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Informationen zum Dokument  BGer 1C_308/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_308/2011 vom 20.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_308/2011 /flz
 
Decreto del 20 luglio 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
G.________,
 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Comune di Sementina, 6514 Sementina,
 
patrocinato dall'avv. dott. Stefano Ghiringhelli,
 
2. Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
espropriazione formale, misure provvisionali,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° luglio 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, con decisione del 1° luglio 2011 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto una domanda di adozione di misure provvisionali presentata da G.________ nell'ambito di una procedura ricorsuale in materia espropriativa;
 
che avverso questa decisione G.________ ha presentato il 12 luglio 2011 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo contestualmente di ordinare misure supercautelari inaudita parte;
 
che, con decreto presidenziale del 14 luglio 2011, č stata respinta la domanda supercautelare;
 
che, con scritto del 18 luglio 2011, la ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
 
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che nella fattispecie si giustifica di prelevare spese processuali ridotte, limitate al giudizio sulla domanda supercautelare;
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 luglio 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Gadoni
 
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