VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_197/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_197/2011 vom 19.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_197/2011
 
Sentenza del 19 luglio 2011
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Mathys, Presidente,
 
Schneider, Eusebio,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________ Srl in concordato preventivo,
 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
3. C.________ GmbH,
 
patrocinata dall'avv. Federica Tamburini,
 
4. D.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Cattiva gestione (art. 165 CP); pretese civili,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 7 febbraio 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino quale Corte di cassazione
 
e di revisione penale.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 23 novembre 2009, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di cattiva gestione, per avere a Chiasso, Berna, Zurigo, Seewen, Arbon e Tenero, tra ottobre 2003 e maggio 2005, in correità con E.________, nella sua qualità di azionista fondatrice e delegata del Consiglio di amministrazione della società F.________ SA, cagionato ed aggravato l'indebitamento della stessa, dichiarata fallita il 18 maggio 2005. Il giudice ha in particolare rimproverato agli accusati di avere aperto a nome di F.________ SA quattro punti vendita di abbigliamento di grandi dimensioni presso i centri commerciali G.________ di Zurigo-X.________, Arbon, Seewen e Tenero, malgrado la società fosse inizialmente dotata di un capitale di soli fr. 100'000.-- e disponesse di una linea di credito concessa da G.________ di fr. 1'500'000.--, insufficienti per un progetto commerciale che avrebbe necessitato di un fabbisogno finanziario di almeno fr. 6'000'000.--. Ha inoltre addebitato loro di avere speso l'intero finanziamento di fr. 1'500'000.-- già soltanto per l'allestimento dello spazio di vendita di Zurigo-X.________.
 
A.________ è stata condannata alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 9'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. È inoltre stata condannata a versare, in solido con E.________, fr. 180'000.-- alle parti civili B.________ srl in concordato preventivo, C.________ GmbH e D.________. A garanzia del pagamento di tali pretese e delle spese processuali, è stato mantenuto il sequestro conservativo degli averi depositati su un suo conto bancario.
 
B.
 
Contro il giudizio di primo grado, l'accusata ha inoltrato un ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP). Con sentenza del 7 febbraio 2011, la Corte di appello e di revisione penale (CARP), sedente giusta l'art. 453 cpv. 1 CPP quale CCRP, ha parzialmente accolto il gravame. Pur confermando la condanna per cattiva gestione, la Corte cantonale ha ridotto da fr. 38'308.50 a fr. 27'008.80 le ripetibili alla parte civile B.________ srl in concordato preventivo ed ha ordinato il dissequestro del conto bancario dell'accusata.
 
C.
 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in particolare di annullare la sua condanna e l'obbligo di risarcimento alle parti civili. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.
 
Non sono state chieste osservazioni sul merito del gravame.
 
D.
 
Con decreto presidenziale del 20 aprile 2011 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso, limitatamente alle ripetibili accordate alla B.________ srl in concordato preventivo.
 
Diritto:
 
1.
 
Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è sotto questi aspetti ammissibile.
 
2.
 
2.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
 
2.2 L'atto di ricorso disattende in larga misura le esposte esigenze di motivazione e non consente di massima un esame di merito. La ricorrente si limita infatti a criticare in maniera appellatoria il giudizio di condanna, opponendo una propria versione a quella ritenuta dai giudici cantonali. Non si confronta con la sentenza della Corte cantonale, la sola a costituire oggetto dell'impugnativa, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni essa si fonderebbe su accertamenti di fatto arbitrari o violerebbe altrimenti il diritto.
 
3.
 
3.1 La ricorrente sostiene che i giudici cantonali non le avrebbero rimproverato manchevolezze specifiche nella gestione della società, ma l'avrebbero condannata semplicemente per avere condiviso quale promotrice un progetto eccessivamente oneroso rispetto ai mezzi finanziari disponibili. Si tratta tuttavia di un'argomentazione generica, che fa astrazione dagli accertamenti di fatto alla base dei giudizi cantonali, con cui la ricorrente non si confronta, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni essi sarebbero in chiaro contrasto con gli atti e manifestamente insostenibili. La ricorrente disattende che la Corte cantonale si è fondata su una valutazione complessiva degli elementi raccolti, rilevando in particolare che l'operazione commerciale avrebbe necessitato di un finanziamento di almeno fr. 6'000'000.--, che gli accusati avevano avviato un progetto imprenditoriale senza alcuna risorsa, con una società sottocapitalizzata, facendo essenzialmente capo solo a un prestito di fr. 1'500'000.--. Disattende inoltre che questo prestito è stato fagocitato in un battibaleno già soltanto per installare il primo negozio mentre occorreva ancora aprirne altri tre e fare fronte agli ulteriori impegni. Contrariamente all'opinione della ricorrente, che non considera queste circostanze, i giudici cantonali non le hanno quindi semplicemente rimproverato di avere aderito a un progetto commerciale troppo ambizioso, ma le hanno imputato, nella sua veste di promotrice e di organo della società fallita, atti concreti che, valutati complessivamente, realizzavano la fattispecie di cattiva gestione.
 
