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Informationen zum Dokument  BGer 1A.281/2003  Materielle Begründung
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BGer 1A.281/2003 vom 18.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.281/2003 /biz
 
Sentenza del 18 novembre 2004
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
X.________ Lda,
 
R.________,
 
ricorrenti,
 
patrocinati dall'avv. Luigi Mattei,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni
 
del 6, 7 e 14 novembre 2003 del Ministero pubblico
 
della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
L'11 aprile 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Genova ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (UFG) una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 15 maggio, il 23 giugno e il 4 ottobre 2003, nell'ambito di un procedimento penale aperto contro A.________ e B.________ per favoreggiamento reale, corruzione e abuso d'ufficio.
 
B.
 
Con decisione incidentale del 19 settembre 2003, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'UFG ha delegato l'esecuzione della rogatoria, l'ha ammessa e ha ordinato all'avv. Y.________ di consegnargli la documentazione concernente, tra l'altro, la società portoghese X.________ Lda. Il MPC ha altresì ordinato l'audizione, alla presenza di magistrati esteri, del legale, quale persona informata sui fatti. Mediante decisione incidentale analoga di stessa data, il MPC ha pure ordinato alla Z.________ SA di Lugano di trasmettergli la documentazione riguardante la menzionata società portoghese e l'audizione di suoi impiegati, quali persone informate sui fatti o testimoni (v. causa 1A.282/2003).
 
Un ricorso presentato dalla X.________ Lda contro queste decisioni è stato respinto, in quanto ammissibile, dal Tribunale federale con sentenza del 30 ottobre 2003 (causa 1A.219/2003).
 
C.
 
Mediante decisione incidentale del 6 novembre 2003, il MPC ha respinto istanze dell'avv. Y.________ tendenti al suggellamento della documentazione da lui consegnata, ritenendo non si trattasse di atti concernenti l'attività forense. Con decisioni di chiusura parziale del 7 novembre 2003, il MPC ha ordinato la trasmissione del verbale di interrogatorio del teste E.________ e, in data 14 novembre 2003, dei documenti consegnati o inviati dall'avv. Y.________, come pure il verbale del suo interrogatorio.
 
D.
 
La X.________ Lda e R.________ impugnano queste tre decisioni con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarle e, in via subordinata, di invitare l'UFG a richiedere determinati atti e informazioni complementari alla Procura di Genova.
 
Il MPC propone di respingere in quanto ammissibile il ricorso, l'UFG chiede di respingerlo.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1).
 
1.2 Come noto alla ricorrente (vedi sentenza 1A.219/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 1.1-1.3.2 nei suoi confronti) la sua legittimazione a ricorrere è tutt'altro che manifesta. Anche nel gravame in esame, essa e il ricorrente, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano sulla circostanza che le informazioni contenute nel verbale d'interrogatorio del 31 ottobre 2003 del testimone D.________ e la documentazione sequestrata presso la Z.________ SA concernono l'attività dei ricorrenti, soggetta o al segreto professionale dei fiduciari secondo la legislazione ticinese o al segreto d'affari (art. 162 CP); la documentazione consegnata dall'avv. Y.________, relativa alla ricorrente, sarebbe a sua volta soggetta al segreto professionale dell'avvocato (art. 321 CP).
 
1.2.1 L'impugnata decisione del 7 novembre 2003, allegata dai ricorrenti al gravame, concerne invero la trasmissione del verbale di interrogatorio di E.________ e non di D.________. Questa circostanza non muta comunque l'esito dell'impugnativa, visto che i ricorrenti non sono legittimati a contestare la trasmissione di verbali d'interrogatorio di terzi. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta infatti solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b).
 
1.2.2 Secondo la prassi del Tribunale federale, il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è, in via eccezionale, legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto nella misura in cui le informazioni contenute possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; cfr. in senso contrario Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 311, che propone peraltro di abbandonare quest'eccezione). Limitandosi ad affermare che il testimone avrebbe svelato informazioni coperte dal segreto di affari e da quello professionale dell'avvocato, i ricorrenti accennano alla citata eccezione, ma non ne rendono verosimile l'adempimento delle condizioni; quali terzi, essi non sono quindi legittimati a ricorrere, anche se eventualmente toccati, indirettamente, dalle informazioni contenute nella deposizione rilasciata dal testimone (DTF 124 II 180 consid. 2b, 121 II 130 consid. 2b e c). Del resto, il contenuto dei verbali di interrogatorio, generico e vago, non può essere equiparato a una trasmissione di documenti concernenti conti bancari dei ricorrenti.
 
