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Informationen zum Dokument  BGer 9C_913/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_913/2009 vom 25.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_913/2009 {T 0/2}
 
Sentenza del 25 febbraio 2010
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
M.________, Italia, patrocinato
 
dall'avv. Antonio Mediati, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 settembre 2009.
 
Visto:
 
il ricorso del 24 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 2 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
 
il decreto del 14 gennaio 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 2 febbraio 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 febbraio 2010
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Borella Grisanti
 
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