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Informationen zum Dokument  BGer 9C_137/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_137/2008 vom 22.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_137/2008
 
Sentenza del 22 gennaio 2009
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
B.________, Italia,
 
ricorrente, patrocinata da Patronato INCA, Ufficio legale, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 gennaio 2008.
 
Considerando:
 
che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2007, ha riconosciuto a B.________, cittadina italiana residente in Italia, il diritto a un quarto di rendita AI con effetto dal 1° luglio 2004,
 
che, assistita dal Patronato INCA di Basilea, l'assicurata si è aggravata al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'assegnazione di una rendita intera,
 
che per decisione incidentale del 7 novembre 2007, notificata al patrocinatore il giorno successivo, il Tribunale amministrativo federale ha impartito all'interessata un termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto per versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 300.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
che non essendo stato effettuato alcun pagamento, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'assicurata (pronuncia del 7 gennaio 2008),
 
che sempre rappresentata dal Patronato INCA, B.________ ha presentato il 12 febbraio 2008 un ricorso al Tribunale federale, con il quale chiede l'annullamento del giudizio di primo grado nella misura in cui questo ha dichiarato inammissibile il suo ricorso,
 
che l'interessata chiede inoltre pure l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità a partire dal mese di luglio 2004,
 
che in particolare domanda la restituzione del termine omesso per il pagamento dell'anticipo spese di prima sede,
 
che a questo riguardo osserva che il suo rappresentante legale, ricevuta la decisione incidentale del 7 novembre 2007, avrebbe proceduto a inoltrargliela con invio raccomandato l'8 novembre successivo invitandola a fare pervenire l'importo richiesto al Tribunale entro il termine indicato, ma che tuttavia, a seguito di un disguido ad opera del locale ufficio postale, quest'ultimo avrebbe omesso di avvisarla dell'avvenuta ricezione,
 
che di conseguenza la lettera raccomandata sarebbe stata rispedita al mittente, ovvero al patrocinatore, il quale l'avrebbe ricevuta soltanto nei primi giorni di gennaio 2008,
 
che a conferma di quanto affermato, la ricorrente produce un'attestazione firmata e corredata di timbro dell'ufficio postale di X.________,
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
 
che nella misura in cui la ricorrente non si limita a contestare il giudizio di irricevibilità del Tribunale amministrativo federale, che costituisce l'unico oggetto della lite, ma chiede pure l'assegnazione di una rendita intera, il ricorso è irricevibile,
 
che per il resto, anche volendo ammettere la competenza di questa Corte a statuire in concreto sulla domanda di restituzione del termine omesso (cfr. sentenza 9C_576/2007 dell'8 settembre 2008 con riferimenti), la richiesta si rivela comunque manifestamente infondata,
 
che in effetti sia in applicazione dell'art. 24 PA, al quale rinvia per le procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale l'art. 37 LTAF, sia in applicazione dell'art. 50 LTF, per le procedure dinanzi a questo Tribunale, la restituzione del termine è subordinata, tra le altre cose, al fatto che né il richiedente né il suo rappresentante siano stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, come pure al fatto che, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso,
 
che a questo riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di ravvisare una responsabilità dell'avvocato (o comunque del suo rappresentante legale) che trasmette, come in concreto, un decreto relativo ad un anticipo spese senza accertarsi che il suo cliente venga realmente in possesso di tale comunicazione ed effettui tempestivamente il pagamento richiesto (DTF 110 Ib 94 consid. 2 con riferimenti),
 
che in tali condizioni, indipendentemente dalle circostanze invocate con il ricorso, non essendosi il patrocinatore accertato dell'effettiva ricezione della decisione incidentale in oggetto da parte della ricorrente e non essendosi efficacemente cerziorato dell'effettivo e tempestivo pagamento dell'anticipo, i presupposti per accogliere la richiesta di restituzione non sono dati,
 
che d'altronde nemmeno risulta dagli atti, né è stato in alcun modo sostenuto dalla ricorrente, che l'atto omesso (il mancato pagamento dell'anticipo spese) sia stato compiuto entro 30 giorni dalla cessazione del preteso impedimento (cfr. a tal proposito sentenza 9C_75/2008 del 20 agosto 2008),
 
che in base alle considerazioni che precedono, il gravame, in quanto ammissibile, si avvera dunque manifestamente infondato e può perciò essere respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF,
 
che le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
 
Corte III e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 gennaio 2009
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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