zum Dokument  BGer 6B_746/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_746/2011 vom 28.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_746/2011
 
Sentenza del 28 novembre 2011
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Mathys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Multa (infrazione alla legge sulla circolazione stradale); presunzione di innocenza,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 7 ottobre 2011 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza del 7 ottobre 2011, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli infliggeva una multa per eccesso di velocità.
 
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 261 consid. 1).
 
2.1 Giusta l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. A partire dal 1° gennaio 2011, ossia dall'entrata in vigore del CPP unificato, può essere oggetto di ricorso in materia penale unicamente la decisione cantonale di ultima istanza emanata su ricorso da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF unitamente all'art. 130 cpv. 1 LTF), ossia da un tribunale cantonale. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo il nuovo CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2 terza frase LTF).
 
2.2 In concreto, manifestamente la sentenza contestata non emana da un tribunale superiore, né il Presidente della Pretura penale ha statuito quale istanza cantonale unica secondo il CPP. La sua decisione non può dunque essere impugnata in questa sede.
 
È pur vero che l'avversato giudizio indica quale rimedio giuridico esperibile il ricorso al Tribunale federale. Se effettivamente, durante il periodo transitorio dell'art. 130 cpv. 1 LTF, le decisioni emanate su ricorso dal Presidente della Pretura penale potevano venir contestate direttamente davanti al Tribunale federale, con l'entrata in vigore del nuovo CPP il 1° gennaio 2011, ciò non è più il caso.
 
2.3 In virtù dell'art. 49 LTF una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. Tuttavia con tale norma il legislatore ha unicamente voluto riprendere l'art. 107 cpv. 3 OG senza però modificare la giurisprudenza secondo cui nessuno può avvalersi di un'indicazione inesatta dei rimedi giuridici, qualora avesse potuto constatarne l'inesattezza mediante la sola lettura dei testi legali. Non è dunque possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1).
 
Ne segue che in concreto nemmeno l'art. 49 LTF permette di entrare nel merito del presente gravame, atteso che l'inesattezza del rimedio giuridico esperibile menzionato nella sentenza impugnata era rilevabile con la semplice lettura delle pertinenti norme della LTF, peraltro indicate nel giudizio contestato. E ciò a maggior ragione se si considera che l'insorgente si è avvalso di un avvocato per interporre ricorso in questa sede.
 
3.
 
Da quanto precede discende che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
Considerate le particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 novembre 2011
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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