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Informationen zum Dokument  BGer 2P.143/2004  Materielle Begründung
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BGer 2P.143/2004 vom 21.10.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.143/2004 /biz
 
Sentenza del 21 ottobre 2004
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, giudice presidente,
 
Müller e Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliere Bianchi.
 
Parti
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Carlo Brusatori,
 
contro
 
Municipio di Bellinzona, piazza Nosetto,
 
6500 Bellinzona,
 
Municipio di Silvaplana, via Maistra,
 
7513 Silvaplana,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 8, 9, 24 e 29 Cost. (determinazione di domicilio),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
 
del 26 aprile 2004 del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.A.________ e B.A.________, domiciliati rispettivamente a Bellinzona e ad Arbedo Castione, si sono sposati il 16 ottobre 1998 davanti all'Ufficiale di stato civile di Silvaplana (GR), prendendo domicilio comune a Bellinzona. Facendo valere la crescente attività fuori Cantone di A.A.________, dipendente della banca X.________, nel mese di luglio del 2001 essi hanno trasferito il domicilio a Silvaplana, dove sono comproprietari di un appartamento acquistato nel 1997. Dal 1° gennaio 2003 il marito è passato alle dipendenze della banca Y.________, sede di Lugano. Con risoluzione dell'8 luglio 2003, notificata il 24 luglio seguente, il Municipio di Bellinzona ha stabilito d'ufficio il domicilio di A.A.________ e B.A.________ a Bellinzona a far tempo dal 1° luglio 2003. Secondo l'autorità comunale, i controlli eseguiti dalla polizia presso "un'ampia casa d'abitazione a Galbisio" (frazione di Bellinzona), che i coniugi avevano peraltro continuato a locare anche dopo il trasferimento del domicilio a Silvaplana, dimostravano la loro presenza regolare in quel luogo piuttosto che nell'appartamento di vacanza in Engadina.
 
La decisione municipale è stata confermata su ricorso il 13 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e il 26 aprile successivo dal Tribunale cantonale amministrativo.
 
B.
 
Con ricorso di diritto pubblico datato 1° giugno 2004 A.A.________ e B.A.________ insorgono ora davanti al Tribunale federale, invocando la violazione degli art. 8, 9, 24 e 29 Cost. Oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, in via principale chiedono che la decisione impugnata sia annullata e dichiarata nulla al pari di quelle delle due istanze inferiori; in via subordinata postulano invece che siano annullate le decisioni del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato e che l'incarto sia ritornato al Municipio con l'obbligo di assumere altre prove.
 
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale, il Tribunale amministrativo ha dichiarato di confermare motivazione e conclusione della propria sentenza e il Municipio di Bellinzona ha proposto di respingere il ricorso, nella misura in cui fosse ricevibile. Infine, l'Ufficio controllo abitanti di Silvaplana ha fatto sapere di non essere in grado di pronunciarsi sulla frequenza e sulla durata dei soggiorni dei coniugi A.________ nel Comune.
 
C.
 
Con decreto del 1° luglio 2004 il Presidente di questa Corte ha accolto parzialmente la domanda d'effetto sospensivo, nel senso che al Comune di Bellinzona è stata preclusa la possibilità di adottare altri provvedimenti in relazione con l'iscrizione del domicilio.
 
Diritto:
 
1.
 
Presentata tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del Cantone Ticino, del 10 marzo 1987; LOC) che tocca i ricorrenti nei loro interessi giuridicamente protetti, l'impugnativa è di principio ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 88 e 89 OG.
 
La natura essenzialmente cassatoria del rimedio rende però inammissibili le domande con le quali i ricorrenti chiedono più del semplice annullamento della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 127 II 1 consid. 2c).
 
2.
 
In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Il ricorso deve perciò contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1).
 
Nel caso specifico, i ricorrenti, come si dirà, invocano sostanzialmente l'arbitro nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. È del resto soltanto entro i limiti ristretti dell'arbitrio che tali aspetti possono venir esaminati nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (DTF 129 I 337 consid. 4.1; 119 Ia 362 consid. 3a). Gli insorgenti devono pertanto dimostrare che i giudici cantonali hanno manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che hanno omesso senza ragioni valide di tener conto di un elemento di prova importante e suscettibile di modificare l'esito della causa, oppure che, sulla base degli elementi raccolti, hanno tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Essi non possono semplicemente contrapporre il loro parere alla motivazione della decisione impugnata, come se il Tribunale federale fosse un'istanza superiore di appello avente la facoltà di rivedere liberamente fatti e diritto e di ricercare la corretta applicazione ed interpretazione delle normative cantonali o comunali (DTF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b).
 
Le medesime esigenze valgono per il cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, in forza del quale l'autorità giudicante può rinunciare all'assunzione di quei mezzi che, pur essendo proposti dalla parte ricorrente, non appaiono idonei ad apportare nuovi chiarimenti e a modificare il convincimento dell'autorità stessa (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c).
 
3.
 
II Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato inizialmente che l'art. 24 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio e che tale nozione - definita dall'art. 23 CC e, analogamente, sul piano cantonale, dagli art. 6 LOC e 2 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) - presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concreta e manifestata di stabilirvisi durevolmente.
 
