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Informationen zum Dokument  BGer 7B.197/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.197/2004 vom 28.10.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.197/2004 /viz
 
Sentenza del 28 ottobre 2004
 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, presidente,
 
Meyer, Hohl,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Adriano A. Sala,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
graduatoria,
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il
 
27 settembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
L'8 aprile 2004 l'Ufficio fallimenti di Lugano ha depositato la graduatoria del fallimento di A.________, pronunciato il 2 giugno 2003. Al numero d'ordine 26 la graduatoria indica che il credito insinuato da B.________ e da C.________ di fr. 2'965'091,75 è integralmente riconosciuto.
 
2.
 
Con sentenza 27 settembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso presentato dalla fallita e ha ordinato all'Ufficio di modificare la graduatoria nel senso che una serie di cre diti di diritto pubblico insinuati devono esservi iscritti pro memoria ai sensi dell'art. 63 RUF, con conseguente rettifica degli importi globali. Per quanto concerne invece i contestati crediti di diritto privato, l'autorità di vigilanza ha rilevato che le censure concernono questioni di merito, che esulano dalla sua cognizione.
 
3.
 
Con ricorso 11 ottobre 2004 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di modificare la graduatoria nel senso che il credito insinuato da B.________ e C.________ di fr. 2'965'091,75 sia unicamente iscritto nella graduatoria pro memoria ex art. 63 RUF. Indica di aver sottoscritto il 30 ottobre 2001 una convenzione con cui si dichiarava debitrice solidale con tre società alberghiere di 2,6 milioni di dollari statunitensi (US$) nei confronti di B.________ e C.________ e che presso la Pretura di Mendrisio-Nord è pendente una causa con cui ha chiesto, insieme alle condebitrici, l'annullamento della licitazione privata dei titoli dati in garanzia per l'adempimento della predetta convenzione e prevista dalla stessa. Afferma pure di aver trovato, dopo la pronuncia del fallimento, documenti che le permettevano di impugnare la citata convenzione per ragionevole timore e dolo e di averli prodotti nella predetta causa. Ritiene, qualora tale causa dovesse essere decisa in suo favore, che la licitazione verrebbe ripetuta e sarebbe immaginabile che, in una nuova vendita, tali titoli (di cui indica un valore di stima di US$ 3,5 milioni) vengano realizzati ad un prezzo che permetterebbe di ridurre o estinguere il credito dei predetti due creditori. Secondo la ricorrente tale processo potrebbe quindi influenzare l'ammontare del credito e sia l'Ufficio che l'autorità di vigilanza avrebbero violato il diritto federale per non averlo soltanto iscritto pro memoria, in applicazione analogica dell'art. 63 cpv. 1 RUF.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
4.
 
Giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF, i crediti, che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione.
 
Ora, dalle stesse allegazioni ricorsuali, non emerge che al momento dell'apertura del fallimento fosse pendente una lite sul credito insinuato da B.________ e C.________, ma risulta unicamente un processo tendente all'annullamento della vendita privata dei titoli dati in garanzia di tale pretesa. In assenza di un processo sul credito insinuato dai predetti creditori, l'amministrazione del fallimento doveva quindi prendere una decisione ai sensi dell'art. 245 LEF e non poteva limitarsi a iscrivere il credito unicamente pro memoria. Se, prevalendosi di un vizio di volontà, fatto valere dopo l'apertura del fallimento, la ricorrente intenda sostenere che ora è pure pendente un processo concernente il credito medesimo, tale circostanza nulla muterebbe ai fini del presente giudizio, atteso che i crediti iscritti pro memoria devono essere oggetto di un processo già al momento della pronuncia del fallimento.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alle controparti (B.________ e C.________, entrambi patrocinati dall'avv. Matteo Rossi), all'Ufficio fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 28 ottobre 2004
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del Tribunale federale svizzero
 
La presidente: Il cancelliere:
 
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