3.2 La ricorrente contesta in particolare il rimprovero di avere consapevolmente condiviso l'assunzione di spese eccessive per la realizzazione dei negozi nel centro commerciale X.________ di Zurigo. Sostiene che non vi sarebbero accertamenti che proverebbero un eccesso di lusso o di spreco, come per esempio negli arredi, nella realizzazione di questo punto di vendita, che doveva essere rappresentativo per la società. Ritiene che l'investimento sarebbe stato giudicato eccessivo in modo arbitrario, senza considerare che lo stesso era stato valutato positivamente dai successivi investitori, e senza fondarsi su prove oggettive, segnatamente facendo capo a una perizia.
 
Sollevando queste argomentazioni, la ricorrente non si confronta con i considerandi dei giudici cantonali. Non spiega in particolare, con una motivazione conforme alle citate esigenze, per quali ragioni sarebbe manifestamente insostenibile l'accertamento secondo cui essa era consapevole del fatto che l'esborso per l'allestimento degli spazi di vendita di Zurigo era eccessivo rispetto alle reali possibilità di F.________ SA. Disattende che i giudici cantonali, a prescindere dal carattere lussuoso o meno degli arredi, hanno accertato che mancava comunque la parte preponderante del budget previsto dal "business plan", che per la realizzazione di questi spazi è stato investito tutto il finanziamento disponibile di fr. 1'500'000.-- e che per gli altri punti di vendita la spesa è stata per contro sensibilmente inferiore (tra fr. 209'000.-- e fr. 350'000.--). Non sostiene poi che, nonostante questi accertamenti, non censurati d'arbitrio e quindi vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), si imporrebbe comunque l'assunzione di una perizia.
 
3.3 La ricorrente contesta di avere ingannato H.________ AG. Ritiene che un simile rimprovero sarebbe ingiustificato nei suoi confronti, considerato il suo ruolo subordinato rispetto a quello svolto dal correo E.________. A suo giudizio, i dirigenti di H.________ AG sapevano che F.________ SA si trovava nella fase iniziale della sua attività, aveva un capitale azionario di soli fr. 100'000.-- e necessitava di finanziamenti di terzi per realizzare il progetto, tant'è che la stessa G.________ aveva concesso alla società un mutuo di fr. 1'500'000.--. Ritiene che, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, i giudici cantonali non potevano fondare la sua consapevolezza riguardo al carattere spericolato del progetto commerciale sulla reticenza che i promotori avrebbero avuto nell'informare G.________ delle loro disponibilità finanziarie iniziali.
 
Nuovamente, la ricorrente si limita ad esporre la sua diversa opinione, senza dimostrare l'arbitrio degli accertamenti e delle valutazioni eseguite dai giudici cantonali. Essa disattende che i giudici cantonali di per sé non le hanno rimproverato di avere ingannato i dirigenti di G.________, ma le hanno addebitato una cattiva gestione, per avere avviato un progetto commerciale, articolato ed oneroso, senza disporre dei necessari finanziamenti. Né i giudici cantonali hanno fondato la consapevolezza della ricorrente sulla base delle informazioni fornite agli organi di G.________, ma su un insieme di circostanze, esposte dalla Corte cantonale al consid. 3.3.2 della sentenza impugnata, con le quali essa non si confronta. Ricordato che le critiche sollevate dalla ricorrente sull'aspetto soggettivo sono già state ritenute appellatorie dalla precedente istanza, neppure in questa sede essa sostanzia arbitrio.
 
