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Informationen zum Dokument  BGer 2F_10/2010  Materielle Begründung
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BGer 2F_10/2010 vom 19.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2F_10/2010
 
Sentenza del 19 ottobre 2010
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Donzallaz, Stadelmann,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv. Andrea Prospero e David Simoni,
 
istante,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Recupero d'imposta cantonale 1993-2002
 
e d'imposta federale diretta 1997-2002,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 2C_51/2010 del 23 agosto 2010.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 28 febbraio 2007, l'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni ha notificato a A.________ quattro decisioni di recupero d'imposta e di multa per gli anni 1993-2002 (imposta cantonale e comunale) rispettivamente 1997-2002 (imposta federale diretta).
 
Per quanto riguarda gli importi richiesti a titolo di recupero d'imposta, i reclami interposti dal contribuente in merito sono stati respinti il 9 settembre 2008; a quel momento, l'Ufficio procedure speciali non si è invece espresso sulle multe, la cui procedura è stata sospesa. La pronuncia di detto Ufficio è stata confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza del 25 novembre 2009.
 
B.
 
Contro tale giudizio, il contribuente è in seguito insorto dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (incarto n. 2C_51/2010). Con sentenza del 23 agosto 2010, questa stessa Corte ha respinto il ricorso, per quanto ammissibile, sia in riferimento all'imposta federale diretta che alle imposte cantonali e comunali.
 
C.
 
Il 4 ottobre 2010, A.________ ha introdotto una domanda di revisione al Tribunale federale, mediante la quale chiede di modificare la sentenza pronunciata il 23 agosto 2010.
 
In accoglimento dell'istanza presentata, egli postula che il Tribunale federale riesamini la fattispecie e quindi, in riforma del giudizio reso, annulli la sentenza del 25 novembre 2009 della Camera di diritto tributario, retrocedendole gli atti per nuova decisione. Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Considerato che la motivazione della sentenza del 23 agosto 2010 del Tribunale federale è stata notificata il 2 settembre successivo, la domanda, fondata sul preteso adempimento dei motivi di revisione indicati all'art. 121 lett. c e d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Giusta l'art. 121 LTF, la revisione può tra l'altro essere richiesta se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette il motivo di revisione invocato, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).
 
2.2 Secondo giurisprudenza costante, l'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale federale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a conclusioni specifiche. In base a questo disposto, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne singole censure, né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (sentenza 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 5.1; sulla nozione di conclusione cfr. inoltre ULRICH MEYER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, ad art. 99 n. 54 segg.).
 
2.3 Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze 1F_9/2008 del 24 aprile 2008 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).
 
Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF, occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse effettivamente tenuto a prendere in considerazione il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (sentenza 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.3).
 
3.
 
Sennonché, le condizioni per una revisione non risultano nella fattispecie adempiute, per nessuno dei due disposti citati.
 
3.1 In relazione con l'art. 121 lett. c LTF, benché riconosca la necessità di far valere quale motivo di revisione il mancato giudizio su vere e proprie conclusioni, l'istante sostiene in effetti unicamente l'omissione dell'esame da parte del Tribunale federale di un motivo specifico di ricorso (art. 95 segg., 97 LTF), ovvero l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte della Corte cantonale (cfr. domanda di revisione, p.to 2).
 
Scambiandolo per una conclusione, ciò che esclude a priori il riconoscimento di un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF, egli ripresenta quindi la sua versione dei fatti sui quali questa Corte ha già avuto modo di esprimersi nel suo giudizio del 23 agosto 2010, nella misura in cui il ricorso non risultava a priori inammissibile per difetto di motivazione (sentenza 2C_51/2010 del 23 agosto 2010, consid. 1.3.2).
 
3.2 Anche in relazione all'art. 121 lett. d LTF, il riconoscimento di un motivo di revisione dev'essere negato. Pur riconoscendo che non vi è motivo di revisione né quando il giudice competente non ritiene concludente un determinato elemento di prova, né quando gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte, con il suo allegato l'istante si limita in effetti a contestare l'apprezzamento giuridico dei fatti e delle prove a suo tempo addotti. Ne fornisce una propria lettura, attribuendo agli stessi un'importanza diversa da quella datane dal Tribunale federale (cfr. domanda di revisione, p.to 1), disattendendo pertanto manifestamente allo scopo del rimedio, di natura straordinaria, cui ha deciso di far capo.
 
Le osservazioni formulate in merito al considerando 1.4 della sentenza del 23 agosto 2010, evidenziano per altro che l'istante ne ha frainteso il contenuto. Nel considerando citato, la produzione dei documenti acclusi al ricorso del 15 gennaio 2010 rispettivamente alle osservazioni del 4 giugno successivo è infatti stata dichiarata inammissibile solo nella misura in cui quegli scritti non facessero "altrimenti parte dell'incarto", in ragione del fatto che essi erano già stati acquisiti agli atti in precedenza.
 
4.
 
4.1 Per quanto precede, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'istante, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti, intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
4.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, formulata contestualmente alla domanda di revisione.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è respinta.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori dell'istante, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 19 ottobre 2010
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Zünd Savoldelli
 
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