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Informationen zum Dokument  BGer 6B_387/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_387/2010 vom 11.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_387/2010
 
Sentenza dell'11 maggio 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (abuso di autorità, ecc.),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 24 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 24 marzo 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ avverso la decisione con cui il Sostituto procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia inoltrata da A.________ per i reati di abuso di autorità, favoreggiamento e corruzione passiva.
 
2.
 
A.________ si aggrava al Tribunale federale contestando suddetta decisione e chiedendo la riapertura dei procedimenti penali contro diverse persone e autorità. Chiede inoltre una perizia sulla figlia B.________ e, considerato il suo stato di indigenza, formula la richiesta di "gratuito patrocinio". Dichiara infine di ritirare l'accusa di corruzione passiva.
 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
 
3.
 
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di garanzie di rango costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti tali censure soltanto se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
 
Quando inoltre, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure che si limitano a riproporre le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono quindi inammissibili.
 
4.
 
L'impugnativa in esame disattende crassamente le esigenze di motivazione testé esposte. Il ricorrente si limita a ribadire la sua tesi accusatoria e a formulare critiche meramente appellatorie. Omette di spiegare con chiarezza e precisione per quali ragioni la sentenza della CRP violerebbe il diritto.
 
L'autorità cantonale ha dichiarato l'istanza irricevibile perché non adempiva le condizioni poste all'art. 186 cpv. 1 del codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1) e non ha quindi proceduto all'esame di merito dell'istanza. Poiché in questa sede la semplice violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso (v. art. 95 segg. LTF), l'insorgente avrebbe dovuto spiegare perché l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 186 CPP/TI da parte della CRP sarebbero contrarie al diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, segnatamente arbitrarie in violazione dell'art. 9 Cost. Egli sostiene che il vizio di forma constatato dall'autorità cantonale non sarebbe che "un vero e proprio pretesto" addotto "nella manifesta intenzione di occultare le inconfutabili prove" e che sarebbe da "considerarsi valida prova di ostile attitudine" nei suoi confronti. Avrebbe infatti redatto la sua istanza di promozione dell'accusa ricopiando formalmente atti analoghi messi a sua disposizione come esempi e che erano stati dichiarati ricevibili. Simili affermazioni sono però ben lungi dal sostanziare una qualsivoglia violazione del diritto. Orbene, la CRP non ha motivato l'irricevibilità con il non rispetto di pure formalità, come per esempio l'assenza di motivazioni o di conclusioni, ma ha ritenuto che, in urto alle esigenze dell'art. 186 CPP/TI, il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti e la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite. A nulla giova l'affermazione ricorsuale per cui la CRP mente quando dichiara che le prove agli atti non sono nuove e non forniscono seri indizi di colpevolezza perché le stesse costituiscono "inconfutabili prove di delittuosa colpevolezza". In tal modo infatti egli non fa altro che opporre la sua opinione a quella dell'autorità cantonale senza dimostrare né arbitrio né violazione del diritto.
 
Infine il ricorrente ipotizza pure che la sua istanza non sia nemmeno stata letta dall'autorità cantonale, visto che non si è chinata sulla richiesta di gratuito patrocinio da lui formulata. Sennonché tale richiesta è stata implicitamente dichiarata irricevibile insieme all'istanza di promozione dell'accusa, la CRP non essendo competente per la designazione di un avvocato d'ufficio, per la concessione del gratuito patrocinio e l'assistenza giudiziaria. Nel Cantone Ticino infatti, nelle procedure penali, tali facoltà spettano soltanto al giudice dell'istruzione e dell'arresto (v. art. 22-33 della legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del Cantone Ticino; RL 3.1.1.7).
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Agendo personalmente senza l'ausilio di un patrocinatore, la domanda di "gratuito patrocinio" formulata dal ricorrente va intesa quale domanda di assistenza giudiziaria, ossia di dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie. Questa richiesta tuttavia non è sufficientemente sostanziata, giacché l'insorgente si limita ad affermare che il suo stato di indigenza "è sempre lo stesso" senza tuttavia dimostrarlo. La domanda deve comunque essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Considerate le particolarità del caso, viene fissata una tassa di giustizia ridotta (v. art. 65 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 11 maggio 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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