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Informationen zum Dokument  BGer 7B.212/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.212/2004 vom 08.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.212/2004 /viz
 
Sentenza dell'8 novembre 2004
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, presidente,
 
Meyer, Hohl,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
calcolo del minimo d'esistenza,
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il
 
18 ottobre 2004 dalla Camera di esecuzione e
 
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nell'ambito delle esecuzioni promosse da B.________, dai componenti della Comunione ereditaria C.________ e da D.________ nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha fissato l'eccedenza reddituale pignorabile dell'escusso in fr. 538.-- mensili. Dagli introiti del debitore di fr. 3'875.-- (composti di una rendita AI di fr. 1'833.-- e di una rendita SUVA di fr. 2'042.--) ha dedotto fr. 1'550.-- quale importo base, fr. 1'100.-- per il canone di locazione, fr. 100.-- per spese di riscaldamento e fr. 587.-- di cassa malati.
 
2.
 
Con sentenza 18 ottobre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parziaImente accolto un ricorso dell'escusso e ha ridotto l'eccedenza mensile pignorabile a fr. 449.--. Essa ha incluso nel minimo esecutivo i contributi AVS/AI/IPG versati dal debitore alla cassa di compensazione, pari all'importo mensile di fr. 89.--.
 
3.
 
Con ricorso del 22 ottobre 2004 al Tribunale federale A.________ lamenta che l'autorità di vigilanza non avrebbe considerato il fatto che egli è insorto contro "la notifica di pignoramento di salario" inviata dall'Ufficio alla SUVA. Egli indica di non essere mai stato salariato da tale assicuratore, che gli versa però una rendita d'invalidità. Il ricorrente sostiene che tale rendita, come tutte le rendite d'invalidità, sarebbe impignorabile.
 
Non sono state chieste risposte.
 
4.
 
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, unicamente le rendite d'invalidità erogate dall'AI sono assolutamente impignorabili (DTF 130 III 400 consid. 3.3.1 e 3.3.4). Le rendite d'invalidità accordate invece sulla base degli art. 18 segg. LAINF, come quella che in concreto la SUVA corrisponde all'escusso, sono invece pignorabili nei limiti dell'art. 93 LEF, e cioè nella misura in cui non siano assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Jager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 93 LEF). La censura si appalesa quindi infondata.
 
5.
 
Poiché la rendita erogata dalla SUVA è pignorabile, il ricorrente non è stato minimamente leso dagli errori di scrittura invocati (salario invece di rendita e dipendente invece di assicurato) contenuti nella notifica di pignoramento inviata a tale assicurazione e ricevuta in copia dell'escusso. La censura risulta pertanto inammissibile.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rive la ammissibile, è manifestamente infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Comunicazione al ricorrente, alle controparti (B.________, Comunione ereditaria C.________ e D.________), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 8 novembre 2004
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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