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Informationen zum Dokument  BGer 2P.230/2004  Materielle Begründung
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BGer 2P.230/2004 vom 27.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.230/2004 /bom
 
Sentenza del 27 settembre 2004
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Hungerbühler, Müller,
 
cancelliere Bianchi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 8, 9 e 29 Cost. (revoca licenza di circolazione),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
 
del 6 agosto 2004 del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.________ è stato alle dipendenze della B.________ SA di Locarno che, immatricolandola a proprio nome, gli ha tra l'altro messo a disposizione l'autovettura Mercedes-Benz E 320 targata TI XXX. Nel corso del mese di gennaio 2003 la ditta ha rescisso il rapporto d'impiego. L'interessato, che ha contestato il provvedimento in sede giudiziaria, è comunque rimasto in possesso del veicolo, invocando un presunto diritto di ritenzione.
 
B.
 
Sollecitata dalla B.________ SA e constatata l'indisponibilità dell'ex-dipendente al cambiamento di detentore, con risoluzione del 28 maggio 2004 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha annullato la licenza di circolazione dell'autovettura menzionata. Ha altresì assegnato ad A.________ un termine di cinque giorni per restituire detta licenza e le relative targhe. Questa decisione è stata confermata, su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato, il 22 giugno 2004, ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo, il 6 agosto seguente.
 
C.
 
Il 13 settembre 2004 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato, che al gravame venga accordato effetto sospensivo e che egli venga posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1), indipendentemente da come siano intitolati (DTF 126 II 506 consid. 1b; 124 I 223 consid. 1a).
 
In concreto, il ricorso è rivolto contro il giudizio di ultima istanza cantonale relativo ad un provvedimento con carattere di decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Esso è infatti fondato sul diritto pubblico della Confederazione e, più precisamente, sulla legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). La fattispecie non integra inoltre gli estremi dei casi previsti agli art. 99-102 OG. Di conseguenza, l'impugnativa è ammissibile quale ricorso di diritto amministrativo, giusta gli art. 97 e segg. OG (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LCStr), e non, come invece adduce il ricorrente, quale ricorso di diritto pubblico, che ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Con il ricorso di diritto amministrativo può ad ogni modo essere fatta valere anche la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3).
 
2.
 
2.1 Di principio, sul permesso di circolazione deve figurare il nome del detentore del veicolo; in caso di passaggio ad un altro detentore deve pertanto essere chiesta una nuova licenza (art. 11 cpv. 3 LCStr; André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3a ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 11; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2a ed., Berna 2002, n. 245). La qualità di detentore non dipende comunque dalla formale iscrizione nel permesso di circolazione, né dalla proprietà del veicolo, ma si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse (art. 78 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, del 27 ottobre 1976 [OAC; RS 741.51]; DTF 129 III 102 consid. 2, con numerosi riferimenti).
 
2.2 Nel caso di specie, la Corte cantonale ha rettamente considerato che il ricorrente è divenuto detentore dell'autovettura, dopo la contestata cessazione del rapporto di lavoro. In effetti, se in precedenza non ne poteva far uso che per conto della ditta, la quale conservava la facoltà di determinare l'utilizzo del veicolo, in seguito, ed ormai da più di un anno e mezzo, egli ne ha di fatto assunto pieno ed indipendente controllo, contro la volontà dell'azienda. Di riflesso, la B.________ SA non è più detentrice dell'automobile e può quindi giustamente richiedere che la licenza di circolazione a suo nome sia annullata. Dal momento che la detenzione è una situazione puramente fattuale, poco importa di sapere se il contratto di lavoro sia stato disdetto in maniera abusiva e se il ricorrente possa effettivamente prevalersi di un diritto di ritenzione. Del resto, un tale diritto potrebbe semmai permettere all'insorgente di veder soddisfatti eventuali crediti mediante il prodotto della realizzazione dell'auto (art. 898 CC), ma non potrebbe comunque costringere la ditta a mantenere l'immatricolazione del veicolo. In sostanza, la controversia di natura contrattuale tra le parti è quindi irrilevante ai fini del presente giudizio. Dal profilo amministrativo, il ricorrente non può che restituire la licenza di circolazione e le targhe (art. 106 cpv. 3 OAC) oppure adoperarsi per ottenere il cambiamento di detentore. Sollecitato dalla Sezione della circolazione, egli si è però opposto a quest'ultima eventualità, non volendosi assumersi gli oneri delle tasse di circolazione e dei premi assicurativi. In ogni caso, in questa sede egli non può esigere, sulla base delle pretese civilistiche fatte valere nei confronti della società, che quest'ultima resti detentrice del veicolo, sopportandone i relativi oneri, e continui parimenti a lasciare il medesimo a sua disposizione.
 
2.3 L'annullamento della licenza di circolazione pronunciato dall'autorità dipartimentale e confermato dalle istanze cantonali di ricorso va pertanto condiviso. Attribuendo al ricorrente la qualifica di attuale detentore del veicolo, i giudici cantonali non sono certamente incorsi nell'arbitrio. Nella loro decisione non è inoltre ravvisabile alcuna violazione del diritto alla parità di trattamento, che il ricorrente invoca, in maniera del tutto inappropriata, sostenendo che tale pronuncia tutela semplicemente la parte contrattuale con maggiori mezzi.
 
3.
 
3.1 Sulla scorta dei motivi che precedono, l'impugnativa, trattata come ricorso di diritto amministrativo, va pertanto respinta. La causa, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, contenuta nel gravame, diviene priva d'oggetto.
 
3.2 Dal momento che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 settembre 2004
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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