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Informationen zum Dokument  BGer 6F_11/2010  Materielle Begründung
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BGer 6F_11/2010 vom 17.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6F_11/2010
 
Sentenza del 17 agosto 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Favre, Presidente,
 
Schneider, Mathys,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
controparte.
 
Oggetto
 
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 6B_394/2010 dell'8 giugno 2010.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 26 marzo 2010, constatando l'assenza di nuovi elementi giusta l'art. 187 del codice ticinese di procedura penale del 19 dicembre 1994 (CPP/TI; R.L. 3.3.3.1), il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere in relazione alle richieste di A.________ di apertura di un procedimento penale.
 
L'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro tale decreto è stata dichiarata irricevibile, perché tardiva, dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 27 aprile 2010.
 
B.
 
Con scritto del 5 maggio 2010 A.________ si è poi rivolto al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Con sentenza 6B_394/2010 dell'8 giugno 2010 il Presidente della Corte di diritto penale del Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, in sostanza, il ricorrente non faceva valere alcuna violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF.
 
C.
 
Con scritto datato 2 luglio 2010 A.________ chiede la revisione della sentenza 6B_394/2010 dell'8 giugno 2010 e postula che la procedura penale avviata con la sua denuncia venga continuata e condotta a termine e che, trattandosi di reati perseguibili d'ufficio, non vengano poste a carico del denunciante spese di sorta.
 
Non sono state chieste osservazioni sulla domanda di revisione.
 
Diritto:
 
1.
 
Di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF). Di conseguenza questo giudizio è redatto in italiano, anche se la domanda di revisione è stata stesa in tedesco.
 
Né l'art. 54 cpv. 2 LTF né l'art. 6 CEDU, citati nello scritto in esame, forniscono all'istante il diritto di esigere che la decisione del Tribunale federale sia pronunciata in lingua tedesca. La prima disposizione si applica unicamente alla procedura d'azione ai sensi dell'art. 120 LTF, mentre la seconda conferisce al solo accusato un diritto a una traduzione. Poiché la procedura in esame è quella della revisione giusta gli art. 121 segg. LTF e non dell'azione e il ricorrente è un denunciante e non un accusato, non vi sono motivi per scostarsi dalla regola enunciata all'art. 54 cpv. 1 LTF.
 
2.
 
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di una domanda di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.
 
I motivi di revisione devono concernere la sentenza federale e non l'anteriore decisione di merito emanata dall'autorità cantonale.
 
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata. L'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).
 
3.
 
In concreto la domanda di revisione si esaurisce in gran parte nella narrazione della cronistoria delle denunce presentate dall'istante e delle procedure che ne sono susseguite. Nella misura in cui l'istante critica le precedenti decisioni cantonali, la domanda in esame si palesa inammissibile dal momento che la revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF concerne unicamente le sentenze del Tribunale federale e non le decisioni delle autorità cantonali (v. supra consid. 2).
 
4.
 
In relazione alla sentenza 6B_394/2010 dell'8 giugno 2010, l'istante sostiene innanzi tutto che il Tribunale federale avrebbe dovuto entrare nel merito del suo ricorso. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza, egli avrebbe infatti chiaramente esposto perché l'atto impugnato violava il diritto. Il Tribunale federale avrebbe potuto pronunciarsi sulla validità delle ferie giudiziarie secondo la LTF nell'ambito della procedura cantonale. Peraltro, continua l'istante, poiché le denunce presentate concernevano reati perseguibili d'ufficio, le spese di procedura avrebbero dovuto essere sostenute dal Cantone Ticino e non poste a carico del denunciante. Egli infine afferma che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia stata a torto respinta.
 
Implicitamente l'istante si prevale del motivo di revisione di cui all'art. 121 lett. d LTF.
 
4.1 La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF).
 
La svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto del fatto stesso e alla sua percezione da parte del Tribunale e non alla sua valutazione giuridica (v. DTF 122 II 17 consid. 3).
 
4.2 Poiché nel suo ricorso del 5 maggio 2010 ha indicato censurare l'irrecevibilità pronunciata dalla CRP, la conseguente non entrata nel merito del suo ricorso cantonale e le spese poste a suo carico, l'istante sostiene di aver chiaramente dimostrato di aver fatto valere una violazione del diritto in relazione ai punti menzionati.
 
