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Informationen zum Dokument  BGer 9C_148/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_148/2009 vom 07.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_148/2009 {T 0/2}
 
Sentenza del 7 aprile 2009
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
C._________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 febbraio 2009.
 
Visto:
 
il ricorso del 24 febbraio 2009 (timbro postale) contro il giudizio del 13 febbraio 2009 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame presentato da C._________ contro la decisione 26 settembre 2008 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino che gli aveva rifiutato il condono dell'importo di fr. 17'633.- chiestogli in restituzione di prestazioni indebitamente percepite,
 
lo scritto del 25 febbraio 2009 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si precisava che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
la traduzione, il 9 marzo 2009, in tedesco - e su richiesta del ricorrente - di quest'ultima comunicazione,
 
la mancata reazione del ricorrente,
 
considerando:
 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
 
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente ha dato prova, rispondendo in italiano alle domande poste dal Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, di ben capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
 
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
 
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno dopo essere stato reso edotto in lingua tedesca dell'apparente vizio formale - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,
 
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di C._________ non può essere ritenuto ricevibile,
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 7 aprile 2009
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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