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Informationen zum Dokument  BGer B 38/2004  Materielle Begründung
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BGer B 38/2004 vom 30.09.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
B 38/04
 
Sentenza del 30 settembre 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
Basilese Fondazione collettiva previdenza professionale obbligatoria, Aeschengraben 21, 4002 Basel, ricorrente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, via F. Pelli 7, 6901 Lugano,
 
contro
 
G.________, 1937, opponente, rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19, 6900 Lugano
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 22 aprile 2004)
 
Fatti:
 
A.
 
G.________, nato il 15 dicembre 1937, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della X.________ SA, la quale, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, era affiliata alla Basilese - Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria.
 
Dopo avere percepito prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità (più precisamente: una rendita intera dal 1° febbraio 1993), G.________ è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità della previdenza professionale, ammontante, il 1° gennaio 2001, a fr. 11'848.- annui.
 
In vista del pensionamento, la Fondazione ha comunicato all'assicurato che, a partire dal 1° gennaio 2003, a seguito del raggiungimento del limite di età, la rendita d'invalidità fino ad allora corrisposta sarebbe stata sostituita da una rendita di vecchiaia annua di fr. 5'415.-. Per parte sua, richiamandosi ai principi giurisprudenziali in materia, G.________, con l'assistenza del Patronato ACLI, ha postulato la concessione, anche dopo il 1° gennaio 2003, di una prestazione equivalente a quella precedentemente percepita. L'istituto di previdenza non ha dato seguito a tale richiesta.
 
B.
 
Mediante petizione del 14 gennaio 2003, con il patrocinio del Patronato ACLI, G.________ ha formulato la propria domanda al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 22 aprile 2004, ha accolto la richiesta e ha condannato la Fondazione al versamento di una rendita di vecchiaia annua di fr. 11'848.- a decorrere dal 1° gennaio 2003.
 
C.
 
Rappresentata dall'avv. Maura Colombo, la Basilese - Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate le ripetibili, chiede la "modifica" del giudizio cantonale nel senso che la petizione venga integralmente respinta.
 
G.________, sempre assistito dal Patronato ACLI, propone la conferma della pronuncia impugnata, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a esprimere osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
L'esame della presente controversia ricade nella giurisdizione delle autorità giudiziarie di cui all'art. 73 LPP, che sono così competenti a statuire sul ricorso sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 1a con riferimenti).
 
2.
 
Oggetto del contendere è l'erogazione a G.________, a partire dal 1° gennaio 2003, di una rendita di vecchiaia di valore equivalente alla rendita d'invalidità corrispostagli fino a quel momento.
 
3.
 
3.1 Per la previdenza professionale obbligatoria, l'art. 26 cpv. 3 prima frase LPP dispone che il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. A differenza delle rendite dell'AI, la rendita d'invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'età legale di pensionamento (art. 13 cpv. 1 LPP; DTF 118 V 100; cfr. pure DTF 123 V 123 consid. 3a; sentenze del 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, e del 14 marzo 2001 in re M., B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 38 cifra marg. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, pag. 147). Per contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità venga trasformata in una rendita di vecchiaia. In tale evenienza, la rendita di vecchiaia sostitutiva deve perlomeno corrispondere alla precedente rendita d'invalidità, ossia deve esserle perlomeno equivalente (sentenza citata del 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, consid. 2b).
 
3.2 Il principio per cui la rendita d'invalidità dev'essere versata vita natural durante o per cui la rendita di vecchiaia debba essere almeno dello stesso importo di quella d'invalidità assegnata fino al pensionamento è stato esteso alla previdenza professionale sovraobbligatoria - per considerazioni legate, tra l'altro, al mantenimento, anche in seguito al pensionamento, del tenore di vita abituale nonché al fatto che la perdita previdenziale cagionata da una rendita di vecchiaia di importo inferiore sarebbe imputabile all'invalidità stessa - con la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259.
 
