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Informationen zum Dokument  BGer I 193/2003  Materielle Begründung
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BGer I 193/2003 vom 09.11.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 193/03
 
Sentenza del 9 novembre 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
O.________, Italia, ricorrente, vedova del fu L.________, deceduto il 27 marzo 2002, rappresentata dall'avv. Giacomo Lisi, via Stampacchia 21, 73100 Lecce, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente,
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 30 gennaio 2003)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
L.________, nato nel 1937, è deceduto il 27 marzo 2002,
 
con decisione dell'8 agosto 2002 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero gli respinse una domanda di rendita presentata il 26 luglio 2001, in quanto alla data del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero, fissata al 29 marzo 2002, il richiedente era già deceduto,
 
adita, tramite l'avv. Giacomo Lisi, dalla vedova di L.________, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ne disattese il gravame per pronunzia 30 gennaio 2003,
 
sempre patrocinata dal suo legale, la vedova di L.________ insorge contro il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, come già in sede di ricorso di prima istanza, il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità del defunto marito,
 
l'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
 
nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la presente fattispecie, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. DTF 130 V 257 consid. 2.4) - devono essere adempiuti per potere conferire il diritto a una rendita AI,
 
a tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia soggiungere che pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali, non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali dovendo applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2),
 
per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la modifica legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore il 1° gennaio 2004,
 
alla pronunzia di primo grado non può viceversa essere data adesione nella misura in cui i primi giudici hanno considerato, fondandosi sul parere del medico dell'Ufficio AI e connotando l'affezione del defunto marito dell'insorgente quale malattia di lunga durata nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, che l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante giusta la legislazione svizzera fosse da far risalire al 29 marzo 2001, momento del ricovero di L.________ in ospedale per tumore al pancreas, con conseguente ipotetico inizio del diritto alla chiesta rendita d'invalidità a decorrere dal 29 marzo 2002, data, quest'ultima, alla quale l'assicurato non era purtroppo più in vita,
 
in effetti, risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che al momento del ricovero ospedaliero avvenuto il 29 marzo 2001 il paziente lamentava di soffrire da circa due giorni di dolori addominali (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero),
 
date le particolari circostanze del caso, è senz'altro lecito, quindi, scostarsi leggermente dalla valutazione del medico dell'Ufficio opponente e di anticipare la data di decorrenza dell'incapacità lavorativa di rilievo - conformemente alla giurisprudenza la rilevanza è data a partire da un tasso d'inabilità del 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126 - dal 29 al 27 marzo 2001,
 
ne consegue che, trattandosi di malattia di lunga durata - al riguardo si osservi che secondo la prassi svizzera neppure esiste stabilizzazione laddove lo stato di salute dell'assicurato sia suscettibile di soltanto peggiorare -, l'invalidità assicurabile e il conseguente diritto a una rendita intera, in quanto tale incontestata, sono insorti il 26 marzo 2002,
 
a quest'ultima data L.________ viveva ancora, motivo per cui, a norma dell'art. 29 cpv. 2 prima frase LAI, gli deve essere riconosciuta, post mortem, una prestazione d'invalidità intera limitatamente per il mese di marzo 2002,
 
non si dimentichi d'altronde che già i primi giudici avevano evocato una simile soluzione (cfr. pag. 7 in fine dell'impugnata pronuncia),
 
da quanto precede discende che il ricorso della vedova dell'assicurato dev'essere parzialmente accolto,
 
patrocinata da un legale, la ricorrente ha diritto a ripetibili ridotte (art. 159 e 135 OG),
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio commissionale del 30 gennaio 2003 e il provvedimento amministrativo dell'8 agosto 2002 sono annullati, al defunto assicurato essendo riconosciuto post mortem il diritto a una rendita d'invalidità intera limitatamente per il mese di marzo 2002.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'amministrazione opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 250.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
4.
 
L'autorità giudiziaria commissionale statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenendo conto dell'esito del processo in sede federale.
 
5.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e alla Cassa svizzera di compensazione.
 
Lucerna, 9 novembre 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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