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Informationen zum Dokument  BGer 8C_341/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_341/2010 vom 19.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_341/2010 {T 0/2}
 
Sentenza del 19 ottobre 2010
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Frésard, Maillard,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
ricorrente,
 
contro
 
T.________ e D.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Assegni familiari di diritto cantonale,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 marzo 2010.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decisione del 23 giugno 2009, confermata su reclamo il 30 ottobre seguente, la Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino ha ordinato nei confronti di T.________ e D.________ la restituzione dell'importo di fr. 7'992.- versato loro indebitamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 a titolo di assegni di prima infanzia. A motivazione della richiesta ha rilevato che dalla decisione di tassazione fiscale definitiva del 2007 risultava un reddito da attività indipendente superiore a quello originariamente preso in considerazione.
 
B.
 
T.________ e D.________ hanno deferito l'atto amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ne ha accolto il gravame per pronuncia del 22 marzo 2010. Annullata la decisione su reclamo, la Corte cantonale ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti sul reddito da attività indipendente conseguito nel 2007 dagli insorgenti. A motivazione del giudizio ha rilevato che la Cassa si sarebbe ritenuta erroneamente vincolata alla decisione di tassazione determinante per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in questione, senza procedere ad una verifica autonoma, come previsto dalla giurisprudenza federale nei casi di importo di tassazione irrilevante o nullo.
 
C.
 
La Cassa cantonale per gli assegni familiari ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, che il giudizio cantonale sia annullato. In via subordinata domanda l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla precedente istanza per nuova decisione.
 
T.________ e D.________ propongono la conferma del giudizio impugnato, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 III 115 consid. 1 pag. 117, 236 consid. 1; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251).
 
2.
 
La pronuncia impugnata è una decisione incidentale di rinvio suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa ricorrente. Essa può quindi fare l'oggetto di un ricorso separato (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).
 
3.
 
3.1 La ricorrente fonda la sua legittimazione a ricorrere sull'art. 89 cpv. 1 LTF. Per quest'ultimo disposto, ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). Le citate condizioni devono essere adempiute cumulativamente (DTF 133 II 249 consid. 1.3 pag. 252; Alain Wurzburger, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 89).
 
3.2 Nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 53, il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo gli enti e istituti pubblici potevano prevalersi dell'art. 103 lett. a OG - abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF e giusta il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa - se erano toccati allo stesso modo di un privato nella loro situazione giuridica sostanziale, segnatamente come proprietari di oggetti del patrimonio amministrativo o finanziario. La giurisprudenza riconosceva la legittimazione a ricorrere anche alla collettività pubblica che, agendo come titolare del potere statale, era toccata nella sua autonomia e aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. Per contro, l'interesse pubblico a un'applicazione corretta e uniforme del diritto non era suscettibile di costituire un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG, né lo era, a lui solo, l'interesse finanziario della collettività. Infine, un tale interesse doveva essere negato quando si trattava unicamente per un'autorità cantonale di ottenere il ripristino di una decisione annullata da un tribunale superiore (DTF 134 V 53 consid. 2.3.3.2 pag. 58).
 
3.3 Sempre nella citata sentenza, il Tribunale federale ha quindi rilevato come la giurisprudenza relativa al vecchio art. 103 lett. a OG mantenga la sua validità e continui ad essere applicabile anche nell'ambito della LTF (DTF 134 V 53 consid. 2.3.3.3 pag. 59). In applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, la Corte ha negato nell'esaminata vertenza la legittimazione dell'Ufficio cantonale delle persone anziane di Ginevra a proporre un ricorso in materia di diritto pubblico per quanto concerneva le prestazioni complementari di diritto cantonale (DTF 134 V 53 consid. 2.3.3.4 e 2.3.4 pag. 59 seg.).
 
