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Informationen zum Dokument  BGer H 208/2006  Materielle Begründung
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BGer H 208/2006 vom 27.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
H 208/06
 
H 209/06
 
Sentenza del 27 marzo 2007
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali, U. Meyer, presidente
 
Borella e Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
H 208/06
 
D.________, ricorrente,
 
e
 
H 209/06
 
N.________, ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 ottobre 2006.
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
con separati atti, N.________ e D.________ hanno deferito al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il giudizio 26 ottobre 2006 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha stabilito lo statuto contributivo di N.________ per l'attività da lui svolta in favore di D.________ nel periodo gennaio 2000 - dicembre 2004,
 
con comunicazione del 27 novembre 2006, rimasta senza seguito, questa Corte ha reso attenti gli interessati del fatto che gli atti da loro inoltrati non sembravano soddisfare le condizioni di ricevibilità e ha ricordato che gli stessi potevano ancora essere sanati entro i termini di ricorso,
 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241), la procedura resta disciplinata dall'OG poiché la decisione impugnata è stata resa precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
 
le impugnative inoltrate da N.________ e D.________ concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 128 V 126 consid. 1 con riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.),
 
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
 
mediante ordinanze del 28 dicembre 2006, consegnate agli interessati il giorno seguente, questo Tribunale ha assegnato ai ricorrenti un termine di 14 giorni dalla notificazione degli atti per prestare un anticipo di fr. 3'500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione i ricorsi di diritto amministrativo sarebbero stati dichiarati inammissibili,
 
gli interessati non hanno proceduto al pagamento del chiesto anticipo,
 
in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se gli atti ricorsuali debbano essere dichiarati irricevibili per difetto dei requisiti formali (art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG),
 
i ricorsi si rivelano infatti comunque irricevibili in quanto, a seguito del mancato pagamento dell'anticipo spese, richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 28 dicembre 2006,
 
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità dei gravami per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
 
il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Le cause H 208/06 e H 209/06 sono congiunte.
 
2.
 
I ricorsi di diritto amministrativo sono inammissibili.
 
3.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 marzo 2007
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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