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Informationen zum Dokument  BGer 6S.237/2004  Materielle Begründung
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BGer 6S.237/2004 vom 13.08.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.237/2004 /viz
 
Sentenza del 13 agosto 2004
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Kolly, Karlen,
 
cancelliere Garré.
 
Parti
 
Commissione federale delle case da gioco,
 
3003 Berna,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
 
Oggetto
 
Contravvenzione alla legge federale sulle case da gioco; art. 80 DPA,
 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 24 maggio 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 15 giugno 2000 la Polizia cantonale ticinese ha sequestrato due apparecchi automatici da gioco del tipo Reflex Balls presso il ristorante X.________ ad Airolo, uno dei quali appartenente ad A.________. Il 27 novembre 2000 sono stati sequestrati due apparecchi dello stesso tipo presso il bar Y.________ ad Agno, entrambi appartenenti a A.________.
 
In base agli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) gli apparecchi in questione sono stati tutti utilizzati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo.
 
B.
 
Per i fatti di Airolo la CFCG, mediante decreto penale del 28 marzo 2002, riconosceva A.________ colpevole di violazione della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e lo condannava al pagamento di una multa di fr. 2'500.--. Per i fatti di Agno la CFCG, mediante decreto penale del 23 novembre 2001, lo condannava sempre per violazione della LCG ad una multa di fr. 10'000.--.
 
In entrambi i decreti è stata ordinata anche la confisca delle somme in denaro trovate all'interno degli apparecchi in occasione dei sequestri e di valori patrimoniali non più reperibili per complessivi fr. 19'375.--, nonché la confisca e la distruzione degli stessi apparecchi sequestrati.
 
C.
 
Pronunciandosi su opposizione la CFCG confermava entrambi i decreti mediante decisioni penali 27 giugno 2002 e 28 marzo 2002.
 
D.
 
In data 16 giugno 2003 il Giudice della Pretura penale, adito dall'interessato mediante richiesta del giudizio di un tribunale (art. 72 DPA), proscioglieva A.________ dall'accusa di violazione della LCG ed ordinava unicamente la confisca e la distruzione di tutti gli apparecchi sequestrati. Dichiarava inoltre decaduta la prospettata confisca delle somme sequestrate negli apparecchi, così come la confisca di valori patrimoniali non reperibili.
 
E.
 
Il 15 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) non entrava nel merito del ricorso per cassazione inoltrato dalla CFCG contro la sentenza pretorile, ritenendolo intempestivo.
 
F.
 
Con sentenza del 17 ottobre 2003 il Tribunale federale accoglieva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione interposto dalla CFCG contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, annullando tale decisione e rinviando la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
 
G.
 
Il 24 maggio 2004 la CCRP, nel quadro del nuovo sindacato ordinato dal Tribunale federale, dichiarava inammissibile il ricorso della CFCG per vizi formali.
 
H.
 
Contro quest'ultima sentenza la CFCG insorge mediante tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale, domandandone l'annullamento ed il conseguente rinvio all'autorità cantonale perché decida di nuovo.
 
I.
 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (128 II 311 consid. 1 e riferimenti).
 
1.2 In base all'art. 83 cpv. 1 DPA le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante rimedio di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale possono essere impugnate con ricorso per cassazione al Tribunale federale, conformemente agli art. 269-278bis PP; la legittimazione ricorsuale spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al procuratore generale che all'amministrazione interessata. Il ricorso può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Incombe al ricorrente di esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate e in cosa consiste tale violazione. Egli non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
 
1.3 L'ultima istanza cantonale ha giudicato il ricorso, presentato il 4 luglio 2003 dalla CFCG contro la sentenza 16 giugno 2003 del Giudice della Pretura penale, inammissibile per discrepanze rispetto allo stato di fatto ritenuto in actis, nonché per carenza di motivazione (sentenza impugnata pag. 5 e seg.). In questo senso il giudizio di inammissibilità si basa su considerazioni di natura puramente procedurale, concernenti i requisiti di forma del gravame, per cui va preliminarmente verificato se le norme da prendere in considerazione in questo ambito siano cantonali oppure federali. A questo proposito l'art. 82 DPA prevede che la procedura davanti ai tribunali cantonali sia retta dal diritto cantonale, nella misura in cui gli articoli 73-81 DPA non dispongano altrimenti. La procedura ricorsuale è disciplinata all'art. 80 DPA. In base a questa disposizione i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale sono ammissibili anche nelle cause penali deferite al giudizio del tribunale cantonale conformemente all'art. 73 (art. 80 cpv. 1 DPA). Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici. Essi devono presentare per scritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale (art. 80 cpv. 2 DPA; DTF 129 IV 345 consid. 2.3). A prescindere dunque dalle regole sulla legittimazione e sui termini ricorsuali, il diritto cantonale disciplina in maniera esclusiva le forme da rispettare nella presentazione di rimedi giuridici cantonali. Eventuali vizi in questo ambito esulano dal sindacato del Tribunale federale in sede di ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP). Di conseguenza, dato che le carenze formali eccepite dalla CCRP sono di esclusiva pertinenza della procedura cantonale e sono inoltre pregiudiziali all'applicazione delle norme di diritto federale su cui è altrimenti fondato il gravame, il Tribunale federale non può entrare nel merito delle censure in esso contenute. Per questi motivi il ricorso risulta inammissibile e va disatteso.
 
2.
 
In base all'art. 278 cpv. 1 PP le spese sono a carico della parte soccombente. All'amministrazione interessata si applicano tuttavia per analogia le norme previste all'art. 278 cpv. 2 PP per l'accusatore pubblico ed il procuratore generale della Confederazione, richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA. Di conseguenza la CFCG è dispensata dal pagamento delle spese. All'opponente non è stato chiesto di formulare osservazioni al ricorso per cui non gli vengono assegnate indennità per ripetibili.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si riscuotono spese.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 agosto 2004
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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