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Informationen zum Dokument  BGer 5P.280/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.280/2004 vom 11.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.280/2004 /biz
 
Sentenza dell'11 novembre 2004
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Nordmann, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.Y.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mauro von Siebenthal,
 
contro
 
B.Y.________,
 
patrocinata dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,
 
C.Y.________,
 
opponenti,
 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 Cost. (accesso necessario),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
 
2 giugno 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
A.Y.________, B.Y.________ e C.Y.________ compongono la comunione ereditaria fu D.Y.________ e sono proprietari delle particelle n. 794, 795 (prive di sbocchi sulla pubblica via) e 793 RFD di Z.________. Tali fondi formano un semicerchio intorno alla particella n. 175, che si trova a sud-est, di proprietà di B.Y.________.
 
2.
 
Il 22 dicembre 1998 A.Y.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna gli altri componenti della Comunione ereditaria con una petizione tendente, in sostanza, all'ottenimento di un diritto di passo necessario sulla particella n. 175 in favore dei mappali n. 794 e 795 e di un analogo diritto di passo a favore del fondo n. 794 e a carico della particella n. 795. Il coerede C.Y.________ ha aderito alla petizione, mentre le coeredi E.Y.________ (deceduta nel corso della causa) e B.Y.________ hanno proposto la reiezione dell'azione. Con sentenza 26 febbraio 2003 il Pretore ha accolto la petizione, gravato la particella n. 175 di un accesso veicolare dietro versamento di un'indennità di fr. 20'800.-- e ingiunto a B.Y.________ di astenersi da qualsiasi opera atta ad ostacolare l'esercizio del passo nonché di demolire un muro costruito a confine fra i mappali n. 175 e 795.
 
3.
 
Con sentenza 2 giugno 2004 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da B.Y.________, ha annullato il giudizio di prima istanza e rinviato l'incartamento al Pretore affinché inviti l'attrice a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani una nuova decisione nel senso dei considerandi. Ha invece dichiarato privo d'oggetto l'appello presentato da C.Y.________. La Corte cantonale ha reputato che, in applicazione dell'art. 602 cpv. 2 CC, quando vengono fatti valere diritti della successione tutti i membri della comunione ereditaria devono agire insieme; qualora un coerede si rifiuti di partecipare ad un atto giuridico riguardante un bene della successione esiste unicamente la possibilità di chiedere la nomina di un rappresentante ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC. La Corte cantonale ha poi rilevato che giusta l'art. 45 CPC ticinese, in caso di mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione, il giudice sospende la causa ed invita le persone che hanno proposto l'atto a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione (cpv. 1) e che se la completazione richiesta non avviene il giudice stralcia la causa dal ruolo (cpv. 2). L'autorità cantonale ha altresì ritenuto che il proprietario, il quale domanda un accesso carrozzabile al suo fondo, deve prioritariamente far capo agli istituti del diritto amministrativo in materia di pianificazione del territorio e che in concreto nulla risulta sulle eventuali iniziative intraprese dall'attrice.
 
4.
 
Il 15 luglio 2004 A.Y.________ ha impugnato la sentenza di appello sia con un ricorso di diritto pubblico, sia con un ricorso per riforma, subordinatamente per nullità. Con il primo rimedio postula l'annullamento della decisione impugnata, con il secondo chiede che la decisione cantonale sia riformata nel senso che la legittimazione attiva e passiva delle parti sia riconosciuta e che gli atti siano ritornati alla Corte cantonale per statuire e dichiarare irricevibile, subordinatamente respingere l'appello di B.Y.________. Con il ricorso per nullità domanda infine l'annullamento della sentenza impugnata. Della motivazione del ricorso di diritto pubblico in esame si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
5.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg., 129 II 453 consid. 2 pag. 456, con rinvii).
 
5.1 La ricorrente riconosce esplicitamente che l'impugnata decisione di rinvio riveste forma di decisione incidentale. Ritiene però che il rinvio ordinato dalla Corte cantonale è insensato, perché ella non sarà manifestamente in grado di raccogliere il consenso alla petizione degli altri eredi. In realtà, sempre secondo la ricorrente, tale ingiunzione violerebbe crassamente il diritto federale e metterebbe materialmente fine alla lite con una decisione di mero stralcio al posto di una formale decisione - che potrebbe essere impugnata con un ricorso per riforma - sulla legittimazione attiva. Per questo motivo, la decisione impugnata le cagionerebbe un danno irreparabile.
 
5.2 Giusta l'art. 87 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, che non concernono la competenza o domande di ricusa (cpv. 1), se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale. Il danno irreparabile dev'essere di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale favorevole al ricorrente eliminerebbe interamente: un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi sono pregiudizi di mero fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, con rinvii). Per costante giurisprudenza è considerata finale la decisione che mette fine alla procedura sia con un giudizio di merito sia per motivi di procedura. Incidentale si rivela invece quella decisione che emanata nel corso della procedura non rappresenta altro che un passo verso la decisione finale. La decisione con cui l'ultima istanza cantonale rinvia una causa al giudice di prime cure per nuovo giudizio costituisce - quale semplice tappa verso la decisione finale - in linea di principio una decisione incidentale che non cagiona un danno irreparabile all'interessato (DTF 129 I 315 consid. 3.2, 122 I 39 consid. 1 a/aa).
 
In concreto non vi è motivo di scostarsi dal predetto principio. La ricorrente pare misconoscere che qualora la lite dovesse terminare in modo a lei sfavorevole, ella potrà impugnare la presente decisione incidentale, riproponendo le proprie critiche, con un ricorso diretto contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG), sia che questa si fondi su motivi di procedura che di merito. Il fatto di dover attendere la fine della causa costituisce un prolungamento della procedura che, giusta la summenzionata giurisprudenza, raffigura un mero pregiudizio di fatto, insufficiente per giustificare l'ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico contro una decisione incidentale.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a formulare osservazioni.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 11 novembre 2004
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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