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Informationen zum Dokument  BGer 6B_296/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_296/2010 vom 27.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_296/2010
 
Sentenza del 27 maggio 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Multa,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 25 marzo 2010 dal Presidente della Pretura penale.
 
Considerando:
 
che il 25 marzo 2010, dopo un invito a tradurre in italiano e a motivare il gravame, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da A.________ contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 40.--;
 
che, con uno scritto redatto in tedesco, A.________ si aggrava al Tribunale federale chiedendo che la procedura cantonale sia condotta in lingua tedesca e domandando l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie e l'attribuzione di ripetibili;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che, conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata, in casu l'italiano;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorso dev'essere motivato e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che pertanto il ricorrente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando nel ricorso viene lamentata la violazione di diritti fondamentali perché, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (v. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2), se non lo dimostra, ma ripropone le sue censure di merito, le sue critiche sono inammissibili;
 
che, in urto alle esigenze testé esposte, nella fattispecie l'insorgente afferma in modo del tutto generico che la decisione impugnata contravviene a ogni diritto e ordinamento e all'uguaglianza davanti alla legge, ma non spiega per quali ragioni il giudice cantonale avrebbe commesso arbitrio nel ritenere non motivato il suo gravame e dichiarandolo irricevibile;
 
che di conseguenza il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
 
che, poiché il ricorso appariva d'acchito privo di possibilità di successo, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento (art. 64 cpv. 1 LTF a contrario);
 
che, non essendo patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili;
 
che considerate le particolarità della fattispecie il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente ad addossare al ricorrente soccombente le spese del presente procedimento (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
 
Losanna, 27 maggio 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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