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Informationen zum Dokument  BGer 5A_128/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_128/2010 vom 02.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_128/2010
 
Sentenza del 2 settembre 2010
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Marazzi, von Werdt,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
notifica del precetto esecutivo (convalida del sequestro),
 
ricorso contro la decisione emanata il 1° febbraio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
1.1 Il 24 novembre 2008, in accoglimento di un'istanza di B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha decretato nei confronti di A.________ un sequestro dei crediti di spettanza di quest'ultima presso la succursale di Lugano di uno specificato istituto bancario fino a concorrenza di fr. 383'450.44. Il 9 dicembre 2008 B.________ ha inoltrato la domanda di esecuzione per il credito su cui ha fondato il sequestro e il giorno seguente l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il precetto esecutivo.
 
1.2 Il 27 dicembre 2008 A.________ si è opposta al sequestro mediante un allegato presentato dal suo patrocinatore. Tale opposizione è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano con sentenza 6 maggio 2009, comunicata anche all'Ufficio di esecuzione.
 
1.3 Dopo due tentativi di notifica infruttuosi, perché gli indirizzi dell'escussa forniti dalla creditrice erano errati, il precetto esecutivo e il verbale di sequestro sono stati consegnati il 22 settembre 2009 per plico raccomandato con avviso di ricevimento a A.________ a Lesmo (Italia), che non ha interposto opposizione. Il 27 novembre 2009 l'Ufficio ha emanato l'avviso di pignoramento.
 
2.
 
L'11 dicembre 2009 il patrocinatore dell'escussa si è rivolto all'Ufficio, affermando di essere venuto a conoscenza dalla Pretura dell'intimazione del precetto esecutivo alla sua assistita. Egli ha preteso che - in ragione della causa pendente fra le parti - il precetto dev'essere considerato validamente notificato unicamente quel giorno e ha fatto opposizione. L'Ufficio ha comunicato al predetto legale di aver validamente notificato gli atti esecutivi il 22 settembre 2009 direttamente alla debitrice in base alle normative applicabili in materia internazionale e di quindi mantenere l'avviso di pignoramento.
 
3.
 
Con sentenza 1° febbraio 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.________. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che procedendo alla notifica postale mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento e compilando per altro almeno parzialmente il modulo "elementi essenziali dell'atto" della Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65), l'Ufficio ha agito in modo conforme alla Convenzione. Essa ha inoltre rilevato che l'escussa non nega di aver sottoscritto l'avviso di ricevimento alla data indicatavi, né afferma di non aver ricevuto il precetto. L'autorità cantonale ha infine considerato che la notifica è stata correttamente effettuata all'escussa e non al suo patrocinatore, perché quest'ultimo non aveva, prima della notifica del precetto esecutivo, comunicato all'Ufficio - producendo la relativa procura - di essere abilitato a ricevere atti esecutivi per conto della sua assistita.
 
4.
 
Con ricorso in materia civile del 15 febbraio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che venga ritenuta valida l'opposizione interposta l'11 dicembre 2009 al precetto esecutivo e che sia annullata la relativa procedura di pignoramento. Narrati e completati i fatti, afferma che giusta la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 un precetto esecutivo non potrebbe essere notificato all'estero in via postale e critica poi la Circolare 3 gennaio 2007 dell'Ufficio federale di giustizia, richiamata dall'autorità di vigilanza, sull'applicazione dell'art. 10 lett. a della CLA65, reputandola contraria al sistema legale delle notifiche internazionali in materia civile. Ritiene inoltre che l'Ufficio abbia violato l'art. 72 LEF, perché non sarebbe stato raccolto il giorno preciso della consegna e la persona a cui il precetto è stato consegnato. Sostiene pure che la trasmissione per lettera raccomandata sarebbe nulla in Svizzera, motivo per cui sarebbe "aberrante" permettere ad un Ufficio di utilizzare tale modo di notifica quando l'escusso risiede all'estero. Assevera infine che l'Ufficio, non appena giunto a conoscenza del patrocinio dell'escussa nella procedura di opposizione al sequestro, avrebbe dovuto notificare ogni atto all'avvocato.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
5.
 
Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è - per quanto concerne l'ammissibilità del ricorso - privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2).
 
6.
 
Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. L'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii; 134 II 244 consid. 2.2).
 
6.1 L'autorità di vigilanza ha accertato che il plico raccomandato contenente il precetto esecutivo è stato consegnato alla qui ricorrente il 22 settembre 2009 e che ella non ha contestato di aver sottoscritto l'avviso di ricevimento, né di aver ricevuto il precetto esecutivo.
 
6.2 Nel proprio gravame la ricorrente afferma di non poter smentire o confermare né la ricezione dell'invio dell'Ufficio né la firma del modulo di ricevuta di ritorno e che sarebbe pure ipotizzabile una consegna a terzi.
 
6.3 L'argomentazione ricorsuale non soddisfa i predetti requisiti di motivazione posti ad un'ammissibile censura contro gli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, secondo cui il plico postale contenente il precetto esecutivo è stato recapitato personalmente all'escussa il 22 settembre 2009. Nella presente sentenza il Tribunale federale si fonda quindi sul fatto che il precetto esecutivo è stato consegnato alla ricorrente in tale data.
 
7.
 
7.1 Con riferimento alle argomentazioni di diritto della ricorrente occorre innanzi tutto rilevare che - contrariamente a quanto affermato nel rimedio - la notifica postale diretta in Italia del precetto esecutivo non è affatto contraria "al sistema legale delle notifiche in materia civile internazionale". Infatti, la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12; CLA54) menzionata nel gravame e la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (0.274.131; CLA65), in concreto applicabile, permettono esplicitamente una notifica postale diretta agli interessati che si trovano all'estero (art. 6 n. 1 CLA54; art. 10 lett. a CLA65). Ricordato che a differenza della Svizzera, l'Italia non ha formulato una riserva per quanto concerne l'applicazione dell'art. 10 lett. a CLA65 e che essa ha pure dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno invece formulato riserve (Conférence de La Haye de droit international privé, Conclusions et Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Obtention des preuves, Notification, 2003, n. 79), la notifica postale del precetto esecutivo si rivela nella fattispecie del tutto conforme al diritto vigente.
 
7.2 Giova poi osservare che, per costante giurisprudenza e contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, anche un precetto esecutivo intimato in modo irrito in Svizzera esplica i suoi effetti dal momento in cui l'escusso ne ha avuto conoscenza (DTF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 110 III 9 consid. 2; 104 III 12).
 
7.3 Inconcludente si appalesa infine l'argomentazione ricorsuale fondata sul fatto che l'escussa era patrocinata nella procedura di opposizione al sequestro. Infatti, neppure la ricorrente sostiene di aver ella medesima o tramite il suo avvocato comunicato all'Ufficio di non essere unicamente patrocinata nella predetta procedura giudiziaria, ma di pure essere rappresentata nella procedura esecutiva da un mandatario abilitato a ricevere atti esecutivi (DTF 69 III 82 pag. 84 seg.).
 
7.4 Ne segue che l'opposizione interposta dal legale l'11 dicembre 2009 si appalesa manifestamente tardiva e l'Ufficio ben poteva continuare l'esecuzione.
 
8.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso e non è così incorsa in spese per la procedura federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 2 settembre 2010
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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