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Informationen zum Dokument  BGer 6B_362/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_362/2010 vom 27.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_362/2010
 
Sentenza del 27 maggio 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Infrazione alle norme della circolazione stradale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 2 aprile 2010 dal Presidente della Pretura penale.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 13 marzo 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a A.________ una multa di fr. 500.-- per i fatti avvenuti il 14 dicembre 2008 in territorio di Cadenazzo. Essa ha ritenuto che, oltre all'aver omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza, A.________, alla guida della vettura xxx, ha omesso di fermarsi a un "dare la precedenza", si è inoltrato in un'intersezione e ha colliso con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra.
 
Con sentenza del 2 aprile 2010, il Presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso presentato da A.________ e confermato la decisione della Sezione della circolazione.
 
2.
 
A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento della sentenza del Presidente della Pretura penale rispettivamente della decisione della Sezione della circolazione. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
3.
 
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 95 LTF, il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto federale (lett. a), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando, come in concreto, il ricorrente censura l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. L'insorgente può infatti dolersi dell'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (v. art. 97 cpv. 1 LTF). La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura dunque una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.). Orbene, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie non sono ammissibili. In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare ch'essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Inoltre, quando la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).
 
4.
 
4.1 Il Presidente della Pretura penale ha ritenuto fondato l'addebito mosso al ricorrente di non aver concesso la precedenza e ha escluso che la coprotagonista della collisione circolasse a una velocità eccessiva come sostenuto dall'accusato. Procedendo alla valutazione delle dichiarazioni delle persone coinvolte nella collisione, il giudice ha rimarcato le incongruenze nelle affermazioni dell'insorgente e rilevato come nessuna delle sue tesi ricorsuali trovava conferma nelle risultanze processuali. Analizzando i verbali agli atti, il punto di impatto e la posizione finale dei veicoli attestata dalla documentazione fotografica, il Presidente della Pretura penale ha concluso per l'assenza di indizi che lasciassero supporre a una velocità inadeguata della coprotagonista, B.________, tale da sorprendere il ricorrente e da non consentirgli di vederla per tempo. A titolo abbondanziale il giudice ha poi soggiunto che, sulla base delle indicazioni fornite dall'imputato relative alla sua velocità e considerati lo spazio di arresto e di reazione, egli si sarebbe inoltrato nell'intersezione ancor prima di iniziare a frenare. E un secondo prima, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, avrebbe già dovuto avvistare la coprotagonista, perché, atteso che la visuale verso il punto dal quale ella proveniva è di almeno 90-100 metri, questa avrebbe dovuto circolare a più di 300 km/h per non essere ancora nel campo visivo dell'insorgente. Inoltre, continua il giudice, per percorrere la distanza di circa 100 metri in tre secondi occorre circolare a 120 km/h. Per non essere visibile al debitore della precedenza, B.________ avrebbe quindi dovuto circolare a una velocità ancor superiore. Ciò non era manifestamente il caso considerati la strada e il veicolo da lei condotto.
 
4.2 L'insorgente censura l'accertamento dei fatti. A suo avviso il Presidente della Pretura penale sarebbe incorso in un grossolano errore nel calcolare lo spazio di arresto.
 
Ora, a prescindere dalla correttezza o meno dei calcoli effettuati dal giudice, il ricorrente disattende che la decisione impugnata poggia su diverse motivazioni indipendenti. È solo "di transenna" che il giudice ha fondato le sue conclusioni sullo spazio di arresto. L'insorgente si focalizza tuttavia soltanto su questa motivazione tralasciando di impugnare l'argomentazione principale contenuta nella sentenza e di spiegare perché sarebbe lesiva del diritto. Certo, il ricorrente tenta pure di dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni della coprotagonista della collisione in relazione alla sua velocità. Sennonché egli si limita in buona sostanza a formulare critiche meramente appellatorie omettendo di confrontarsi con i motivi addotti dal giudice per ritenerle attendibili, in particolare il ricorrente tace sulle incongruenze rilevate nelle sue stesse affermazioni e sulle considerazioni relative al punto di impatto e alla posizione finale dei veicoli. Su questo punto quindi il ricorso si palesa inammissibile.
 
5.
 
Il ricorrente poi contesta di non essersi allacciato con la cintura di sicurezza come invece ritenuto dal Presidente della Pretura penale. Implicitamente si prevale del divieto dell'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. Anche in questo caso però le motivazioni addotte nel gravame si riducono a critiche appellatorie intercalate da alcuni interrogativi. L'insorgente è lungi dal dimostrare un qualsiasi arbitrio. Egli si rivolge al Tribunale federale come se fosse un'autorità dotata di pieno potere cognitivo con espressioni quali "non si capisce perché", "sembra strano" o ancora "è presumibile pensare". L'insorgente espone la propria tesi, ma non si confronta compiutamente con la decisione criticata e non indica in modo chiaro e dettagliato per quale motivo essa è non solo opinabile, ma addirittura insostenibile. La censura risulta pertanto inammissibile.
 
6.
 
In conclusione l'impugnativa si palesa manifestamente inammissibile e può di conseguenza essere evasa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente.
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è priva di oggetto.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
 
Losanna, 27 maggio 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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