3.3 Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), questa Corte, tenendo conto delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. ad es. Moser/Stauffer/Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24. Juli 2001 - Desaster oder einmalige "Entgleisung"?, in: AJP 2001 pag. 1377 seg.; Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 pag. 208 segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente, Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag. 54; Walser, Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24. Juli 2001, veröffentlicht in BGE 127 V 259 ff., in: RSAS 2002 pag. 164), si è recentemente distanziata da questa nuova prassi. Rilevando in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta carattere programmatico, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente inferita da tale norma. Per il resto, dopo avere parimenti dato atto che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è invero dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali - ritenuto che in questi casi la gran parte dei piani previdenziali, così come si avvera anche in concreto (cfr. art. 17 del Regolamento della Fondazione ricorrente), conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi per cui, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2) -, la Corte giudicante ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (sentenza citata del 24 giugno 2004 in re K., consid. 6.2 e 6.3; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60). In tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente prassi, la questione di sapere se il diritto a una rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (sentenza citata del 24 giugno 2004 in re K., consid. 6.4 e i riferimenti ivi citati; in questo senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP, introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il quale, con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento" [cfr. RU 2004 1677, 1685, 1699]).
 
4.
 
4.1 Nel caso di specie, il Regolamento di previdenza applicabile, oltre a stabilire che le prestazioni di invalidità vengono garantite per la durata dell'incapacità di guadagno, ma al massimo fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia (art. 18 cifra 9), precisa che se la persona assicurata riceve una rendita d'invalidità secondo questo regolamento al momento del pensionamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita di invalidità legale (art. 11 cifra 1 cpv. 2). Giusta i combinati disposti di cui agli art. 10 cifra 1 e 11 cifra 1 seconda frase del medesimo Regolamento, l'ammontare della rendita di vecchiaia si calcola secondo l'aliquota di conversione determinata dal Consiglio federale ed applicata all'avere di vecchiaia disponibile all'età di pensionamento. Per parte sua, il Regolamento della Cassa della Fondazione dispone che - per gli uomini - l'età di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno (art. 6.3.2).
 
4.2 Orbene, in ambito obbligatorio non si pone alcun problema di equivalenza della rendita di vecchiaia sostitutiva (consid. 3.1), la stessa essendo comunque superiore alla prestazione d'invalidità minima secondo la LPP. Così, dalle tavole processuali risulta che la rendita di vecchiaia annua di fr. 5'415.-, che intende erogare la Fondazione insorgente e che peraltro non è contestata nei suoi elementi costitutivi - come d'altronde nemmeno lo sono gli altri dati posti a fondamento delle prestazioni oggetto di disamina -, è fondata su un avere di vecchiaia di fr. 75'208.- nonché su un tasso di conversione del 7.2% (conforme all'art. 17 OPP2) ed eccede di fr. 1'779.- l'importo (fr. 3'636.-) della prestazione d'invalidità annua cui l'assicurato avrebbe avuto diritto secondo i parametri minimi LPP. L'esame ricorsuale ruota pertanto intorno al diritto a prestazioni afferenti alla previdenza sovraobbligatoria.
 
4.3 Da quanto precede e alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia che ha affermato, nell'ambito sovraobbligatorio, la possibilità, per l'istituto di previdenza, di sostituire il versamento della rendita d'invalidità con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle precedentemente erogate, discende che l'operato dell'istituto ricorrente di corrispondere, dal 1° gennaio 2003, una rendita di vecchiaia annua di fr. 5'415.-, non si rivela censurabile. Di conseguenza, la pronuncia cantonale che, conformemente alla precedente prassi di questa Corte, ha disatteso tale valutazione, dev'essere annullata, il ricorso essendo accolto.
 
5.
 
5.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
 
5.2 Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale del 22 aprile 2004 è annullato e la petizione del 14 gennaio 2003 respinta.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano indennità di parte.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 30 settembre 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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