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Informationen zum Dokument  BGer 5D_5/2010  Materielle Begründung
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BGer 5D_5/2010 vom 03.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_5/2010
 
Sentenza del 3 marzo 2010
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace del circolo di Vezia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 849.05;
 
che con sentenza del 30 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'escusso;
 
che A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione con un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con decreto presidenziale del 14 gennaio 2010 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
 
che con decreto del 3 febbraio 2010 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
 
che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente l'8 febbraio 2010;
 
che il 1° marzo 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 marzo 2010
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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