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Informationen zum Dokument  BGer H 310/2003  Materielle Begründung
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BGer H 310/2003 vom 14.09.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 310/03
 
Sentenza del 14 settembre 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
G.________, avvocato, ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
 
Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio dell'8 ottobre 2003)
 
Fatti:
 
A.
 
La X.________SA, iscritta a registro di commercio il 26 settembre 1996, è stata dichiarata fallita l'8 maggio 2002, dopo che il Pretore con decreto 7 agosto 2001 aveva concesso una moratoria concordataria, poi revocata in data 25 febbraio 2002. G.________, avvocato, ne è stato amministratore unico con firma individuale dalla costituzione fino alla declaratoria di decozione.
 
Mediante decisione del 7 agosto 2002 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 13'015.15 a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per il periodo dal gennaio 1999 all'aprile 2000, ne ha postulato il risarcimento da G.________.
 
B.
 
Essendosi l'interessato opposto al versamento, la Cassa ha promosso nei suoi confronti un'azione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede di procedura amministrativa.
 
Con giudizio 8 ottobre 2003 il primo giudice ha accolto la petizione, addebitando all'amministratore unico grave negligenza nell'osservanza dei propri doveri.
 
C.
 
G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio querelato. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
 
1.3 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).
 
2.
 
Il ricorrente censura in ordine il fatto che l'istanza cantonale non abbia proceduto all'assunzione del teste Y.________, che avrebbe dimostrato come a partire dall'aprile 2000 i contributi assicurativi dei dipendenti della X.________ SA ancora attivi fossero stati assunti e pagati dalla Y.________ SA. A comprova della tesi formulata, allega un atto denominato "accordo" tra quattro parti interessate.
 
2.1 Dagli atti risulta che tale censura è in sostanza limitata ai soli contributi del mese d'aprile riferiti ai salari versati a I.________ per fr. 6499.75 (=25'999:4) e a M.________ per fr. 541.50 (=2166:4). Applicando il tasso complessivo del 15,1% (=10,1+3+2), ne conseguirebbe - volendo seguire la tesi ricorsuale - un importo non dovuto di complessivi fr. 1063.20.
 
2.2 Quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni avviene, come nel caso di specie, nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. In particolare sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).
 
2.3 Nel caso di specie, il ricorrente aveva ritualmente chiesto davanti all'istanza cantonale l'audizione testimoniale di Y.________, per dimostrare che parte dei contributi dovuti dalla fallita era stata assunta e pagata dalla Y.________.SA. In sede di risposta egli asseriva in particolare di essere intervenuto sulla ditta F.lli Y.________ SA che aveva rilevato tutti i cantieri della X.________ SA, affinché si assumesse anche il pagamento dei salari arretrati "già da aprile", indicando quali mezzi di prova "doc., testi". Successivamente, con atto 13 febbraio 2003, postulava appunto l'audizione di Y.________. Vi sono poi stati ulteriori atti procedurali, l'ultimo dei quali il 6 ottobre 2003, in cui il ricorrente ribadiva la tesi difensiva secondo cui la Y.________ SA aveva assunto e pagato salari e oneri "dal marzo 2000", dimenticando comunque che in precedenza si era sempre espresso solo per un subingresso della F.lli Y.________ SA negli obblighi contributivi della X.________ SA per il mese di aprile, come peraltro si limita a chiedere davanti a questa Corte. Sia come sia, l'insorgente indica con chiarezza dal profilo processuale e ne dimostra la rilevanza ai fini probatori del teste Y.________.
 
2.4 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
 
2.5 Orbene, l'atto 6 ottobre 2003, pervenuto alla precedente istanza il 7 ottobre 2003, non ha ricevuto la necessaria attenzione, sivvero che l'autorità cantonale procedeva al giudizio già il giorno successivo, senza avere assunto il teste Y.________ né indicare il motivo per cui sullo specifico fatto addotto - pagamenti ad opera della Y.________ SA dei contributi dell'aprile 2000 riferiti a dipendenti della X.________ SA - abbia omesso di determinarsi. Infatti a pag. 28 della propria pronuncia essa adduce, quo al rifiuto dei tre testi ritualmente proposti il 13 febbraio 2003, tra cui anche Y.________, di ritenere "la loro testimonianza superflua, in quanto i contorni del dissesto economico della società sono noti e ben circostanziati". Ne consegue che l'istanza cantonale non ha avuto corretta nozione dell'apprezzamento anticipato delle prove, limitatamente alla non assunzione del teste Y.________. Detto altrimenti, vi è su questo punto una violazione del diritto costituzionale di essere sentito.
 
