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Informationen zum Dokument  BGer 6B_346/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_346/2010 vom 22.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_346/2010
 
Sentenza del 22 giugno 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, Giudice unico
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (tentata appropriazione indebita, calunnia, ecc.),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 15 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 15 dicembre 2009 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A.________ SA nei confronti di B.________ per titolo di tentata appropriazione indebita, violazione della legge federale sulla protezione dei dati, calunnia, diffamazione e altri reati;
 
che con sentenza del 15 marzo 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa come pure l'istanza di ricusa del Procuratore pubblico presentate da A.________ SA;
 
che contro la decisione cantonale A.________ SA interpone ricorso al Tribunale federale;
 
che con decreto del 27 aprile 2010 la ricorrente è stata invitata a fornire un anticipo delle spese giudiziarie entro il 18 maggio 2010;
 
che il 18 maggio 2010 A.________ SA ha chiesto una dilazione di pagamento e proposto di trattenere i costi della procedura dall'avere che la società vanta nei confronti di C.________;
 
che, con lettera del 21 maggio 2010, il Presidente della Corte adita ha informato l'insorgente di non poter aderire alla sua proposta, l'anticipo spese dovendo essere fornito in contanti, tramite versamento postale o addebitamento di un conto postale o bancario;
 
che, con decreto di medesima data, alla ricorrente è stato quindi fissato un termine suppletorio non prorogabile scadente l'8 giugno 2010 per provvedere al versamento dell'anticipo spese richiesto con l'avvertenza che, in assenza di pagamento entro tale termine, il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che in data 18 giugno 2010 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Giudice unico decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 giugno 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico La Cancelliera:
 
Schneider Ortolano
 
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