4.3 Ora, nella sentenza 6B_394/2010 dell'8 giugno 2010 qui impugnata, il Tribunale federale non ha mancato di rilevare i punti della sentenza della CRP contestati con il ricorso. Esso ha infatti ritenuto che "l'insorgente contesta sia la dichiarazione di irricevibilità che le spese giudiziarie poste a suo carico dalla CRP" (sentenza impugnata consid. 6).
 
Dopo aver rammentato le esigenze di motivazione poste dalla LTF in relazione segnatamente alle censure di violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale, la sentenza impugnata ritiene che "l'insorgente non fa valere alcuna violazione del diritto in quanto tale. Sostiene semplicemente che le autorità cantonali avrebbero dovuto attirare la sua attenzione sul fatto che la sospensione dei termini disciplinata all'art. 46 LTF non trovava applicazione nella procedura penale ticinese. In relazione alla tassa giudiziaria e alle spese poste a suo carico, egli non spende una parola. Non spiegando in alcun modo come e in che misura la sentenza della CRP violi il diritto, il gravame in esame sfugge a un esame di merito" (sentenza impugnata consid. 6).
 
Risulta chiaramente che non vi è stata alcuna svista da parte del Tribunale federale, posto come indicare quali punti della decisione cantonale sono impugnati non basta per sostanziare una violazione del diritto. L'istante tenta manifestamente di ridiscutere liberamente le considerazioni del Tribunale federale e di contestare le sue valutazioni. Sennonché il rimedio della revisione non è dato per questo.
 
A titolo abbondanziale, si precisa comunque che il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) purché il ricorrente abbia sollevato e motivato le sue censure (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione non permette di esaminare nel merito i ricorsi (art. 108 LTF). Nello specifico, affinché il Tribunale federale potesse entrare nel merito del ricorso del 5 maggio 2010, l'istante - allora ricorrente - avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui riteneva che, nonostante avessero fatto riferimento unicamente a disposizioni di procedura cantonale, le autorità cantonali avrebbero avuto l'obbligo di attirare la sua attenzione sul fatto che l'art. 46 LTF non trovava applicazione nell'ambito della procedura ticinese. Quanto poi alle spese della procedura cantonale, egli avrebbe dovuto indicare i motivi per cui, a suo avviso, le autorità cantonali avrebbero violato il diritto ponendole a suo carico sulla base della disposizione cantonale chiaramente indicata nella decisione, in altri termini avrebbe quanto meno dovuto lamentare e sostanziare l'arbitrio nell'interpretazione e applicazione del diritto cantonale. Si rileva di transenna che il semplice fatto che i reati denunciati siano perseguibili d'ufficio non dispensa di regola il denunciante dal sostenere le spese delle procedure che intraprende.
 
4.4 Per quanto concerne infine la domanda di assistenza giudiziaria, il Tribunale federale l'aveva respinta "visto che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo" (sentenza impugnata consid. 7).
 
Su questo punto, l'istante non si avvale, nemmeno implicitamente, di alcun motivo di revisione, limitandosi ad affermare che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia stata a torto respinta. La revisione non è un rimedio a disposizione per modificare a proprio piacimento le sentenze del Tribunale federale, né per lamentarsi genericamente delle stesse.
 
5.
 
Contro la sentenza 6B_394/2010 dell'8 giugno 2010 l'istante non sembra far valere altri motivi di revisione ai sensi dell'art. 121 LTF o degli art. 122 e 123 LTF, ma tenta piuttosto di riproporre le censure già presentate con i suoi precedenti ricorsi e di dolersi dell'esito riservato loro dal Tribunale federale. Simili allegazioni sono tuttavia inammissibili in una procedura di revisione (v. supra consid. 2).
 
6.
 
In conclusione la domanda di revisione si palesa infondata e va pertanto respinta nella misura in cui è ammissibile.
 
L'istante chiede di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. Poiché la domanda di revisione appariva sin dall'inizio priva di possibilità di successo, non sono riunite le condizioni per dispensare l'istante dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 64 cpv. 1 LTF).
 
All'istante che soccombe sono dunque addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) per un importo comunque ridotto (art. 65 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'istante.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 agosto 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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