2.6 Nel ricorso di diritto amministrativo l'interessato propone quale surrogato della mancata audizione testimoniale, e pertanto in sanatoria della stessa, un estratto del contratto stipulato tra B.________ (proprietario del pacchetto azionario della X.________SA), la X.________SA, la F.lli Y.________ SA e la Z.________ SA.
 
Dall'atto citato - denominato "accordo", di cui sono state prodotte solo le prime due pagine, dalle quali non emerge se esso sia stato firmato dalla F.lli Y.________ SA - risultano, per quanto è qui di rilievo, le seguenti pattuizioni:
 
"1. I cantieri in corso (di cui all'allegato A) a far data dal 1. giugno 2000 vengono ceduti dalla X.________ SA alla F.lli Y.________ SA in regime di impresa generale, alle condizioni dello specifico allegato D, che contempla lo status dell'erogazione e utilizzo dei crediti di finanziamento.
 
......
 
2. La F.lli Y.________ SA si impegna ad assumere, con relativo periodo di prova, i dipendenti dell'X.________ SA e gli operai della V.________ SaGL e di garantire il pagamento degli stipendi arretrati del mese di aprile e del corrente mese di maggio con modalità e tempi da definire."
 
2.7 La produzione davanti a questa Corte del documento sopra menzionato va ammessa, atteso che esso costituisce surrogato di audizione testimoniale non avvenuta e che il ricorrente - senz'altro in grado, nella sua qualità di avvocato, di valutare le proprie affermazioni - non sostiene che il teste Y.________ si sarebbe potuto esprimere anche oltre il contenuto dell'accordo inoltrato.
 
2.8 Il ricorrente ha dipoi chiesto anche l'audizione degli altri tre testi notificati in prima sede e non assunti (F.________, B.________, R.________).
 
Orbene, la Corte cantonale si è espressa in sede di apprezzamento anticipato delle prove nei noti termini già esposti al consid. 2.5, dando ragione del rifiuto. L'insorgente non si è per contro confrontato con l'argomentazione addotta né indica i fatti che i testi avrebbero potuto dimostrare diversamente da quanto ritenuto dalla prima Corte.
 
Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di assunzione dei tre testi citati in sede federale, l'istanza cantonale essendosi determinata su questo punto in termini corretti.
 
2.9 Il giudizio avverrà quindi sulla base degli atti dell'istruttoria cantonale, con la sola aggiunta del nuovo documento allegato al gravame.
 
3.
 
In concreto il Tribunale cantonale ha condannato il ricorrente al risarcimento di fr. 13'015.15, corrispondenti al danno subito dalla Cassa in seguito al mancato pagamento degli oneri sociali da parte della X.________ SA dal gennaio 1999 all'aprile 2000.
 
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
 
3.2 Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). L'obbligo risulta in particolare accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non essendo per contro sufficiente il solo ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha pure avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b).
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; sulle nozioni di giustificazione e discolpa cfr. Flavio Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, Lugano 2002, pag. 32 segg.).
 
4.
 
Il ricorrente contesta nel merito le conclusioni del primo giudice nella misura in cui lo ha ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa. Afferma che la fallita è stata vittima di malversazioni da parte del "titolare" e del "bancario cui la ditta si appoggiava". Riferisce di aver attuato tutto il possibile per salvare la società, in particolare di essersi adoperato affinché la Y.________ SA subentrasse sia alla X.________ SA sia ad un'altra società del medesimo azionista, assumendosi pure il pagamento di "due mesi di stipendio (e quindi anche degli oneri sociali), tra cui quello di aprile". Precisa poi che nessuna esecuzione vi era stata "sino al tardo 1999 (....), ciò che dimostra che ad ogni esecuzione (....) seguiva puntuale intervento", atteso altresì che, per evitare un danno alla Cassa, nel giugno 2000 aveva chiesto l'ammontare degli scoperti, in seguito puntualmente pagati. L'insorgente sostiene infine che dalla procedura fallimentare tuttora pendente potrebbe derivare liquidità suscettibile di diminuire il danno.
 
4.1 Alla luce delle circostanze concrete, gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato pagamento dei contributi sociali sono ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della giurisprudenza.
 
Infatti, i combinati art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 segg. OAVS dispongono che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente siano dedotti da ogni paga e debbano essere versati periodicamente - nel caso di specie trimestralmente - dal datore di lavoro insieme al suo contributo. L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato che il venir meno a tale dovere costituisce una violazione di prescrizione ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate).
 