Quanto al ruolo subordinato della ricorrente rispetto a quello svolto dal correo E.________, i giudici cantonali ne hanno tenuto conto, riconoscendo minori responsabilità personali a suo carico. Essi hanno però anche accertato che, quale organo della società, la ricorrente aveva sottoscritto la convenzione con G.________ e non poteva ignorare la portata degli obblighi assunti da F.________ SA, né poteva trascurare che i "business plan" allestiti indicavano come necessario un multiplo del denaro che era realmente disponibile e che gli unici fondi messi a disposizione erano quelli del mutuo, con i quali si sarebbero dovuti aprire, oltre all'esercizio presso X.________, anche altri tre negozi, ciascuno con una superficie di vendita di 800-1'000 m2. I giudici cantonali hanno parimenti ritenuto che per le funzioni svolte nella società, e segnatamente per avere partecipato all'allestimento del punto vendita di X.________, la ricorrente era consapevole e compartecipe della decisione di realizzare su questa superficie di vendita ben dodici negozi, quando ne sarebbe bastato soltanto uno. Essa conosceva la portata dei lavori e dell'investimento eseguito, che era spropositato rispetto alle reali possibilità di F.________ SA. La ricorrente non si confronta con questi accertamenti e valutazioni, spiegando con una motivazione conforme alle citate esigenze perché sarebbero manifestamente insostenibili. Non è quindi in concreto dato di vedere, alla luce di queste considerazioni, avuto comunque riguardo al ruolo subordinato della ricorrente rispetto al correo, per quali ragioni occorresse escluderne del tutto la punibilità.
 
3.4 La ricorrente ripropone poi la tesi secondo cui il progetto commerciale sarebbe fallito soprattutto a causa delle erronee previsioni di vendita, che impedirono il parziale autofinanziamento della società e che non le sarebbero attribuibili. Nuovamente, essa non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato (consid. 3.2.2, da pag. 14 in fine a pag. 16), in cui la Corte cantonale ha spiegato perché il fallimento della società non era riconducibile, se non in misura limitata, agli incassi insufficienti ma alla sua sottocapitalizzazione, segnatamente al fatto che i promotori avevano avviato un progetto imprenditoriale importante senza praticamente risorse, facendo capo essenzialmente a un prestito di fr. 1'500'000.-- speso completamente per la realizzazione del primo negozio, quando occorreva ancora aprirne altri tre, acquistare la merce dai fornitori, pagare i dipendenti e i canoni di locazione e far fronte agli altri impegni pendenti.
 
3.5 Il gravame è pure inammissibile, laddove la ricorrente si limita ad accennare a circostanze che per finire non le sono state rimproverate e che non sono quindi decisive, quali il deposito tardivo del bilancio o la mancata immissione nella società di ulteriori mezzi propri, eccedenti la liberazione delle proprie azioni.
 
4.
 
4.1 La ricorrente accenna poi a una violazione dell'art. 165 CP rilevando che non potrebbe essere qualificato come atto di cattiva gestione il fatto di avere "avviato un'attività commerciale che prevedeva investimenti per circa CHF 5,9 milioni, ovvero un importo di quattro volte superiore all'importo che la società poteva inizialmente contare, confidando per il resto, con assoluta leggerezza che il resto sarebbe stato trovato cammin facendo". Sostiene che si tratterebbe di una considerazione generale, che non terrebbe conto della circostanza secondo cui in concreto l'investimento globale andava comunque ripartito su un periodo pluriennale. Lamenta peraltro la mancanza di uno specifico accertamento relativo a un investimento globale preventivabile in circa fr. 6'000'000.--. Adduce che il capitale necessario sarebbe stato di fr. 4'500'000.-- e ch'essa poteva ritenersi tranquillizzata siccome per finire, in poco tempo, sono stati raccolti circa fr. 4'300'000.--. Critica inoltre il fatto che i giudici cantonali l'hanno ritenuta correa, nonostante il suo ruolo subordinato rispetto a quello del coaccusato E.________.
 
4.2 Sostenendo con tali argomentazioni che in concreto non sarebbe adempiuta la fattispecie di cattiva gestione giusta l'art. 165 CP, la ricorrente si diparte da una sua versione dei fatti, scostandosi da quelli in realtà accertati dalle istanze cantonali. Disattende che non è stata pretesa l'effettiva disponibilità dell'intera somma di fr. 6'000'000.-- al momento dell'avvio dell'operazione imprenditoriale, ma che è stato ritenuto dissennato l'avere iniziato l'attività soltanto con l'importo di fr. 1'500'000.-- prestato da G.________, confidando che i finanziamenti necessari sarebbero poi stati in qualche modo reperiti successivamente. Quanto ai finanziamenti raccolti in seguito, peraltro inferiori all'ammontare preventivato, i giudici cantonali hanno spiegato le ragioni per cui tali immissioni di denaro erano intervenute in una fase troppo avanzata dell'operazione, quando la situazione della società era già ampiamente compromessa e non permettevano quindi di valutare diversamente gli atti di cattiva gestione.
 
