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Informationen zum Dokument  BGer 4A_359/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_359/2009 vom 15.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_359/2009
 
Sentenza del 15 ottobre 2009
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Mauro Molo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di locazione; disdetta, sfratto,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 30 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la modifica della sentenza emanata il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, accertata la nullità della disdetta, della reiezione dell'istanza di sfratto;
 
che con decreto del 31 luglio 2009 il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo delle spese di fr. 4'000.-- entro il 31 agosto 2009;
 
che, a seguito della richiesta formulata dal ricorrente in tal senso, questo termine è stato poi prorogato sino al 18 settembre 2009;
 
che, essendo tale termine scaduto infruttuoso, al ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 5 ottobre 2009, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
 
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv.3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
 
che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 ottobre 2009
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Klett Gianinazzi
 
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