4.2 Nel caso di specie risulta che la X.________ SA ha operato quale datrice di lavoro dal 1° ottobre 1997 all'aprile 2000, che almeno dal maggio 1998 la società aveva problemi di liquidità, obbligando la Cassa, al fine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive, e che nel corso della primavera del 2000 la ditta è stata vittima di malversazioni da parte del titolare.
 
Orbene, il modo di agire del ricorrente dimostra come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza. Egli avrebbe dovuto attivarsi ben prima delle malversazioni della primavera del 2000, impartendo ordini precisi affinché i contributi alle assicurazioni sociali venissero pagati regolarmente e non solo dopo le diffide di pagamento della Cassa. Infatti ad un amministratore unico - a maggior ragione poi se è di professione avvocato iscritto all'albo degli avvocati, operante sin dal momento della costituzione della società e fino alla dichiarazione di fallimento - non doveva né poteva sfuggire, se solo avesse agito con la diligenza richiesta in materia di gestione societaria, che la ditta aveva o poteva avere problemi d'ordine finanziario già prima delle malversazioni, ritenuto che dal maggio 1998 era stata ripetutamente diffidata e dal giugno 1999 anche precettata. Segnali premonitori erano presenti ben prima delle malversazioni della primavera del 2000. Ne consegue che se l'insorgente avesse avuto una partecipazione attiva e responsabile nell'amministrazione della società, come lo esigeva peraltro la sua funzione di amministratore unico, si sarebbe per certo sollecitamente reso conto delle difficoltà d'ordine finanziario in cui si trovava la ditta. Il fatto poi che le malversazioni fossero state attuate dall'azionista all'insaputa del ricorrente dimostra una volta di più come quest'ultimo abbia disatteso il suo dovere di controllo costante e puntuale sugli accadimenti societari, consentendo a persona non organo della società di agire in sostanza come se lo fosse.
 
Le carenze gestionali del ricorrente connotano una grave mancanza del dovere di diligenza necessario alla corretta gestione degli affari sociali, ritenuto, come già rilevato al consid. 3.2, che non è sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis e che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da valutare con particolare rigore.
 
Ne consegue che, non realizzandosi motivi di giustificazione o di discolpa, G.________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa relativamente ai contributi di diritto federale.
 
5.
 
5.1 Il ricorrente contesta infine l'ammontare del risarcimento preteso dalla Cassa, richiamandosi a due motivi: Anzitutto fa valere che i contributi riferiti ai salari del mese di aprile 2000 non sarebbero dovuti, perché assunti e pagati dalla Y.________ SA, come dimostrato dall'estratto del contratto prodotto. In secondo luogo non bisognerebbe secondo l'interessato dimenticare che, la procedura di liquidazione fallimentare non essendo ancora conclusa, ne potrebbe derivare un dividendo fallimentare a diminuzione dell'importo dovuto.
 
5.2 Già si è detto in precedenza di come la prima censura sia in sostanza limitata ai contributi riferiti all'aprile 2000 per i salari versati dalla X.________ SA a I.________ per fr. 6499.75 e a M.________ per fr. 541.50 (cfr. consid. 2.1).
 
Dal documento prodotto dal ricorrente in questa sede risulta in proposito che la F.lli Y.________ SA si sarebbe impegnata a garantire il pagamento degli stipendi arretrati del mese di aprile dei dipendenti della fallita "con modalità e tempi da definire" (cfr. consid. 2.6).
 
Orbene, anche volendo prescindere dalle incertezze che non possono non derivare dalla presentazione di un documento dal contenuto solo parziale e privo di qualsivoglia firma da parte della F.lli Y.________ SA che con tale atto si sarebbe dovuta impegnare, è di tutta evidenza come siffatto "accordo" sia inidoneo in particolare a dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi dovuti dalla X.________ SA alla Cassa. Detto altrimenti, il nuovo documento si riduce a puro parlato senza alcun valore probatorio.
 
5.3 Sulla seconda censura, riferita all'ipotesi di pagamento in sede di liquidazione fallimentare, occorre ricordare che la Cassa - in caso di pagamento di un dividendo - lo dovrà cedere in restituzione al ricorrente, ove quest'ultimo avesse nel frattempo già pagato (DTF 113 V 183 seg. consid. 3b; Anna Trisconi Rossetti, L'azione di risarcimento-danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995 II pag. 371, n. 4.3.1). Si tratta comunque, nel caso di specie, di ipotesi solo remota, atteso che l'Ufficio fallimenti competente aveva comunicato alla Cassa, il 29 settembre 2003, che "allo stadio attuale, non è previsto alcun dividendo".
 
5.4 Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela nella misura in cui si riferisce ai contributi di diritto federale.
 
6.
 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1200.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 settembre 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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