Passando all'esame concreto, la Corte cantonale non ha ritenuto necessario assumere le prove proposte dai ricorrenti (testimoni, ispezione del registro fondiario e sopralluogo), poiché non avrebbero mutato il convincimento maturato sulla base degli accertamenti esperiti. A questo proposito, essa ha rilevato, in primo luogo, che A.A.________, nato e cresciuto a Bellinzona, lavora dal 1° marzo (recte: 1° gennaio) 2003 presso la sede luganese della banca Y.________. In secondo luogo, ha osservato che i controlli meticolosi e quasi quotidiani eseguiti dalla polizia comunale tra l'11 febbraio e il 31 marzo 2003 attestano la presenza serale pressoché continua delle due automobili dei coniugi A.________ e dimostrano perciò ch'essi hanno soggiornato prevalentemente nell'abitazione di Galbisio; tale circostanza è verosimilmente da ricondurre all'inizio del nuovo impiego del marito. I giudici cantonali hanno infine aggiunto che, in base ai documenti bancari prodotti dai ricorrenti, dal 1° gennaio 2003 le spese e i prelevamenti in Engadina sono stati effettuati soltanto di venerdì, sabato e domenica, fatta eccezione delle operazioni eseguite durante periodi che si prestano solitamente per vacanze in montagna (tre settimane a Natale, due in agosto, una in ottobre); anche questi documenti dimostrano quindi la natura secondaria della residenza grigionese.
 
II Tribunale amministrativo ne ha concluso che il centro degli interessi personali e professionali dei ricorrenti si trova in Ticino; tanto più che il Municipio di Silvaplana non ha prodotto nessuna prova a sostegno della conclusione contraria. Anche l'obiezione dei ricorrenti secondo la quale la residenza a Bellinzona sarebbe stata solo temporanea, da ricondurre alla momentanea inagibilità dell'appartamento di Silvaplana, è parsa non provata ai giudici cantonali.
 
4.
 
I ricorrenti menzionano a più riprese la libertà di domicilio garantita dall'art. 24 cpv. 1 Cost. In realtà essi si limitano tuttavia a contestare gli accertamenti di fatto per mezzo dei quali i giudici cantonali hanno considerato adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi del domicilio nel Comune di Bellinzona; in altre parole essi censurano d'arbitrio l'apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte cantonale.
 
La tesi di fondo dei ricorrenti è questa: siccome il domicilio a Silvaplana è stato accettato fino al 30 giugno 2003, incombeva al Municipio di Bellinzona l'onere di provare i cambiamenti intervenuti dal 1° luglio 2003 in poi. Essi sostengono che tale prova non è stata fornita. Lo fanno con una motivazione prolissa e ripetitiva, simile a quella di un atto di appello perfino nella struttura, come se si trattasse di una causa civile promossa dal Comune di Bellinzona contro di loro; per di più rinviano più volte, inammissibilmente, agli atti della procedura cantonale (DTF 129 I 113 consid. 2.1; 115 Ia 27 consid. 4a). Solo nella parte finale del gravame i ricorrenti si riferiscono direttamente alla motivazione della sentenza impugnata. Agli accertamenti precisi di quest'ultima concernenti i controlli di polizia a Bellinzona e i prelievi bancari in Engadina essi contrappongono però semplici affermazioni sulla loro permanenza nell'appartamento di Silvaplana, sul loro desiderio di farne il luogo di residenza principale e sulle imprecisate relazioni sociali ch'essi intratterrebbero in quel Comune.
 
Per i motivi esposti in precedenza (cfr. consid. 2), un'argomentazione simile non è atta a dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti di fatto della sentenza impugnata e, se così è, resistono alla censura d'arbitrio anche le conclusioni che i giudici cantonali ne hanno tratto quanto all'adempimento delle condizioni oggettive e soggettive del domicilio dei coniugi ricorrenti nel Comune di Bellinzona. Considerate le date dell'inizio del lavoro a Lugano da parte del marito (1° gennaio 2003), dei controlli di polizia (11 febbraio - 31 marzo 2003), nonché dei prelievi e dei pagamenti con la carta di credito a Silvaplana e dintorni (nel corso del 2003), non è certamente insostenibile affermare che tali condizioni sono adempiute perlomeno dal 1° luglio 2003 in poi. La polizia ha peraltro iniziato i propri rilevamenti precedentemente all'epoca dell'addotta inagibilità della dimora grigionese, constatando comunque, già in quel periodo, una presenza pressoché costante a Bellinzona.
 
5.
 
I ricorrenti censurano anche la violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) per avere l'autorità cantonale rifiutato di eseguire un sopralluogo nelle abitazioni di Bellinzona e Silvaplana e di sentire non meglio precisati testimoni. Anche la motivazione di questo argomento è insufficiente per riguardo all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. La censura è comunque infondata; tenuto conto dei significativi e convergenti accertamenti di fatto concernenti il luogo di lavoro del marito, la presenza dei coniugi nell'abitazione di Bellinzona e i prelievi e le spese effettuati in Engadina soltanto i fine settimana o durante i periodi di vacanza, non è in effetti arbitrario considerare che sopralluoghi e audizioni testimoniali non avrebbero potuto modificare il giudizio.
 
6.
 
Altri diritti fondamentali, quali l'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), la buona fede (art. 9 Cost.) e la parità di trattamento sotto il profilo procedurale (art. 29 cpv. 1 Cost.) sono invocati in modo talmente immotivato e senza pertinenza col contesto in cui si inseriscono da non richiedere una pronuncia puntuale e dettagliata.
 
7.
 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, nella misura in cui è ricevibile, si avvera quindi infondato.
 
La tassa di giustizia va posta solidalmente a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7, art. 153 cpv. 1 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
II ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, ai Municipi di Bellinzona e Silvaplana, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 ottobre 2004
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: Il cancelliere:
 
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