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Informationen zum Dokument  BGer 4D_106/2009  Materielle Begründung
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BGer 4D_106/2009 vom 28.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_106/2009
 
Sentenza del 28 luglio 2009
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di lavoro, procedura civile;
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 13 maggio 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha condannato A.________ a pagare fr. 5'567.40, oltre interessi, ad B.________, a liquidazione del rapporto di lavoro ch'essi avevano intrattenuto dal maggio al luglio 2008;
 
che il ricorso interposto da A.________ contro la pronunzia pretorile è stato dichiarato irricevibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 18 giugno 2009, l'impugnativa non essendo stata presentata entro il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 398 cpv. 1 CPC/TI;
 
che con ricorso del 16 luglio 2009 A.________ chiede al Tribunale federale l'annullamento della decisione pronunciata dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, sussidiaramente la sua sospensione, in attesa dell'esito della procedura penale da lui avviata nei confronti di B.________ per falsa dichiarazione;
 
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a pronunciarsi sul gravame;
 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3);
 
che, in quanto rivolto contro una decisione pronunciata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario concernente una controversia in materia di diritto del lavoro, il cui valore litigioso non raggiunge fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. a LTF) e il cui contenuto non riguarda una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), lo scritto sottoposto al Tribunale federale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF;
 
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
 
che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa i requisiti di motivazione appena esposti, giacché il ricorrente non si prevale della violazione di diritti costituzionali;
 
che, in particolare, egli non assevera l'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale, segnatamente dell'art. 398 cpv. 1 CPC/TI, in punto al termine d'impugnazione del giudizio pretorile;
 
che la semplice affermazione secondo cui egli si sarebbe fidato di un'informazione sbagliata rilasciatagli dal Pretore non può essergli di nessun soccorso (cfr. DTF 118 Ib 326 consid. 1c pag. 330 con rinvii);
 
che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile;
 
che in simili circostanze non si entra nel merito del ricorso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, con l'evasione del gravame la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 luglio 2009
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Klett Gianinazzi
 
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