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Informationen zum Dokument  BGer 9C_373/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_373/2010 vom 11.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_373/2010 {T 0/2}
 
Sentenza dell'11 ottobre 2010
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
K.________, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 marzo 2010.
 
Fatti:
 
A.
 
K.________, nata nel ..., coniugata e con un figlio (...) a carico, da ultimo alle dipendenze dell'Hotel X.________ nella misura del 50%, il 16 febbraio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a dipendenza di una inabilità addebitabile a disturbo depressivo ricorrente (ICD-10, F33.1, con primo episodio nel 2001) e a sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.4, da marzo 2006 in forma acuta).
 
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), esperiti gli accertamenti del caso, con due decisioni del 18 settembre 2009 ha riconosciuto all'interessata - oltre alla completiva per il figlio - un quarto di rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2009 per un grado d'invalidità del 43% e una rendita intera dal 1° agosto 2009 per un grado d'invalidità del 72%, ritenuta una ripartizione percentuale del 50% in attività salariata e del 50% in attività domestica.
 
B.
 
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al quale, oltre a contestare la ripartizione percentuale tra attività salariata e domestica, ha chiesto il riconoscimento della rendita intera d'invalidità già a partire dal 1° marzo 2007. Con giudizio 25 marzo 2010 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha accolto il ricorso nel senso che ha annullato le due decisioni impugnate e ha rinviato gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e per nuova decisione in applicazione del metodo misto (ripartizione percentuale del 50% tra attività salariata e domestica).
 
C.
 
Contestando tra l'altro l'applicabilità del metodo misto di valutazione dell'invalidità, K.________ si è aggravata al Tribunale federale, al quale chiede - in via principale - l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa al giudice di prime cure per complemento d'istruttoria e per nuova pronuncia. In via subordinata postula il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2007.
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni non si è espresso.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251).
 
1.1 Dal momento che non pone termine alla procedura e che non serve unicamente e semplicemente a dare esecuzione a quanto ordinato con la decisione di rinvio (cfr. sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 134 V 392, ma in SVR 2008 UV n. 31 pag. 115), il giudizio impugnato non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF.
 
1.2 Né esso configura una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. Per ammettere l'esistenza di una siffatta decisione occorrerebbe infatti conformemente alla sua lett. a che il giudizio concernesse talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre. Questo non vale per gli aspetti parziali di una medesima conclusione, ma solo per le diverse conclusioni riferite a differenti e separati oggetti della lite (DTF 133 V 477 consid. 4.1.2 - 4.3 pag. 480 segg; 125 V 413). Nel caso di specie, la decisione di rinvio impugnata non ha statuito in via definitiva sull'(unico) oggetto della lite, ossia sul diritto alla rendita AI (v. ad esempio sentenza 9C_805/2007 del 21 novembre 2008 consid. 1.2).
 
1.3 La decisione di rinvio va pertanto qualificata quale decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 48). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dal ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34; cfr. pure sentenze 9C_527/2010 del 20 luglio 2010 consid. 2.3 e 1C_460/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 2.4).
 
1.4 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59). Spetta al ricorrente spiegare in che misura la decisione incidentale in lite sia di natura tale da provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, oppure in che misura l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Se ciò non si verifica - e a meno che una di queste due condizioni non sia manifestamente data -, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).
 
2.
 
2.1 Con il gravame la ricorrente sostiene che nella misura in cui da un lato annulla la decisione amministrativa e rinvia gli atti all'UAI per complemento istruttorio, mentre dall'altro dà per acquisita l'applicabilità - da lei contestata - del metodo misto (con la ripartizione percentuale del 50% tra attività salariata e domestica), il giudizio cantonale le causerebbe un danno irreparabile poiché in caso di mancato ricorso quest'ultimo aspetto non potrebbe più essere contestato e crescerebbe in giudicato. A torto.
 
2.2 Per giurisprudenza una decisione di rinvio non provoca di regola un danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché la parte interessata può sempre ancora impugnarla insieme alla decisione finale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF; consid. 1.2.1 non pubblicato in DTF 134 V 392). Nel caso concreto, vincolando l'amministrazione alle direttive sostanziali (applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità con ripartizione del 50% tra attività salariata e domestica) in essa contenute, la decisione di rinvio impugnata non arreca alla assicurata un pregiudizio irreparabile (cfr. pure sentenza 8C_381/2009 del 24 settembre 2009 consid. 3.3 in fine). L'assicurata potrà infatti, se del caso, ulteriormente impugnare la nuova decisione amministrativa e il nuovo giudizio cantonale poiché il tema litigioso (applicazione del metodo misto secondo i parametri indicati dalla Corte cantonale) costituisce un aspetto parziale dell'unico oggetto della lite e in quanto tale non cresce in giudicato (v. DTF 133 V 477 consid. 5.2.3 pag. 484). Inoltre, un eventuale danno irreparabile non potrebbe nemmeno dedursi dal fatto che la decisione di rinvio querelata darebbe luogo, a mente della ricorrente, a una reformatio in peius. Il rinvio operato dalla Corte cantonale non determina infatti con certezza un peggioramento della posizione giuridica della ricorrente (v. SVR 1995 AlV n. 27 pag. 67 consid. 3b; cfr. pure sentenza 9C_992/2008 del 6 gennaio 2009 consid. 2).
 
2.3 Per il resto, l'insorgente non si confronta debitamente con la condizione di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Ad ogni modo, l'impugnabilità, per motivi di economia processuale, di una decisione incidentale configura un'eccezione e va interpretata in maniera restrittiva. A tal proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il rinvio della causa a un ufficio AI per istruzione complementare e nuova decisione non comporta normalmente una procedura defatigante e dispendiosa (SVR 2009 IV n. 14 pag. 35 [9C_898/2007] consid. 1.2; sentenza 9C_446/2007 del 5 dicembre 2007 consid. 3 con riferimenti). Ciò che non appare in maniera evidente nemmeno nella presente vertenza (v. sopra, consid. 1.4 in fine).
 
2.4 Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; v. anche sentenza citata 8C_381/2009 consid. 4).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 11 ottobre 2010
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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