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Informationen zum Dokument  BGer I 656/2003  Materielle Begründung
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BGer I 656/2003 vom 13.07.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 656/03
 
Sentenza del 13 luglio 2004
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Grisanti, cancelliere
 
Parti
 
D.________, ricorrente,
 
contro
 
1. Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
2. Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponenti
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 3 settembre 2003)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
D.________, nato nel 1957, dopo avere in precedenza già percepito, dal 1° novembre 1990, una rendita per coniugi, a seguito del decesso della moglie, avvenuto il 1° ottobre 1991, è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità nonché, in virtù dell'ordinamento allora in vigore, di due rendite doppie per i figli F.________ e S.________ (nati rispettivamente nel 1982 e nel 1989);
 
con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione dell'AVS, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, per decisione del 15 maggio 1997, ha assegnato - contestualmente all'erogazione di due rendite per orfani - all'interessato una rendita per vedovo, di importo superiore, in luogo della prestazione d'invalidità;
 
avendo in quest'ultimo provvedimento erroneamente indicato i due figli come orfani di padre anziché di madre, l'amministrazione, con atto del 14 agosto 1997, ha proceduto all'emanazione di una nuova decisione a correzione della precedente;
 
con scritto 7 agosto 2002, D.________, assistito dal Patronato ACLI di Lugano, ricordata la situazione familiare e amministrativa, ha chiesto alla Cassa di indicare le basi di calcolo applicate per la "nuova decisione";
 
resasi conto di essere incorsa in un errore in merito alla determinazione delle rendite per vedovo e per orfani, la Cassa, mediante provvedimento del 12 settembre 2002, ha assegnato, con effetto retroattivo al 1° agosto 1997, delle rendite per superstiti maggiorate in ragione del cosiddetto supplemento di carriera del 10% che non era stato considerato in precedenza;
 
con decisione di medesima data, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), preso atto di non avere tenuto conto di quanto prescritto dalle direttive in materia edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha assegnato, in aggiunta alle rendite per orfani già versate dalla Cassa, due rendite complementari per figli in considerazione dell'invalidità del padre;
 
anche in questo caso, l'UAI ha disposto il versamento retroattivo al 1° agosto 1997, tenendo conto di un termine di "prescrizione" quinquennale;
 
chiedendo di estendere il pagamento degli arretrati a far tempo dal decesso della moglie, ritenuto il momento in cui si sarebbe verificato l'errore, D.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con l'assistenza del Patronato ACLI;
 
per pronuncia del 3 settembre 2003, il giudice cantonale ha respinto il gravame;
 
rimproverando all'amministrazione di avere redatto le decisioni di rendita senza considerare il diritto in vigore al momento del decesso della moglie, D.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ribadisce la richiesta formulata in prima sede;
 
l'amministrazione cantonale postula la reiezione del gravame, mentre l'UFAS ha rinunciato a determinarsi;
 
pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali, non è applicabile ratione temporis alla presente procedura, il giudice delle assicurazioni sociali dovendo applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2) e controverso essendo in concreto il diritto a prestazioni anteriori al 12 settembre 2000, data della decisione amministrativa querelata;
 
di conseguenza, determinanti ai fini del presente giudizio sono le disposizioni legali nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002,
 
nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare come l'amministrazione possa, senza esservi di principio obbligata, riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito, quand'essa è senza dubbio errata e la cui rettifica sia di importante rilievo (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate), e come tale provvedimento possa anche esplicare effetto retroattivo (DTF 119 V 422 consid. 4);
 
il primo giudice ha quindi giustamente ricordato come l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI - la cui applicazione si estende anche ai casi in cui il rigetto di una domanda di prestazioni si rivela in seguito senza dubbio errato, se l'errore che ha determinato il riesame è stato commesso nell'apprezzamento di un tema specifico dell'assicurazione invalidità (DTF 110 V 296 consid. 3d; cfr. pure DTF 129 V 220 consid. 4.3 e 436 consid. 5.2) - nonché gli art. 85 cpv. 1 OAI e 77 OAVS regolino differentemente, nei rispettivi ambiti (per un'analisi comparativa del campo applicativo dei disposti in esame cfr. ad. es. DTF 129 V 436 consid. 5.2), i limiti temporali per il versamento di prestazioni arretrate, rispettivamente per la correzione di una decisione sbagliata che ha mancato di attribuire una prestazione in denaro oppure ne ha assegnata una inferiore al dovuto (cfr. DTF 129 V 435 consid. 5.1);
 
in particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato come a norma degli art. 85 cpv. 1 OAI e 77 OAVS, cui rinvia il primo disposto, il diritto a un pagamento delle prestazioni arretrate sia limitato, dal profilo temporale, dal termine di perenzione quinquennale di cui agli art. 48 cpv. 1 LAI e 46 cpv. 1 LAVS, mentre invece il riesame giusta l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI - da considerarsi quale lex specialis per rapporto all'art. 85 cpv. 1 OAI (DTF 129 V 218 consid. 3.2.1, 436 consid. 5.2; VSI 2001 pag. 161 consid. 2b) - esplica effetti temporali soltanto ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio che ha determinato la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; cfr. pure DTF 110 V 296 consid. 3c, nel cui ambito questa Corte ha rilevato la conformità alla legge di questo disposto di ordinanza);
 
a tali considerazioni giova tuttavia soggiungere che anche per quest'ultima situazione il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che a limitazione di una richiesta di prestazioni arretrate deve poter essere opposto un termine assoluto di perenzione di cinque anni, decorrente dal momento di presentazione della richiesta di "riesame" (DTF 129 V 438 seg. consid. 7; cfr. pure DTF 121 V 195);
 
in tali condizioni, indipendentemente dalle disposizioni che si intendono applicare, la pronuncia cantonale, che ha limitato al 1° agosto 1997, vale a dire a cinque anni prima della domanda 7 agosto 2002 di D.________, l'effetto retroattivo del versamento delle prestazioni arretrate litigiose, non è censurabile da parte dell'insorgente;
 
né l'interessato può invocare a giustificazione della propria richiesta l'applicazione del diritto in vigore nel 1991, al decesso della moglie, non fosse altro perché, come giustamente rilevato dal primo giudice, le prestazioni che sono state riconosciute con effetto retroattivo al 1° agosto 1997 non erano ancora previste dal diritto allora - prima del 1° gennaio 1997 - vigente (come è il caso per il cosiddetto supplemento di carriera a norma dell'art. 33 cpv. 3 LAVS, introdotto dalla 10a revisione dell'AVS per il calcolo della rendita per superstiti, e per il diritto alla rendita per vedovo) o comunque non potevano essere erogate in concorso con altre prestazioni (cfr. art. 28bis LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1996, secondo cui il diritto alla rendita per orfani non nasceva, o si estingueva, se l'orfano poteva pretendere una rendita d'invalidità o se i suoi genitori potevano pretendere per lui una rendita completiva di una rendita di vecchiaia o d'invalidità);
 
posto quanto precede, la pronuncia cantonale merita piena tutela;
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a in relazione con l'art. 135 OG, pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 13 luglio 2004
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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