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Informationen zum Dokument  BGer 2C_303/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_303/2009 vom 25.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_303/2009
 
Sentenza del 25 maggio 2009
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Müller, presidente,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2009
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 5 maggio 2009 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza 16 marzo 2009 con cui il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha avallato il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora dell'interessato deciso dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni l'8 ottobre 2008 e confermato su ricorso dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16 dicembre 2008.
 
2.
 
Il 12 maggio 2009 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF (RS 173.110) e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, cioè entro il 19 maggio successivo (cfr. art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. a LTF). Inoltre gli ha chiesto di fargli pervenire entro il citato termine la decisione impugnata, di cui aveva allegato unicamente la prima pagina, avvisandolo che in caso di inosservanza il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione già per tal motivo (art. 42 cpv. 5 LTF).
 
3.
 
Il 14 maggio 2009 l'invio spedito per raccomandata a A.________ è stato rispedito al Tribunale federale con l'indicazione "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Dalle informazioni rilasciate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione risulta che il citato indirizzo è l'unico noto all'autorità, alla stessa non essendo stato comunicato alcun cambiamento d'indirizzo.
 
4.
 
Il ricorrente è irreperibile all'indirizzo indicato nel gravame. La questione di sapere se in concreto si applica l'art. 44 cpv. 2 LTF (secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma, tra l'altro, del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso) oppure se il fatto che il ricorrente sia partito dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, vada assimilato al rifiuto di accettare l'invio raccomandato con la conseguenza che la tentata consegna vale quale effettiva notifica (cfr. DTF 118 V 190 consid. 2b ) può rimanere, per i motivi esposti di seguito, indeciso.
 
5.
 
Come constatato dal Tribunale federale nel suo scritto del 12 maggio 2009 il termine per ricorrere, di trenta giorni dalla notifica del testo integrale della decisione contestata (art. 100 cpv. 1 LTF), giungeva a scadenza il 19 maggio 2009. Orbene, in virtù dell'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).
 
In concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione: il ricorrente si limita ad affermazioni generiche sul suo buon comportamento, sulle difficoltà a reperire un lavoro, sul fatto che in Svizzera vivono tutti i suoi parenti e amici e sui problemi psicologici ai quali sarebbe confrontato se fosse obbligato a lasciare il nostro Paese. Egli omette invece di sostanziare una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). L'impugnativa risulta insufficientemente motivata e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
 
Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere occorre rilevare che il gravame non sarebbe comunque stato preso in considerazione poiché non è stato dato seguito alla richiesta di fare pervenire a questa Corte, entro il 19 maggio 2009, la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 e 5 LTF).
 
6.
 
Visto quel che precede il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). Nel caso particolare si rinuncia a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 25 maggio 2009
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
Müller Ieronimo Perroud
 
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