VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_817/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_817/2009 vom 24.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_817/2009
 
Sentenza del 24 marzo 2010
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Müller, Presidente,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2003,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2009 dalla Camera di diritto
 
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
1.1 Con sentenza del 28 ottobre 2009, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso esperito il 21 maggio 2008 da A.A.________ e B.A.________ contro la decisione emessa su reclamo il 23 aprile 2008 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Biasca riguardante l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2003.
 
1.2 Il 9 dicembre 2009, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato detto giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
 
2.
 
2.1 Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
 
2.2 L'art. 44 cpv. 1 LTF prescrive che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo. L'art. 44 cpv. 2 LTF specifica che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Per giurisprudenza, tale termine non è prolungato neppure se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 31 consid. 2b pag. 34 seg.; sentenza 2C_404/2008 del 30 maggio 2008). Dette regole valgono inoltre anche nel caso la posta venga recapitata in una casella postale (DTF 123 III 492 consid. 1 pag. 492 segg.; sentenza 2D_75/2009 del 2 dicembre 2009).
 
2.3 L'art. 45 cpv. 1 LTF prevede infine che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente, mentre l'art. 48 cpv. 1 LTF specifica che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
 
3.
 
Nel caso specifico, risulta dall'estratto "Track & Trace" del 24 marzo 2010 che la sentenza cantonale è stata spedita ai ricorrenti il 29 ottobre 2009 e che l'avviso di ricevimento è stato notificato nella loro casella il giorno seguente. Il periodo di sette giorni di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF è quindi venuto a scadenza il 6 novembre 2009 (data apposta sulla busta doc. A, che viene erroneamente definita dai ricorrenti quale momento dell'intimazione).
 
Benché il suo ritiro da parte dei destinatari sia avvenuto il 9 novembre 2009, il termine per ricorrere contro la sentenza citata - il cui recapito era per altro atteso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3. pag. 399) - ha cominciato a decorrere già il 7 novembre precedente, ovvero il giorno successivo al settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 6 dicembre 2009 (art. 44 cpv. 1 e 2 LTF). Essendo il 6 dicembre 2009 una domenica, ultimo giorno utile per presentare ricorso risulta essere stato lunedì 7 dicembre 2009 (art. 45 cpv. 1 LTF).
 
Il ricorso inoltrato, spedito il 9 dicembre, è quindi tardivo e, di conseguenza, inammissibile (art. 48 cpv. 1 LTF).
 
4.
 
Per quanto precede, il gravame va deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 
Losanna, 24 marzo 2010
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Müller Savoldelli
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).