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Informationen zum Dokument  BGer 5A_143/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_143/2009 vom 01.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_143/2009
 
Sentenza del 1° maggio 2009
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
 
opponente, rappresentata dalla Solim Immobiliare SA, via E. Bossi 6, 6900 Lugano e patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.
 
Oggetto
 
contributi per spese comuni,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che, nell'ambito di una causa incoata dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha assegnato il 24 novembre 2008 al convenuto un ultimo termine di 10 giorni per presentare la risposta alla petizione;
 
che il 15 dicembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un rimedio di A.________, perché diretto contro un'ordinanza inappellabile giusta il Codice di procedura civile ticinese;
 
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha aggiunto che il termine di 10 giorni è prescritto dalla legge processuale cantonale e che l'eccezione di perenzione processuale dev'essere fatta valere innanzi al giudice di primo grado;
 
che con ricorso del 24 febbraio 2009 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale, postulando la reiezione della petizione per intervenuta perenzione;
 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
 
che infatti il ricorrente si lamenta della giustizia ticinese e si dilunga - in larga misura in modo incomprensibile - sull'iter della causa, ma omette di censurare la motivazione principale della sentenza cantonale secondo cui l'ordinanza pretorile è inappellabile;
 
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° maggio 2009
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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