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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1014/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_1014/2009 vom 22.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1014/2009
 
Sentenza del 22 febbraio 2010
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Favre, Presidente,
 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
 
opponente.
 
Oggetto
 
aggressione,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decreto d'accusa del 16 giugno 2008, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto A.A.________ colpevole di aggressione, per avere, in correità con il fratello B.A.________, la sera del 12 aprile 2008, all'interno di un locale notturno di Bellinzona, aggredito e colpito ripetutamente con pugni e calci C.________, causandogli varie lesioni attestate da un certificato medico. Il PP ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna (per complessivi fr. 1'600.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.--.
 
B.
 
Poiché l'accusato ha interposto opposizione al decreto, il Ministero pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento. In quella sede, dopo l'audizione dei testimoni, il PP ha chiesto la prospettazione all'accusato, quale imputazione subordinata, in relazione agli stessi fatti esposti nel decreto di accusa, del reato di lesioni semplici, in particolare per avere dato un pugno all'occhio di C.________, causandogli l'ematoma attestato dal certificato medico. Con sentenza del 14 novembre 2008, il giudice della Pretura penale ha dichiarato l'accusato autore colpevole di aggressione, condannandolo alla pena proposta dal PP.
 
C.
 
Con sentenza del 13 ottobre 2009, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accolto un ricorso dell'accusato contro il giudizio di primo grado, prosciogliendolo dall'imputazione di aggressione e rinviando gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la decisione sull'imputazione di lesioni semplici formulata dal PP al dibattimento.
 
D.
 
Il Procuratore pubblico impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il giudizio di primo grado. Il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, lamentando altresì una violazione del diritto federale.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 483 consid. 1; 135 II 22 consid. 1).
 
1.2 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Occorre nondimeno esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.
 
1.3 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).
 
1.3.1 La decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché non pone fine al procedimento. La CCRP ha in effetti rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sull'imputazione di lesioni semplici e di conseguenza anche sull'eventuale nuova pena e sugli oneri processuali. Al riguardo, la Corte cantonale non ha peraltro impartito al primo giudice ingiunzioni vincolanti quanto all'esito del procedimento, che rimane quindi ancora aperto.
 
1.3.2 Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF. L'avversata sentenza statuisce infatti definitivamente sull'accusa di aggressione, rinviando la causa alla prima istanza per una nuova decisione con riferimento all'imputazione di lesioni semplici. La questione dell'eventuale realizzazione del reato di aggressione non può tuttavia essere oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle questioni che rimangono ancora aperte, concernenti lo stesso complesso dei fatti. La sorte dell'oggetto già deciso non è quindi indipendente da quella degli aspetti che rimangono in causa (DTF 135 V 141 consid. 1.4.1 e rinvii; 133 IV 137 consid. 2.2; cfr. sentenze 6B_138/2007 del 27 ottobre 2007, consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 42, pag. 718 segg. e 6B_149/2007 del 17 luglio 2007 consid. 1.1).
 
Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non entra manifestamente in considerazione.
 
1.3.3 La decisione potrebbe quindi essere impugnabile quale decisione pregiudiziale o incidentale alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, il cui adempimento dovrebbe comunque essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; sentenza 6B_138/2007, citata, consid. 3.2.3). In concreto, la decisione criticata non causa tuttavia un pregiudizio irreparabile, che del resto nemmeno è fatto valere o perlomeno reso verosimile dal ricorrente. Un simile pregiudizio deve in effetti essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una decisione di merito non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1). D'altra parte, per risolvere le questioni ancora aperte non si impone una procedura dispendiosa, che un eventuale accoglimento immediato del gravame in esame consentirebbe di evitare (cfr. DTF 133 IV 288 consid. 3.2; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4 in: Pra 2009 n. 115 pag. 787 segg.). In tali circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito.
 
Va da sé che le censure proposte in questa sede potranno se del caso essere ripresentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).
 
2.
 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 febbraio 2010
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Favre Gadoni
 
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