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Informationen zum Dokument  BGer 9C_306/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_306/2011 vom 10.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_306/2011
 
Sentenza del 10 giugno 2011
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
D.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 24 marzo 2011.
 
Visto:
 
il ricorso del 13 aprile 2011 (timbro postale) contro il giudizio 24 marzo 2011 del Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
 
lo scritto del 19 aprile 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
l'atto complementare del 29 aprile 2011,
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
 
che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 IV 286 consid. 1.4),
 
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
 
che nel caso di specie né l'allegato del 13 aprile 2011 né l'atto completivo del 29 aprile 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni,
 
che il ricorrente - che sembra, una volta di più, volere ritornare sulle conseguenze di un infortunio subito nel 1981 e che ha già fatto l'oggetto di numerose procedure di revisione (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 325/02 del 24 ottobre 2003) - non si confronta infatti minimamente con la pronuncia impugnata - che gli ha negato il diritto a una rendita AI per il fatto di percepire già una rendita AVS (art. 30 LAI) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione del primo giudice,
 
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
 
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 10 giugno 2011
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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