VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_306/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_306/2009 vom 14.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_306/2009
 
Sentenza del 14 maggio 2009
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, presidente,
 
cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 6 aprile 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con esposto del 23 marzo 2009, A.________ ha denunciato al Ministero pubblico la "Cancelleria della Pretura Civile Sezione 1 del distretto di Lugano" per reati contro i doveri d'ufficio, segnatamente per le infrazioni di cui agli art. 312-314 CP.
 
Non ravvisando elementi di rilevanza penale, il 25 marzo 2009 il Sostituto Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere.
 
Il 6 aprile 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante - non prima di averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non rispettava neanch'essa i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP/TI - visto che egli si limitava a ribadire, in modo alquanto confuso, la sua tesi accusatoria senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza.
 
Avverso questa pronuncia A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale. Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di cognizione sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 520 consid. 1).
 
2.1 La sentenza della CRP costituisce una decisione pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF e, di conseguenza, è impugnabile con ricorso in materia penale giusta gli art. 78 e segg. LTF.
 
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF. Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (v. DTF 133 IV 228). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (sentenza 6B_686/2007 del 21 febbraio 2008, in RtiD II-2008 n. 42 pag. 165 segg.).
 
2.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il diritto di invocare le garanzie procedurali tuttavia non permette loro di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
 
2.3 Nella fattispecie, il ricorrente si ritiene leso da reati di cui agli art. 312-314 CP. Si tratta di infrazioni contro i doveri d'ufficio perseguibili d'ufficio che manifestamente non fondano né la qualità di vittima LAV né quella di querelante. Il diritto cantonale non conoscendo la figura dell'accusatore privato (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.), l'insorgente è quindi un semplice denunciante e, come tale, le uniche censure che può sollevare attengono alla violazione dei suoi diritti di parte.
 
Nella sua impugnativa, tuttavia, il ricorrente non lamenta alcun diniego di giustizia formale. Certo, egli si duole del mancato esame delle sue "richieste" da parte della CRP, censurando implicitamente la non entrata nel merito sulla sua istanza di promozione dell'accusa. Atteso che l'irricevibilità di tale istanza è stata pronunciata in applicazione del diritto processuale cantonale, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché nell'interpretare e nell'applicare l'art. 186 cpv. 1 CPP/TI la CRP avrebbe violato il diritto federale, segnatamente avrebbe commesso arbitrio (v. DTF 133 I 201 consid. 1), ciò che però l'insorgente non fa. Non motivata in modo sufficiente, la critica va dichiarata inammissibile.
 
A mente dell'insorgente, la CRP avrebbe accertato i fatti "in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF". Sennonché, come visto (v. supra consid. 2.1), non è legittimato a formulare censure relative all'accertamento dei fatti. Queste si palesano così inammissibili. Per le stesse ragioni, ad analoga sorte sono destinate anche l'implicita critica all'apprezzamento delle prove e la doglianza di violazione degli art. 312-314 CP.
 
3.
 
Per i motivi addotti, l'impugnativa risulta essere manifestamente inammissibile. La decisione di non entrata nel merito può pertanto essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 maggio 2009
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: la cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).