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Informationen zum Dokument  BGer 5A_367/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_367/2011 vom 09.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_367/2011
 
Decreto del 9 giugno 2011
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________SA,
 
patrocinata da C.________AG,
 
2. Stato del Cantone Ticino,
 
patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del
 
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
calcolo del minimo di esistenza,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino;
 
che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
 
che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 9 giugno 2011
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Hohl Antonini
 
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