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Informationen zum Dokument  BGer 9C_70/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_70/2009 vom 27.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_70/2009
 
Decreto del 27 febbraio 2009
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
G.________, Italia,
 
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,
 
contro
 
Cassa Pensioni Società Svizzera Impresari-Costruttori (SSIC), Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2008.
 
Visto:
 
il ricorso presentato il 23 gennaio 2009 da G.________ - con il patrocinio dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di previdenza professionale,
 
il decreto 6 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 23 febbraio 2009, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-,
 
lo scritto 23 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, G.________ ha ritirato il ricorso,
 
considerando:
 
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
 
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 febbraio 2009
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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