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Informationen zum Dokument  BGer 5A_97/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_97/2010 vom 09.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_97/2010
 
Sentenza del 9 aprile 2010
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 gennaio 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con sentenza del 7 gennaio 2010 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________ contro una decisione emanata dal Pretore del distretto di Lugano nella procedura di misure di protezione dell'unione coniugale incoata contro B.________;
 
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro tale sentenza con ricorso del 2 febbraio 2010;
 
che con decreto dell'8 febbraio 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente;
 
che con decreto del 12 febbraio 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1000.--;
 
che con decreto dell'8 marzo 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
 
che non avendo la ricorrente ritirato l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto la sua notifica è reputata avvenuta il 17 marzo 2010 (art. 44 cpv. 2 LTF);
 
che le misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate misure provvisionali ai sensi degli art. 46 cpv. 2 e 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2, 585 consid. 3.3), motivo per cui l'assegnato termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali;
 
che con scritto pervenuto al Tribunale federale il 10 marzo 2010 la ricorrente, riferendosi alla decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria, ha domandato "la sospensione della sentenza";
 
che tale richiesta, intesa come una domanda di riconsiderazione del decreto dell'8 febbraio 2010, va respinta, la ricorrente non adducendo alcun motivo a sua giustificazione;
 
che il 7 aprile 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
La domanda di riconsiderazione del decreto sull'assistenza giudiziaria è respinta.
 
2.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 aprile 2010
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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