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Informationen zum Dokument  BGer 5A_106/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_106/2011 vom 12.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_106/2011
 
Sentenza del 12 aprile 2011
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
patrocinato da Priska Orler-Capiaghi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
privazione della custodia parentale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di B.________;
 
che il 30 giugno 2009 B.________ ha dato alla luce un figlio, C.________, e che il medesimo giorno l'autorità tutoria l'ha privata provvisoriamente della custodia parentale;
 
che il 2 luglio 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato B.________ anche dell'autorità parentale e ha istituito una tutela in favore del figlio;
 
che con decisione 13 gennaio 2010 l'autorità tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e ha stabilito il collocamento del figlio presso genitori affilianti;
 
che il 18 giugno 2010 A.________ ha riconosciuto il figlio C.________ davanti all'autorità di stato civile;
 
che con sentenza 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il gravame di B.________ contro la decisione 13 gennaio 2010 della Commissione tutoria regionale 8;
 
che con sentenza 28 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello di B.________ e A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
 
che con ricorso 2 febbraio 2011 B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello;
 
che con decreto 16 febbraio 2011 la richiesta dei ricorrenti di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura federale è stata respinta per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
 
che con decreto 21 febbraio 2011 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 1'000.--;
 
che con scritto 10 marzo 2011 i ricorrenti hanno chiesto - perlomeno implicitamente - di riconsiderare il decreto del 16 febbraio 2011 sull'assistenza giudiziaria;
 
che con decreto 15 marzo 2011 tale richiesta è stata respinta ed è stato concesso ai ricorrenti un termine suppletorio di dieci giorni non prorogabile per provvedere al versamento del predetto anticipo spese;
 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato ai ricorrenti il 17 marzo 2011;
 
che l'11 aprile 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 aprile 2011
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Hohl Antonini
 
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