3.4 Giusta l'art. 9 cpv. 1 della Legge ticinese sugli assegni di famiglia (RL/TI 6.4.1.1), la ricorrente Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico (riguardo al diritto precedente cfr. art. 49 cpv. 1 della legge ticinese sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996). Ora, oggetto del contendere è la questione di sapere se gli opponenti siano tenuti o meno a restituire, come stabilito dalla ricorrente, l'importo di fr. 7'992.- per avere, in tale misura, percepito indebitamente assegni di prima infanzia giusta la legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, nel frattempo abrogata in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della nuova legge cantonale in materia. Stante quanto precede, l'esistenza di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF deve di conseguenza essere negata nella presente vertenza, in cui l'amministrazione ricorrente con il suo gravame chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma del provvedimento querelato. Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile (cfr. in tal senso pure le sentenze 8C_1025/2009 del 19 agosto 2010 consid. 3 e 8C_1033/2008 del 26 marzo 2009 consid. 2).
 
4.
 
4.1 A titolo prudenziale, la ricorrente ha pure inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale, rimproverando al primo giudice una violazione dell'art. 9 Cost., secondo cui ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Inoltre lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
 
4.2 Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. Secondo l'art. 115 LTF è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF).
 
4.3 La nozione di interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF corrisponde di principio a quella definita dalla giurisprudenza relativa al vecchio art. 88 OG per ammettere la legittimazione ad interporre un ricorso di diritto pubblico (DTF 133 I 185 consid. 3 pag. 190 e consid. 6.3 pag. 200). Essa è strettamente connessa ai motivi di ricorso previsti all'art. 116 LTF, nel senso che il ricorrente deve essere titolare di un diritto costituzionale di cui invoca una violazione (Giovanni Biaggini, Commentario basilese, n. 8 all'art. 115 LTF; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2007, no. 4 all'art. 115). Ne segue che le collettività pubbliche non sono di massima legittimate a ricorrere a meno che, da una parte, lamentino una lesione della loro autonomia o invochino una violazione della loro esistenza o del loro territorio garantiti dal diritto cantonale o che intervengano, dall'altra, sul piano del diritto privato o siano colpite in modo analogo a un privato cittadino, segnatamente quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o amministrativo oppure quali debitrici di tasse o imposte (DTF 132 I 140 consid. 1.3.1 pag. 143; 129 I 313 consid. 4.1 pag. 318; 121 I 218 consid. 2a pag. 219; Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., no. 5 segg. all'art. 115; cfr. pure Biaggini, op. cit., n. 20 all'art. 115 LTF). In questo contesto, una collettività pubblica è legittimata ad interporre ricorso costituzionale per lamentare una violazione del suo diritto di essere sentita o un diniego di giustizia soltanto se, in sostanza, la lite ha per oggetto la sua autonomia, la sua esistenza o la sua integrità territoriale, oppure se ha partecipato alla controversa procedura come un privato cittadino (cfr. DTF 128 I 3 consid. 2b pag. 9; 121 I 218 consid. 4a pag. 223; sul tutto cfr. anche sentenza 8C_1033/2008 del 26 marzo 2009 consid. 3.2).
 
4.4 La condizione dell'interesse a ricorrere è definita in modo più ampio nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico rispetto al ricorso costituzionale. Quest'ultimo rimedio non costituisce quindi una via di diritto sussidiaria laddove manca l'interesse degno di protezione a interporre un ricorso in materia di diritto pubblico, ma bensì laddove la ricevibilità di un tale ricorso deve essere negata in ragione delle eccezioni previste all'art. 83 LTF o per il mancato raggiungimento del valore litigioso stabilito all'art. 85 cpv. 1 LTF (cfr. Biaggini, op. cit., n. 33 all'art 113 LTF; Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., no. 14 all'art. 113). Il che non è del caso nella fattispecie in esame. Ne segue che anche il ricorso costituzionale presentato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari è inammissibile.
 
5.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso in materia di diritto pubblico e il ricorso sussidiario in materia costituzionale sono inammissibili.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 19 ottobre 2010
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Ursprung Schäuble
 
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