I giudici cantonali hanno inoltre puntualmente spiegato, fondandosi in particolare sulla documentazione agli atti e segnatamente sui "business plan", l'accertamento secondo cui gli stessi promotori avevano previsto che la società necessitava di almeno fr. 6'000'000.-- per potere sperare di avviare con successo la propria attività (cfr. sentenza di primo grado, consid. 10 e sentenza impugnata, consid. 3.3.2, pag. 12). Con le relative considerazioni, la ricorrente non si confronta e non sostanzia arbitrio alcuno. Né essa si esprime poi, con una motivazione conforme alle citate esigenze, sulle considerazioni che hanno portato i giudici cantonali a ritenere che la ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare i "business plan" allestiti dagli stessi promotori e che, quale organo della società, essa aveva agito nel contesto della cattiva gestione, pur se in un ruolo subordinato rispetto al coaccusato E.________.
 
5.
 
5.1 La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe ammesso a torto la costituzione delle parti civili nel procedimento penale. Ritiene che tale veste dovrebbe essere negata ai tre creditori partecipanti alla procedura, siccome avrebbero subito soltanto un danno indiretto, provocato dal fallimento di F.________ SA, non immediatamente riconducibile al comportamento della ricorrente. A suo dire, spetterebbe all'amministrazione del fallimento e non ai singoli creditori presentare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita.
 
5.2 La costituzione di parte civile nel processo è disciplinata dall'art. 69 cpv. 1 CPP/TI, applicato in concreto dalla Corte cantonale, di cui la ricorrente non fa valere la violazione, né tantomeno la sua applicazione arbitraria. Questa norma prevede che ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (MICHELE RUSCA/EDY SALMINA/CARLO VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, 1997, n. 1 ad art. 69 CPP/TI). Non è quindi ammesso a costituirsi parte civile chi risulta solo indirettamente danneggiato dal reato perseguito. La nozione corrisponde a quella di danneggiato generalmente riconosciuta nel diritto processuale penale dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti (cfr. art. 115 cpv. 1 CPP; DTF 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2).
 
La Corte cantonale ha rilevato che gli art. 163 segg. CP, disciplinanti i reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti, tutelano prevalentemente il patrimonio dei creditori, in particolare le loro pretese nell'ambito della procedura esecutiva e fallimentare. Richiamando una sentenza della Camera dei ricorsi penali del 7 dicembre 2004, ha poi rilevato che la giurisprudenza cantonale riconosce sia all'amministrazione del fallimento sia ai singoli creditori la facoltà di assumere, quali danneggiati, la veste di parte civile nel processo penale. In concreto, ha quindi ammesso la costituzione di parte civile dei creditori partecipanti al procedimento. Ora, questa soluzione non risulta fondata su un'applicazione arbitraria dell'art. 69 CPP/TI. Essa è infatti condivisa da una parte della dottrina, per la quale sia i singoli creditori sia l'amministrazione del fallimento devono essere ammessi in quanto danneggiati a fare valere l'azione adesiva (cfr. ALEXANDER BRUNNER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., 2007, n. 37 seg. all'art. 163) o secondo cui tale possibilità deve spettare soltanto ai singoli creditori in quanto direttamente lesi dal reato (cfr. GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 60 all'art. 115). In ogni caso, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il danno subito dai singoli creditori non può oggettivamente essere ritenuto meno diretto di quello che potrebbe essere invocato dall'amministrazione del fallimento. In tali circostanze, la decisione della Corte cantonale, che conferma la costituzione di parte civile dei creditori, è sostenibile.
 
5.3 La Corte cantonale non si è espressa sull'ammontare delle pretese di risarcimento, siccome la questione non rientrava nelle sue competenze. Al riguardo, la ricorrente precisa del resto di avere adito la seconda Camera civile del Tribunale di appello secondo l'art. 268 cpv. 1 CPP/TI. Contestazioni riferite al merito del risarcimento, peraltro non motivate conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, esulano quindi dal presente litigio e non devono essere esaminate in questa sede.
 
6.
 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alla parte civile B.________ Srl in concordato preventivo, che ha presentato senza successo osservazioni solo sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 luglio 2011
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Mathys Gadoni
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).