1.2.3 I ricorrenti non sono inoltre legittimati ad opporsi alla trasmissione degli atti sequestrati presso terzi, segnatamente presso la Z.________ SA. Il semplice fatto che da questi atti potrebbe risultare che, come rilevato nell'atto di ricorso (n. 35 pag. 18), il ricorrente è l'avente diritto economico della X.________ Lda, non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione a ricorrere (DTF 130 II 162 consid. 1.1 e 1.3 in fine, 129 II 268 consid. 2.3.3, 123 II 153 consid. 2c, 161 consid. 1d/aa; Zimmermann, op. cit., n. 308, 309-311). La circostanza che la ricorrente è menzionata e figura quale parte nei contratti o nella corrispondenza oggetto del contestato sequestro non le conferisce la legittimazione a ricorrere. Questa conclusione si giustifica a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che sia la citata fiduciaria sia i due testimoni hanno impugnato le decisioni del MPC di trasmettere detta documentazione e i verbali d'interrogatorio (v. causa 1A.282/2003).
 
1.3 La legittimazione a ricorrere dev'essere negata ai ricorrenti anche riguardo alla trasmissione dei documenti consegnati dall'avv. Y.________. Ciò vale anche riguardo al rifiuto, da loro contestato, di porre sotto suggello questi atti. Infatti, soltanto il detentore dei documenti può chiedere l'apposizione di sigilli, questa facoltà né spettando alla persona perseguita né al titolare del conto né all'avente diritto economico (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 116 Ib 106 consid. 2a/aa, 111 Ib 50 consid. 3b).
 
1.4 Il Tribunale federale ha d'altra parte stabilito che i clienti di un avvocato non sono legittimati a ricorrere contro l'interrogatorio del legale in qualità di teste, nemmeno quando l'audizione avvenga alla presenza di magistrati esteri. In effetti, solo l'avvocato sottoposto alla misura coercitiva è legittimato a ricorrere e soltanto in quanto sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o quando si prevalga del suo diritto di non testimoniare, ritenuto che il segreto professionale non è opponibile a informazioni connesse ad attività nelle quali prevalga l'aspetto commerciale o quando l'avvocato sia egli stesso imputato. Spetta infatti all'avvocato decidere se e in che misura invocare il segreto professionale (sentenza 1A.81/2001, del 14 maggio 2001, consid. 1 e 2; cfr. anche DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5).
 
I ricorrenti sostengono che la legittimazione a ricorrere dovrebbe essere riconosciuta anche ai mandanti di un avvocato, i cui documenti, come in concreto, sono oggetto di sequestro e di suggellamento secondo l'art. 9 AIMP. Ora, il Tribunale federale ha recentemente stabilito che, in quanto detentore dei documenti sequestrati, perlomeno quand'essi si riferiscono essenzialmente a un conto dello studio legale, solo l'avvocato è legittimato a ricorrere, non invece il cliente (DTF 130 II 162). La questione può nondimeno essere lasciata aperta nella fattispecie, ritenuto che il legale ha impugnato le contestate decisioni e che, per il momento, detti documenti non vengono trasmessi (v. causa 1A.283/2003, decisa in data odierna).
 
1.5 Infine, nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria, il fiduciario non può, di massima, prevalersi del segreto professionale per sottrarsi alla deposizione (sentenza 1A.61/2001, del 5 novembre 2001, consid. 2b/aa, concernente un caso ticinese); i ricorrenti, come mandanti, non direttamente sottoposti alla contestata misura d'assistenza, non sono quindi legittimati a impugnare le contestate misure d'assistenza concernenti il teste D.________ e la Z.________ SA, che le hanno d'altra parte impugnate autonomamente (v. causa 1A.282/ 2003).
 
2.
 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 140283).
 
Losanna, 18 novembre 2004
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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